Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore

  • Elvira Deiana

    Cagliari
    26/11/2021 18:24

    Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore

    Una persona sottoposta a procedura di piano del consumatore si trova a dover sostituire l'autovettura perchè vecchia (16 anni), pertanto il sovraindebitato, il cui piano è stato omologato e per il quale i pagamenti avvengono regolarmente secondo le previsioni contenute nel piano del consumatore, si trova costretto a dover sostituire l'autovettura e a ricorrere al pagamento rateale mediante finanziaria.
    L'autovettura è fondamentale per il lavoro, le spese di manutenzione di quella vecchia iniziano ad essere importanti pertanto la sostituzione è necessaria.
    Si chiede se il sovraindebitato possa accedere al credito, nonostante sia in corso una procedura di sovraindebitamento, e se deve essere data preventiva comunicazione al Giudice prima di procedere.
    Il sovraindebitato ha un margine di risorse mensili per spese impreviste, come indicato nel piano del consumatore, dedotte quelle da destinare al piano del consumatore, che gli permetterebbe di pagare una minima rata.
    Grazie
    E.Deiana
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2021 20:01

      RE: Acquisto di autovettura in corso di procedura di piano del consumatore

      Nella fattispecie da lei rappresentata il piano del consumatore è stato già omologato e sta avendo regolare esecuzione.
      Una volta omologato il piano, il debitore deve provvedere ad adempiere le obbligazioni secondo le prescrizioni dello stesso e l'OCC ha il duplice compito di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e di risolvere le "eventuali difficoltà" attuative del piano, sottoponendole al giudice solo "se necessario (comma 2 dell'art. 13).
      I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci ex art. 13, comma 4, che, quindi, fissa una sorta di "vincolo di destinazione" sulle risorse del debitore. In caso di impossibilità dell'esecuzione del piano del consumatore per cause non imputabili al debitore, il comma 4-ter dell'art. 13 dispone che quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione, possa modificare la proposta, ai sensi degli artt. 10 s. L. n. 3/2012 , da cui, ragionando a contrario, si deduce che è precluso al debitore di poter modificare il piano ormai omologato qualora la mancata esecuzione dipenda da un inadempimento a lui imputabile, essendo in questa ipotesi prevista soltanto la conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio.
      Da estrema sintesi della disciplina che interessa si intuisce che il consumatore, omologato il piano, deve dare solo esecuzione allo stesso e, pur essendo in bonis, non possa utilizzare le sue risorse destinate ai creditori secondo il piano per altri fini, con possibilità di declaratoria di inefficacia degli atti compiuti e, se questi rendono irrealizzabile il piano, anche di conversione. Tuttavia nel caso in esame, il debitore consumatore non vuole fare un acquisto e assumere un debito per finalità estranee al piano, ma , poiché l'acquisto dell'auto con finanziamento di terzi, è finalizzato all'esercizio del lavoro e, quindi alla produzione del reddito destinato in parte ai creditori, l'operazione è da considerare funzionale al piano e, pertanto, riteniamo che possa essere effettuata, previa autorizzazione del giudice, in modo da evitare futuri dubbi.
      Zucchetti SG srl