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CREDITO PER FORNITURA DI SERVIZI "ESSENZIALI"

  • Gianlorenzo Pozzuto

    BENEVENTO
    12/10/2022 13:13

    CREDITO PER FORNITURA DI SERVIZI "ESSENZIALI"

    Buongiorno, una società ha depositato un ricorso per concordato preventivo con riserva (ex artt. 44 e 284 CCI). Ai sensi dell'art. 94 bis CCI i creditori "non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione....." Si chiede se, una società di servizi (SRL) che elabora i cedolini paga in favore della concordante (circa 500 cedolini mensili) può interrompere il servizio e se tale servizio può essere ritenuto "essenziale" secondo quanto stabilito dallo stesso art. 94 bic CCI. Si precisa che i rapporti tra la società di servizi fornitrice e la società concordante sono contrattualizzati ed il contratto prevede la sospensione dei servizio in caso di mancato pagamento.
    Ringrazio in anticipo per le risposte che perverranno.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/10/2022 18:54

      RE: CREDITO PER FORNITURA DI SERVIZI "ESSENZIALI"

      Va premesso che l'art. 94-bis CCII ha lo scopo di limitare la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali esistenti con il debitore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato in continuità aziendale. Questo nel primo comma, con il secondo, invece, si dispone che "Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale".
      Secondo tale disposizione, quindi, non tutti i contraenti, ma solo quelli interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, oltre a non poter unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto dell'accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, come previsto dal comma primo, non possono pervenire allo stesso risultato neanche a causa del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale qualora i si tratti di "contratti essenziali". Tali i sono a norma dello stesso secondo comma dell'art. 94-bis, "i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore".
      Questo è l'inquadramento giuridico; a questo punto si tratta di vedere se il contratto di fornitura di servizi di elaborazione dei cedolini paga rientri in queste categorie e su questo non possiamo esserle di aiuto perché la questione va risolta in fatto caso per caso in relazione alla situazione concreta. In astratto tale prestazione non sembra essenziale al funzionamento dell'impresa essendo fungibile e sostituibile con il ricorso ad altri fornitori, in quanto la scarsa giurisprudenza in tema di pagamento anticipato di creditori strategici ex art. 182 quinquies l. fall. (che fa riferimento anch'esso a forniture di beni o prestazione di servizi essenziali) fa leva per la essenzialità proprio sulla indispensabilità della fornitura o del servizio, in quanto di fatto insostituibili, alla continuazione dell'attività di impresa.
      Di conseguenza, se le condizioni di mercato rendono estremamente difficile procurarsi un fornitore sostitutivo, quel servizio, astrattamente fungibile, diventa essenziale.
      Zucchetti Sg srl