Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Trasferimento d'azienda e comunicazione ex art. 47 L. 428/90

  • Sabina Megale Maruggi

    SAREZZO (BS)
    30/11/2021 13:01

    Trasferimento d'azienda e comunicazione ex art. 47 L. 428/90

    Salve,
    la presente con riferimento all'ipotesi di trasferimento d'azienda che interessi più di 15 dipendenti.
    In particolare, la società in fallimento, che impiega un numero superiore a 15 dipendenti, sarebbe intenzionata a porre in vendita un autonomo ramo d'azienda al quale sono applicati 7-8 dipendenti.
    E' pervenuto all'attenzione del curatore un interessamento all'acquisto (cui seguirà regolare offerta da richiamare nell'istanza di autorizzazione alla vendita) del citato ramo da parte di un potenziale acquirente e ci si chiedeva se la comunicazione ex art. 47 L. 428/90, da effettuare da parte di cedente e cessionario entro 25 giorni dall'atto di trasferimento o dal raggiungimento di un'intesa vincolante, possa essere effettuata già a seguito dell'autorizzazione del G.D. alla vendita oppure se sia necessario attendere l'esito dell'aggiudicazione, posto che chiaramente il cessionario potrebbe essere soggetto diverso da quello che ha manifestato interesse e presentato offerta prima dell'apertura della vendita.
    Ringrazio e porgo
    Cordiali saluti
    Sabina Megale Maruggi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/12/2021 09:33

      RE: Trasferimento d'azienda e comunicazione ex art. 47 L. 428/90

      L'art. 47 l. n. 428 del 1990 e l'art. 105 l. fall. ammettono la possibilità di non applicare l'art. 2112 c.c. quando oggetto della cessione sia un'impresa sottoposta a procedura fallimentare o altre procedure, a condizione, tra l'altro, che, durante la procedura di consultazione sindacale, sia stato raggiunto un accordo per il mantenimento anche parziale del complesso occupazionale.
      Allo scopo l'art. 47 l. n. 428 del 1990 prevede che "il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali ecc. " ed in questa ottica l'art. 105 l.fall. si limita a prevedere che "nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti". La procedura di accordo diviene in tal modo presupposto perché il trasferimento di azienda non accompagnato dalla cessione di tutti i rapporti di lavoro sia efficace.
      In questo quadro il tempo posto dall'art . 47 citato per la comunicazione scritta costituisce il tempo limite per effettuare le consultazioni, ma è preferibile iniziare le stesse appena vi è l'interessamento di qualcuno all'acquisto dell'azienda o di un ramo della stessa e continuarle con i successivi soggetti che manifestano il loro interesse nella procedura competitiva per la vendita e che sia interessato a ridurre i posti di lavoro, in modo che chiunque risulti vincitore della gara abbia già una bozza di accordo sindacale, da perfezionare con il vincitore della gara.
      Zucchetti Sg srl