Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

  • Caterina Ambrosone

    Montesarchio (BN)
    09/07/2022 20:17

    Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

    Giudizio di accertamento di un credito (contenzioso civile) promosso nei confronti della società (poi fallita) instaurato prima della dichiarazione di fallimento.
    La società non si costituisce in giudizio.
    Successivamente la causa viene interrotta per l'intervenuto fallimento. Parte attrice riassume il giudizio nei confronti della Curatela la quale si costituisce con un proprio difensore il quale chiede dichiararsi improcedibile la domanda con condanna alla refusione delle spese con distrazione. Il Giudice dichiara improcedibile la domanda e condanna parte attrice alle spese di giudizio in favore dell'avvocato della Curatela dichiaratosi antistatario.
    Il legale, in questo caso, previa autorizzazione, dovrà agire per il recupero del credito e una volta incassata la somma dovrà restituirla alla Curatela per non alterare la par condicio tra i creditori?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/07/2022 18:36

      RE: Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

      Secondo l'orientamento della S. Corte "in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore" (Cass. 21/05/2021, n.14082; Cass. 12/11/2008, n.27041). Di conseguenza il procuratore distrattario è legittimato ad agire nei confronti della parte soccombente perla realizzazione del "suo" credito, che, di conseguenza rimane estraneo alla procedura fallimentare. Nelle sentenze citate il principio riportato è stato affermato per sostenere che in capo al legale distrattario rimane "integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta", con l'ulteriore precisazione che "la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari". Tutto ciò in ragione della autonomia del rapporto che si è creato tra il legale e la parte soccombente con la distrazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        04/01/2024 10:57

        RE: RE: Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

        il soccombente deve pagare, su richiesta del legale del fallimento dichiaratosi antistatario, l'intera parcella (quindi al lordo di iva) oppure solo l'imponibile?.
        Si da il caso che a detta del legale antistatario quest'ultimo deve comunque emettere parcella nei confronti del fallimento il quale ritiene debba pagargli l'iva (in quanto imposta detraibile per il fallimento).
        E in questo caso come comportarsi con la ritenuta d'acconto (il soccombente, essendo persona fisica, avrà pagato l'imponibile al lordo anche di quest'ultima).
        Se la tesi del legale, e cioé quella di fatturare comunque al fallimento, fosse vera, per pagare iva all'antistatario e versare ritenuta occorre far liquidare comunque l'intera fattura dal GD (anche se gran parte pagata dal soccombente in giudizio) ovvero é sufficiente chiedere direttamente un mandato spiegando che si tratta dell'iva sulla fattura del legale e della relativa ritenuta fiscale? E sia iva che ritenuta seguono comunque il principio del 111 bis L.F.? Grazie mille.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          19/01/2024 18:43

          RE: RE: RE: Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

          La questione è chiaramente inquadrata dalla sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, n. 3544/1982, ripresa e fatta propria dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 4332/92, sui quali documenti si basa, condividendoli pienamente, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 203/1994, nella quale si legge:
          "il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito anche dell'IVA solo nei confronti del proprio cliente ... tuttavia, ... nei casi in cui il cliente vincitore, destinatario della fattura, sia soggetto passivo d'imposta e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, egli ha titolo di recuperare l'imposta ... Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo da questo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA che vi afferisce essendo quest'ultimo dovuto per rivalsa dal proprio cliente".

          Sempre in tali parere e circolare è chiarito anche che soggetto tenuto a operare la ritenuta (se rientra in quelli elencati nell'art. 23, I comma, del D.P.R. 600/72) è chi effettua il pagamento, ovvero la parte soccombente (ciò anche, ma non è questo il caso qui in esame, se parte vittoriosa nel procedimento fosse invece soggetto non tenuto a tale adempimento).

          Chiarito quindi:

          - che la fattura verrà intestata alla procedura fallimentare,

          - che la parte soccombente dovrà pagare solo l'imponibile perché l'IVA rimane a carico del fallimento, che può esercitare la detrazione,

          - e che se tale parte soccombente è fra i soggetti tenuti a effettuare la ritenuta d'acconto dovrà assoggettare a ritenuta quanto pagato,

          rimangono le ultime due questioni:

          - essendo l'importo dovuto al legale stabilito con sentenza, riteniamo non necessario che esso sia nuovamente liquidato dal Giudice Delegato, e che quindi possa essere solamente richiesta l'emissione del relativo mandato

          - come ipotizzato nell'ultima parte del quesito, l'IVA è comunque un debito in prededuzione, da pagare nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 111-bis l.fall. (e dal corrispondente art. 222 CCII).
    • Chiara Costa

      Piacenza
      07/04/2025 15:04

      RE: Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

      Buongiorno.
      riporto il mio quesito in calce all'intervento trovandomi in analoga situazione.
      Aperta la liquidazione giudiziale, in pendenza della nomina del Curatore viene emessa sentenza in un giudizio che vedeva come controparte la società. La sentenza si pronuncia in favore della società in quel momento già soggetta a liquidazione giudiziale e liquida le spese legali con distrazione in favore dell'avvocato di parte vittoriosa che si era dichiarato antistatario. Parte soccombente adempie al provvedimento giudiziale. Il Curatore viene nominato successivamente. Si chiede se tale pagamento possa considerarsi effettuato in violazione della par condicio e se, pertanto, il Curatore abbia titolo per la riscossione della somma presso l'avvocato già dichiaratosi antistatario.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        07/04/2025 18:59

        RE: RE: Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

        La situazione rappresentata può così riassumersi_ Dopo l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della soc. A, ma prima della nomina del curatore (probabilmente il curatore nominato contestualmente alla senza di insolvenza non aveva accettato) viene emessa una sentenza in una causa che vedeva contrapposti la soc. A e la soc. B. Quest'ultima, rimasta soccombente viene condannata al pagamento delle spese di causa con distrazione in favore dell'avvocato che della soc. A, che aveva dichiarato di aver anticipato le spese e non aver percepito l'onorario e la soc. B paga tale legale.
        La domanda proposta, se è esatta la ricostruzione che abbiamo fatta, attiene alla sorte di deto pagamento.
        La soluzione della questione richiede alcuni passaggi. Dato per scontato che il curatore della liquidazione giudiziale a carico della soc. A abbia interesse ad avvalersi della sentenza in questione essendo la parte vincitrice. Ai fini del pagamento del legale eseguito dalla controparte soccombente, lo stesso è da considerare come eseguito successivamente all'apertura della procedura , posto che, a norma del comma 4 dell'art. 49 c.c.i.i., la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale produce tra le parti del giudizio i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p.c. ossia dalla data del deposito in cancelleria.
        Di conseguenza se il pagamento fatto dalla soc. B al legale della soc. A fosse da considerare come estinzione di un debito verso la società ammessa alla liquidazione giudiziale detto pagamento sarebbe da considerare inefficace rispetto ai creditori a norma dell'art. 144 c.c.i.i.. Una tale tesi, tuttavia presupporrebbe che il legale distrattario sia solo legittimato a chiedere il pagamento di un credito che in realtà appartiene alla parte da lui assistita e in questo senso ci siamo espressi anche noi per semplificare il problema, ma nel momento in cui questa il rapporto tra legale e parte soccombente diventa rilevante per le conseguenza dianzi accennate, una tale questione va vista più nei particolari. E scendendo tra questi va rilevato la giurisprudenza della S. Corte ritiene che "in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente tra parte patrocinata risultata vittorioso ed il suo procuratore" (Così da ul. Cass. 20/06/2024, n.17061, ma principio costante, cfr., Cass. 14082/2021; Cass. 27041/2008; Cass. 9097/2000: Cass. 5678/1988). Secondo questa costruzione, quindi, il pagamento fatto dalla soc. B al legale della soc. A è il pagamento di un credito di un terzo e non il pagamento del credito della soc. A, riscosso dal suo legale, per cui diventa difficile colpirlo.
        In ogni caso, se si vuole tentare la strada della inefficacia, il curatore deve rivolgersi alla soc. B per ottenere nuovamente il pagamento visto che quello precedente è inefficace.
        Zucchetti Sg srl
        • Chiara Costa

          Piacenza
          14/04/2025 18:27

          RE: RE: RE: Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

          Vi ringrazio per l'esaustivo riscontro. Chiedo però un raffronto con la Vostra precedente posizione "Pagamento al legale del fallimento (antistatario) da parte del soccombente" in https://forum.fallcoweb.it/discussione?argomento_id=1DdME39EXn&discussione_id=X4KnbkZKYy.
          grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            15/04/2025 19:30

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione spese di lite in favore dell'avvocato della procedura dichiaratosi antistatario

            Come abbiamo anticipato nella risposta precedente, quando una questione non riveste una particolare importanza ai fini della risposta, si offre la soluzione più immediatamente percepibile; nel mentre quando la questione diventa rilevante in quanto dalla sia soluzione dipende il tipo di risposta da dare, il tema viene meglio approfondito. E' quello che è accaduto nel caso.
            Zucchetti Sg srl