Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Fallimento di Impresa Individuale ed estensione del Fallimento a Società di Persone a cui partecipa come socio l'imprend...

  • Roberto Bortolin

    PORDENONE
    03/11/2021 14:58

    Fallimento di Impresa Individuale ed estensione del Fallimento a Società di Persone a cui partecipa come socio l'imprenditore fallito

    Mi permetto di sottoporre a Vs. parere il seguente quesito:
    "Viene dichiarato il Fallimento di una persona fisica nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Individuale. Lo stato passivo viene dichiarato esecutivo.
    Il fallito risulta avere una partecipazione del 50% in una società immobiliare costituita sottoforma di società in nome collettivo. L'altro 50% è del coniuge.
    Il Tribunale, su sollecitazione ed indagini del Curatore, "estende" con successiva sentenza, l'originario fallimento anche alla Società in nome collettivo nonché al coniuge, avendo rilevato nell'intera gestione un unico centro operativo e di interessi. La snc tra i due coniugi non veniva dichiarata fallita per ragioni sue proprie, ma a causa dell'originario fallimento dell'imprenditore individuale nonché socio illimitatamente responsabile da cui, per appunto, l'estensione della sentenza originaria.
    Si chiede se i creditori ammessi allo stato passivo del primo fallimento siano automaticamente ammessi con il loro grado allo stato passivo del fallimento della Snc, dichiarato in estensione del primo fallimento.
    Qualora fosse data risposta negativa, si chiede se, quantomeno, la valorizzazione della quota del 50% della Snc della persona fisica dichiarata per prima fallita, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, costituisca attivo destinato ai creditori ammessi allo stato passivo del primo fallimento."
    dr Roberto Bortolin
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/11/2021 20:22

      RE: Fallimento di Impresa Individuale ed estensione del Fallimento a Società di Persone a cui partecipa come socio l'imprenditore fallito

      E' necessario capire cosa sia accaduto con maggiore precisione non risultando del tutto chiaro come sia stato applicato il comma quinto dell'art. 147 l. fall. perché nella sua descrizione manca un passaggio.
      Invero, dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale A, per estendere questo alla snc B- di cui A era socio al 50%, ormai escluso di diritto a seguito della dichiarazione del suo fallimento (art. 2288 c.c.)- si è fatto presumibilmente il ragionamento che l'attività svolta apparentemente da A, come ditta individuale, era in realtà esplicata da A in società di fatto con la snc B, per cui dovrebbe essere stato dichiarato il fallimento della sdf C, intercorrente tra A e B (e questo passaggio manca nella sua descrizione), e il fallimento dei soci della società di fatto e quindi di A- che essendo già fallito non poteva essere nuovamente dichiarato fallito)- e della snc B; a sua volta la dichiarazione della snc B avrebbe comportato il fallimento dei suoi due soci e cioè A- ormai già dichiarato fallito- e dell'altro socio D, coniuge di A.
      Riassumendo quindi, il curatore dovrebbe trovarsi il fallimento della sdf C, il fallimento dei soci di questa A e la snc B e il fallimento di D, quale socia della snc, socia a sua volta della sdf.
      Ci dica se i fatti si sono svolti come descritto, altrimenti corriamo il rischio di proporre una risposta non pertinente alla reale fattispecie. Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Bortolin

        PORDENONE
        09/11/2021 15:38

        RE: RE: Fallimento di Impresa Individuale ed estensione del Fallimento a Società di Persone a cui partecipa come socio l'imprenditore fallito

        Ad integrazione del precedente quesito si specifica quanto segue:
        La prima sentenza ha dichiarato il fallimento della persona fisica nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, mentre con la seconda sentenza è stato dichiarato in estensione del fallimento della ditta individuale, il fallimento di altre due società, una srl unipersonale e una snc, con soci al 50% l'imprenditore individuale già dichiarato fallito nonché la socia di quest'ultimo (coniuge), illimitatamente responsabile. Le motivazioni della sentenza di estensione hanno recepito il quadro prospettato dal curatore circa l'esistenza di una super società di fatto riconducibile ai due coniugi, soci della Snc. Il tutto caratterizzato dal comune intento sociale perseguito dai due soci.
        Continuano le motivazioni: "deve pertanto ritenersi che la fallita (l'imprenditore individuale) e le società ed il socio dell'imprenditore individuale illimitatamente responsabile e pertanto fallibile ai sensi dell'art. 147, c. 1 L.F., fossero avvinti dalla comune intenzione di svolgere l'attività d'impresa in modo sostanzialmente unitario, esprimendosi tale unitarietà nella gestione del patrimonio sociale considerato come unità comune, ulteriore rispetto a quello delle singole società e nel compimento di atti sociali che denotano l'esistenza di un vincolo sociale e di una corrispondente realtà societaria diversa e ulteriore rispetto alle singole società che ne fanno parte".
        Infine: "vertendosi in tema di dichiarazione di fallimento in estensione, derivando il fallimento automatico del socio per effetto di tale sua qualità, il Collegio è esonerato dall'accertamento dello stato di insolvenza dei singoli soci".
        Quindi con la seconda sentenza (in estensione del primo fallimento), seppur sulla base di una dichiarata sussistenza di una società di fatto tra i vari soggetti coinvolti, non ne ha dichiarato il fallimento bensì fallimenti distinti.
        Si chiede, pertanto, se, alla luce della vicenda così ricostruita, i creditori ammessi allo stato passivo del primo fallimento si possano considerare automaticamente ammessi con il loro grado allo stato passivo del fallimento della snc, in quanto società con attivo patrimoniale, nonché all'attivo dell'altra società (Srl unipersonale).
        Nel caso in cui fosse data risposta negativa, si chiede se, quantomeno la liquidazione della quota del 50% della snc spettante alla persona fisica dichiarata fallita per prima, costituisca attivo del primo fallimento."
        dr Roberto Bortolin
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          09/11/2021 18:35

          RE: RE: RE: Fallimento di Impresa Individuale ed estensione del Fallimento a Società di Persone a cui partecipa come socio l'imprenditore fallito

          Sembrerebbe che il tribunale abbia seguito la stessa strada da noi indicata della esistenza di una società di fatto (quando ad es. parla di "una corrispondente realtà societaria diversa e ulteriore rispetto alle singole società che ne fanno parte"), ma a questo punto, più che le motivazioni, conta il dispositivo per capire chi è stato dichiarato fallito.
          Non le nascondiamo che l'idea di una società tra i due coniugi per la gestione in comune di tutte le attività ci sembra non molto conciliabile con l'estensione del fallimento ex art. 147, co. 5 l. fall, in quanto per estendere il fallimento alla snc bisogna coinvolgere questa in una supersocietà di fatto, e poi da questa far discendere il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Lei dice che non c'è stata una dichiarazione di fallimento di questa super sdf ma vari fallimenti distinti, che allo sttao della conoscenza degli atti, non riusciamo a spiegarci.
          Sia così gentile da riprodurre il dispositivo, eliminando, ovviamente i nominativi effettivi e indicandoli con lettere o altro.
          Zucchetti Sg srl
          • Roberto Bortolin

            PORDENONE
            15/11/2021 10:32

            RE: RE: RE: RE: Fallimento di Impresa Individuale ed estensione del Fallimento a Società di Persone a cui partecipa come socio l'imprenditore fallito

            In riferimento alla Vs. richiesta comunico che i dispositivi (n.2) sono stati inviati tramite e-mail il dì 11/11/2021.
            Ronerto Bortolin
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/11/2021 17:15

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento di Impresa Individuale ed estensione del Fallimento a Società di Persone a cui partecipa come socio l'imprenditore fallito

              Ha fatto bene a segnalare di aver trasmesso via e-mail le due sentenze, ripulite di qualsiasi riferimento nominativo, in quanto le stesse, non essendo automaticamente indirizzate nel Forum, erano finite tra le ordinarie comunicazioni, ed ora le abbiamo recuperate.
              Ciò detto, le sue perplessità sono giustificate in quanto anche dalla lettura delle sentenze, in particolare di quella della estensione manca qualcosa, ossia la espressa dichiarazione di fallimento della sdf tra l'imprenditore A, già dichiarato fallito, B srl, C snc e la sig. D, per usare la terminologia della sentenza, cui conduce l'intera argomentazione motiva della sentenza. Invero, nonostante qualche espressione che potrebbe far pensare alla costruzione di una holding di fatto tra A e la sig. D., la individuazione di una super società di fatto emerge chiara dal passaggio determinate della motivazione quando si afferma che "Deve pertanto ritenersi che la fallita e le società resistenti, nonchè la signora D., in qualità di socio illimitatamente responsabile e pertanto fallibile ai sensi dell'art. 147 comma 1 l.f., fossero avvinte dalla comune intenzione di svolgere l'attività d'impresa a cui erano dedite in modo sostanzialmente unitario, esprimendosi tale unitarietà nella gestione del patrimonio sociale , considerato come un'entità comune, ulteriore rispetto a quello delle singole società e nel compimento di atti sociali (p.es. l' incasso di somme di pertinenza di uno dei soci e la fatturazione infragruppo di cui supra ) che denotano I'esistenza di un vincolo sociale e di una corrispondente realtà societaria, diversa e ulteriore rispetto alle singole società che ne fanno parte".
              Posto che la sentenza va interpretata nel suo insieme, a noi sembra inequivoco che il tribunale abbia affermato l'esistenza di una società di fatto tra A, B srl e C snc; quanto alla posizione della sig. D, il tribunale ha dichiarato il fallimento della stessa non quale socia in proprio di questa supersocietà di fatto, ma quale socia di C snc, come si capisce dal passo di cui sopra e, principalmente, dal dispositivo ove si dichiara il fallimento di C snc in persona del liquidatore, nonchè del socio illimitatamente responsabile, Sig. D. Pertanto, sebbene il tribunale abbia utilizzato nel dispositivo la formula "dichiara l'estensione del fallimento della ditta individuale A" a B srl e a C snc, è evidente che ha riscontrato l'esistenza di una società di fatto tra queste tre entità, che costituisce il presupposto indispensabile per detta estensione, sicchè, seppur non esplicitato, il curatore ora si trova:
              1.il fallimento della sdf tra A, B srl e C snc, individuatta come l'impresa collettiva che gestiva l'attività complessiva del gruppo compresa quell'attività inizialmente considerata come svolta individualmente da A;
              2.il fallimento di A, apparente imprenditore individuale, ma che svolgeva attività di impresa in società come sopra, già dichiarato fallito come ditta individuale e, quindi, non dichiarato nuovamente fallito quale socio della sdf di cui al punto 1;
              3.il fallimento di B srl, quale socia della società di fatto di cui al punto 1;
              4.il fallimento di C snc, quale socia della società di fatto di cui al punto 1;
              5.il fallimento della sig. D, quale socia della snc C; l'altro socio della stessa C snc è A, che
              non è stato dichiarato fallito in tale veste, essendo già stato dichiarato fallito in proprio e comunque avrebbe dovuto esserlo anche come socio della sdf di cui al punto 1.
              Da questa ricostruzione consegue, in primo luogo, che il curatore unico di tutti i fallimenti indicati, deve redigere cinque stati passivi uno per ciascun fallimento. Per quanto riguarda quello già compilato (non sappiamo se già dichiarato esecutivo) riferito al fallimento di A, questo contiene (o, meglio, potrebbe contenere) crediti personali verso A e crediti commerciali relativi all'attività imprenditoriale; questi ultimi, una volta appurato che l'attività imprenditoriale svolta da A solo apparentemente faceva capo a costui nel mentre risaliva alla sdf, dovrebbero passare nello stato passivo della sdf.
              Questo travaso non può essere fatto dal curatore in quanto sono i creditori ad avere l'onere di insinuarsi, per cui, in questi casi, il curatore deve nuovamente inviare ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 l. fall. spiegando ovviamente l'accaduto; tuttavia ai creditori già insinuati il curatore, per semplificare le operazioni, invece che invitarli a presentare una nuova domanda può, per i crediti ritenuti di natura commerciale, chiedere il loro assenso a trasferirli nel passivo del fallimento della sdf, precisando che tale operazione sarà effettuata in automatico ove non pervenga l'espressione di una diversa volontà.
              Quanto all'attivo, la ricostruzione fatta serve anche a questo scopo, nel senso che nell'attivo della sdf vanno compresi i beni destinati all'attività commerciale unitariamente svolta dai tre soci, i relativi crediti, ecc., per cui all'attivo dei fallimento di B srl e C snc non dovrebbe restare nulla, nel mentre A e la sig. D avranno all'attivo i loro beni personali.
              Zucchetti Sg srl