Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

RETROCESSIONE AZIENDA AFFITTATA

  • Paolo Remia

    Ancona
    25/02/2022 17:29

    RETROCESSIONE AZIENDA AFFITTATA

    IL CURATORE FALLIMENTARE, AL FINE DI EVITARE LA PERDITA DI VALORE DEL COMPLESSO ALBERGHIERO, AFFITTAVA L'AZIENDA AI SENSI DEL COMMA 1° DELL'ART. 104-BIS L.F.
    IL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PREVEDE UNA DURATA DI ANNI 2 (DUE) CON POSSIBILITA' DEL LOCATORE DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI AFFITTO IMMEDIATAMENTE E SENZA ALCUN PREAVVISO, ATTRIBUENDO AL CONDUTTORE DELL' AZIENDA UN INDENNIZZO PARI AD UNA MENSILITA'.
    PERVENUTA UNA RICHIESTA DI ACQUISTO CAUZIONATA DELL' AZIENDA ALBERGHIERA A CONDIZIONE CHE ESSA SIA LIBERA, IL CURATORE INTENDE PROCEDERE CON LA SEGUENTE MODALITA' PREVIA ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI:
    -RECEDERE CON EFFETTO IMMEDIATO DAL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA;
    -FISSARE UNA ASTA COMPETITIVA AL PREZZO BASE PARI ALL'OFFERTA CAUZIONATA PERVENUTA.
    IN TALE IPOTESI SI CHIEDE:
    - A NORMA DEL 6° COMMA DELL'ART. 104-BIS L.F. IL FALLIMENTO NON RISPONDE, IN CASO DI RETROCESSIONE AL FALLIMENTO DELL'AZIENDA, DEI DEBITI CONTRATTI DAL CONDUTTORE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DI TERZI CREDITORI IN DEROGA AGLI ART.LI 2112 E 2560 CODICE CIVILE?
    - IL CURATORE DOVRA' COMUNQUE PORRE IN ESSERE IL LICENZIAMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA RETROCESSA (QUALORA NON ESEGUITO DAL CONDUTTORE) A NORMA DEL 1° COMMA DELL'ART. 72 L.F. STANTE LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 2112 CODICE CIVILE?
    - IL FALLIMENTO SARA' TENUTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO IN FAVORE DEI DIPENDENTI?
    SI CHIEDE INOLTRE SE IL RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA POSSA ESSERE ESEGUITO ANCHE DOPO L'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEL COMPLESSO ALBERGHIERO AD EVITARE CHE, QUALORA L' AZIENDA NON VENGA AGGIUDICATA O L'AGGIUDICATARIO FOSSE INTERESSATO A SUBENTRARE NELL'AFFITTO DI AZIENDA, IL CONTRATTO STESSO FOSSE STATO RISOLTO INVANO.
    VI RINGRAZIO DELLA RISPOSTA.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/02/2022 19:28

      RE: RETROCESSIONE AZIENDA AFFITTATA

      La prima e l'ultima domanda si saldano tra loro in quanto riguardano lo stesso tema, ossia come comportarsi a seguito della pervenuta offerta e in presenza del contratto di affitto di azienda. recedere prima dal contratto di affitto e poi procedere alla vendita o proceduere alla vendita e poi procedere al recesso in caso di esito positivo?
      Entrambe le opzioni sono possibili e si tratta di una scelta tattica. La prima infatti dà maggiore sicurezza all'afferente, che vuole libera l'azienda, e incentiva anche altri interessati, inoltre tronca con sicurezza il rapporto escludendo qualsiasi coinvolgimento anche indiretto del futuro acquirente; la seconda sconterebbe il fatto che si mette in vendita una azienda affittata e, sebbene nel bando di gara sia detto che la curatela procederà al recesso convenzionalmente pattuito, non si sa quanto questa precisazione sia apprezzata, ma gioverebbe alla procedura perché manterrebbe in piedi il rapporto fino all'aggiudicazione e potrebbe anche avvenire un passaggio diretto dei dipendent9i dal fallimento al quale l'azienda va comunque retrocessa a seguito del recesso, all'aggiudicatario, senza necessità di procedere al licenziamento, Queste sono soltanto alcune della valutazioni possibili pro o contro una o altra soluzione, poi molto dipende anche dai tempi per il rilascio, di cui non parla e che non crediamo sian immediato, dal prezzo offerto dall'interessato all'acquisto, e così via.
      Quanto alle altre domande, il sesto comma dell'art. 104bis k. fall. è quanto mai chiaro in quanto afferma che "La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile", per cui, pur realizzando la retrocessione dell'azienda una forma di trasferimento, non trovano applicazione gli articoli indicati né quindi la responsabilità solidale del fallimento per i debiti verso i dipendenti e quelli inerenti l'esercizio dell'impresa maturati nel corso dell'affitto.
      Il comma indicato prosegue stabilendo che "Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II", il che significa che in quel momento trovano applicazione la regolamentazione dei contratti pendenti dettata dagli artt. 72 e segg., per cui il curatore, utilizzando tale normativa, può procedere al licenziamento dei dipendenti, corrispondendo l'indennità suppletiva di preavviso, posto che l'art. 2119, c. 2 c.c. stabilisce che "non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore"; ne deriva che il contratto di lavoro non cessa automaticamente per effetto del fallimento, ma rimane sospeso fino a quando il curatore decide di sciogliersene o subentrarvi e, di conseguenza, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, va riconosciuta al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso secondo le disposizioni del CCNL in concreto applicabile.
      Tuttavia, si faccia seguire da un consulente del lavoro perché il licenziamento avverrebbe in vista della vendita dell'azienda e potrebbe correre il rischio di una nullità.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Remia

        Ancona
        28/02/2022 13:05

        RE: RE: RETROCESSIONE AZIENDA AFFITTATA

        VI RINGRAZIO DELLA RISPOSTA.

        SONO PERPLESSO IN MERITO ALLA PAVENTATA POSSIBILITA' CHE IL LICENZIAMENTO DA PARTE DEL CURATORE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA RETROCESSA POSSA RITENERSI NULLO.
        IL DIRITTO DI RECESSO DEL CURATORE E' SANCITO DAL 3° COMMA DELL'ART. 104-BIS L.F. CHE LO PREVEDE OBBLIGATORIAMENTE. IL LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI E' CONSEGUENZA DEL RECESSO ED E' FINALIZZATO AL MIGLIORE REALIZZO DELL'AZIENDA NELL'INTERESSE DELLA MASSA DEI CREDITORI. QUALORA IL CURATORE NON PROMUOVESSE LA VENDITA DELL'AZIENDA UNA VOLTA PREVENUTA UN OFFERTA REMUNERATIVA ANCHE SE CONDIZIONATA AL RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA, SAREBBE CHIAMATO A RISPONDERE DI UN DANNO CAUSATO ALLA MASSA.
        LA CORTE DI CASSAZIONE (CASS.CIV. SEZ. LAV. 21.5.2002) HA PIU' VOLTE RIBADITO CHE IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA DI CUI ALL'ART. 2112 COD.CIV. RICORRE, PURE IN CASO DI RESTITUZIONE DELL'AZIENDA DALL'AFFITTUARIO DELLA STESSA AL SUO CONCEDENTE, "PURCHE' QUEST'ULTIMO UTILIZZI I BENI IN FUNZIONE DELL' ATTIVITA' DI CUI GLI STESSI SONO STRUMENTO. DEVE QUINDI RITENERSI CHE LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 2112 COD.CIV. TROVA APPLICAZIONE - OVE RIMANGA IMMUTATA L'ORGANIZZAZIONE DEI BENI AZIENDALI, CON LO SVOLGIMENTO DELLA MEDESIMA ATTIVITA - IN TUTTE LE IPOTESI IN CUI IL CEDENTE SOSTITUISCA A SE IL CESSIONARIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'".
        IN DEFINTIVA PUO' AGIVOLMENTE TRARSI LA SEGUENTE DEROGA: IL PROPRIETARIO NON RISPONDERA' IN VIA SOLIDALE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'AFFITTUARIO NEL PERIODO DI AFFITTO, SE NON CONTINUERA' A SVOLGERE LA MEDESIMA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEDESIMO COMPLESSO DI BENI.
        NELLO SPECIFICO CASO IN ESAME PENSO, CHE NON POTENDO IL FALLIMENTO SVOLGERE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, MANCHEREBBE DI FATTO IL PRESUPPOSTO DELLA "CONTINUITA" E QUINDI LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO NON POSSONO RICADERE IN CAPO AL FALLIMENTO (COMPRESA L'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO).
        GRAZIE
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/03/2022 18:28

          RE: RE: RE: RETROCESSIONE AZIENDA AFFITTATA

          Nella precedente risposta abbiamo detto le stesse cose che lei ci obietta, solo che l'abbiamo invitato a farsi seguire da un consulente del lavoro "perché il licenziamento avverrebbe in vista della vendita dell'azienda e potrebbe correre il rischio di una nullità". Intendevamo riferirci al fatto che, come affermato dalla Cassazione (Cass. 23/03/2018, n.7308), ove il curatore intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico perché la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l'obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro. Non conoscendo il numero dei dipendenti e considerato che lei liquida l'azienda particellizzata, ma la mette in vendita nel suo complesso, ci è sempbrato opportuno metterla in guardia su possibili nullità facendosi seguire da un consulente.
          Niente di più.
          Zucchetti Sg srl