Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

URGENTE (!) CCII - procedura di composizione della crisi da sovraindeitamento

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    24/11/2022 12:12

    URGENTE (!) CCII - procedura di composizione della crisi da sovraindeitamento

    Salve, in merito alle procedure già regolate dalla 3/2012 chiedo:
    a) se, sempre per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la norma ccii è applicabile immediatamente in tutte le previsioni ovvero se alcune particolari disposizioni hanno un regime transitorio ovvero rimandano a provvedimenti ancora da emanare.

    In concreto mi trovo ad affrontare una recentissima nomina in qualità di professionista f.f. OCC (su istanza del debitore a ottobre 22), e, nel provvedimento di nomina si fa riferimento alla 3/2012, mentre invece, mi sembra di capire nel CCII :
    a) che le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure la cui istanza/domanda di accesso è successiva a luglio 2022;
    b) che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente è costituito un OCC (come nel mio caso), non è prevista più la possibilità di nomina del professionista.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/11/2022 19:07

      RE: URGENTE (!) CCII - procedura di composizione della crisi da sovraindeitamento

      Premesso che il d.lgs n. 83 del 2022, che ha dato l'assetto definitivo al codice della crisi, è entrato in vigore il 15 luglio 2022, il comma primo dell'art. 390 CCII stabilisce (tra l'altro) che le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni della legge 27 gennaio 2012, n. 3, legge che continua ad applicarsi, a norma del secondo comma dell'art. 390 CCII, anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data del 15 luglio 2022, nonché alle procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al primo comma. Di conseguenza, se la domanda di accesso all'accordo di composizione della cisi, che ha preso il nome nel CCII di concordato minore è stata per la prima volta presentata nell'ottobre del 2022, la normativa applicabile è quella generale sulle procedure da sovraindebitamento previste dal nuovo codice e, in particolare, dagli artt. 74 e segg.. Non sappiamo per quale motivo il tribunale abbia applicato la vecchia legge; probabilmente, se le date sono esatte, l'attuale procedura è stata aperta a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande presentati prima del 15 luglio.
      La domanda, a norma dell'art. 76 CCII, deve essere formulata tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali; dopo questa previsione il comma primo dell'art. 76 aggiunge "Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202". Se ne deve dedurre che lì dove sia costituito un OCC cui il debitore possa rivolgersi, non è possibile la nomina del professionista di cui alla richiamata disposizione.
      Zucchetti SG srl