Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Cancellazione società fallita dal registro imprese - sorte dei giudizi in corso - subentro Curatore

  • Angela Sapio

    Roma
    18/01/2022 10:11

    Cancellazione società fallita dal registro imprese - sorte dei giudizi in corso - subentro Curatore

    Buongiorno,
    avrei bisogno di confrontarmi con Voi, in merito ad una questione particolare, di seguito esposta.

    Una società di capitali, fallita, risulta cancellata volontariamente dal registro delle imprese (da meno di un anno); non è depositato il bilancio finale di liquidazione.

    Dalle verifiche effettuate, risulta che essa è parte processuale "attiva" in alcuni giudizi ordinari (uno dei quali iniziato dalla medesima società successivamente alla cancellazione dal Registro delle Imprese).

    Da quanto potuto accertare, ad oggi, il procuratore nei predetti giudizi non ha mai dichiarato l'avvenuta cancellazione (e conseguente estinzione) della società dal RR.II.

    Alla luce della sentenza della S.C. 18250/2020, secondo cui
    "la cancellazione ... dal registro delle imprese, da luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacita' di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale e' subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattivita' del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti",
    se ne dovrebbe dedurre che, in caso di mancata dichiarazione nel corso del processo dell'evento interruttivo, esso prosegua (almeno per quanto concerne i processi avviati prima della cancellazione), senza interruzione.

    Tuttavia, mi domando se il Curatore, in tale ipotesi, possa subentrare e coltivare il giudizio ancora in corso, sebbene la società sia stata cancellata dal registro delle imprese e, dunque, non abbia più legittimazione nè attiva nè passiva, a prescindere dalla mancata dichiarazione di tale evento interruttivo in udienza da parte del suo procuratore.

    Io ritengo che il Curatore, quale pubblico ufficiale, non possa proseguire i predetti giudizi, in quanto la società è ormai estinta e, conseguentemente, è divenuta priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio (a prescindere, appunto, dalla mancata dichiarazione dell'evento da parte del suo procuratore).

    Mi domando, tuttavia, se la mia interpretazione possa ritenersi corretta e chiedo un Vostro parere sul punto, anche mediante utilizzo di giurisprudenza specifica, ad oggi non rinvenuta.

    Vi ringrazio come sempre e saluto cordialmente.



    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/01/2022 19:45

      RE: Cancellazione società fallita dal registro imprese - sorte dei giudizi in corso - subentro Curatore

      Ci permettiamo di non condividere la sua opinione. In realtà la possibilità concessa dall'art. 10 l. fall. di dichiarare il fallimento di un imprenditore, individuale o collettivo, entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, si basa su una fictio juris di ritenere eccezionalmente la sopravvivenza della società estinta, al punto che tanto il procedimento per la dichiarazione quanto le eventuali fasi impugnatorie si svolgono nei suoi confronti.
      Questo fenomeno, proprio per la sua eccezionalità, non è replicabile in altre sedi, per cui nel processo civile ordinario valgono le ordinarie norme secondo cui la morte di una parte persona fisica o l'estinzione di un ente collettivo determina l'interruzione del processo, salvo riassunzione da chi vi è legittimato per riprenderlo; e questo è quanto affermato nella decisione da lei richiamata quando rileva che "la cancellazione ... dal registro delle imprese, da luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo", che è un dato che si può dire ormai acquisito e pacifico, anche per le società di persone, dopo gli interventi delle Sez. unite del 2010 (Cass. S.U. 22/2/2010 n. 4060) e del 2013 (Cass. S.U. 12/3/2013 n. 6070).
      Quanto agli effetti processuali derivanti da tale premessa, la Cassazione citata, anche qui sulla scia di consolidati precedenti (cfr, tra i più significativi vedi Cass. 9/10/2017 n. 23563), ha chiarito che "a norma dell'art. 300 c.p.c., essendo indispensabile la comunicazione formale dell'evento da effettuarsi dai procuratore della parte deceduta o che ha perduto la capacità di stare in giudizio, e non avendo perciò rilevanza la conoscenza che dell'evento le altre parti abbiano aliunde, l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti; dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre l'effetto interruttivo del processo, si configura come negozio processuale del procuratore legittimato dal potere rappresentativo conferito con la procura ad litem". In sostanza, verificatosi un evento interruttivo per una parte del processo, finchè non viene fatta la comunicazione formale del procuratore della parte divenuta incapace, l'iter processuale prosegue nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in vita o continuasse ad essere capace.
      Nel caso in esame, non essendo stata fatta una dichiarazione formale in giudizio della avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, era questa la situazione processuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento, ossia la pendenza di alcuni processi promossi dalla società fallita, che priva di rilevanza la pregressa causa di estinzione non dichiarata. In altre parole, sotto il profilo processuale, per il curatore, è come se l'evento interruttivo della cancellazione della società dal registro delle imprese non si fosse verificato.
      L'evento fallimento, tuttavia, determina l'applicazione dell'art. 43 l. fall., sia del terzo comma, per il quale "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", sia del primo comma, per il quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore". In sostanza si è aggiunta, a quella già esistente (la cancellazione dal registro imprese) una nuova causa di interruzione, che però determina l'automatica interruzione del processo, anche se comunque deve essere dichiarata dal giudice che ne abbia avuto conoscenza, seppur non siano necessarie le formalità di comunicazione di cui sopra; e si è chiarito che il soggetto che subentra nei rapporti processuali del fallito è il curatore, che è un dato rilevante nel caso perché- in mnacanza di fallimento- si sarebbe dovuto stabilire se e quali soggetti "succedono" alla estinzione della società (questione di cui anche si occupa la sentenza da lei citata).
      Nella specie, neanche l'evento fallimento è stato portato a conoscenza del giudice, per cui il o i giudizi pendenti continuano fin quando non viene dichiarata l'interruzione. Di conseguenza i processi in corso possono essere continuati a norma dell'art. 302 c.p.c.,, senza necessità di far dichiarare l'interruzione e poi riassumerli, e il curatore- che a seguito della acquisizione della disponibilità dei beni del fallito, ha acquisito anche la legittimazione processuale- è l'unico soggetto legittimato a proseguire i giudizi pendenti; per i processi che non ha interesse a continuare può comunicare o far comunicare dall'avvocato l'intervenuto fallimento, in modo che il giudice dichiari l'interruzione.
      Zucchetti SG srl