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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
polizza assicurativa tutela legale - procedura di liquidazione coatta amministrativa
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Laura Vendrame Innocenti
Bolzano (BZ)28/02/2022 08:43polizza assicurativa tutela legale - procedura di liquidazione coatta amministrativa
Buongiorno,
sono commissario liquidatore di una cooperativa in LCA.
La cooperativa (ante LCA) è stata convenuta in procedimento giudiziale nel quale si è costituita tramite avvocato autorizzato dall'assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza di tutela legale; il procedimento è poi stato interrotto a seguito della dichiarazione di LCA.
Il legale della cooperativa pretende ora il pagamento delle proprie competenze dall'assicurazione, sostenendo che l'importo stesso gli vada versato direttamente poiché trattasi di prestazione a titolo di rimborso che non spetta alla procedura di LCA non avendo quest'ultima anticipato tale somme.
Da parte mia ritengo che il legale debba insinuarsi al passivo della procedura, in quanto l'assicurazione è stata stipulata dalla cooperativa "in bonis" e quindi l'obbligazione dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento delle spese legali (rimborso) è sorto solo nei confronti della procedura.
La previsione della facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente il legale incaricato, infatti, non attiene, a mio avviso, all'individuazione dei soggetti del rapporto assicurativo, ma unicamente alla modalità di esecuzione della prestazione assicurativa.
Sostengo, inoltre, l' inapplicabilità del comma 2 dell'art. 1917 c.c..
Peraltro se la medesima polizza coprisse contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale (questione da verificare, perché devo ancora avere copia della polizza) le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c. c.. A maggior ragione penso valgano, quindi, i principi di cui sopra.
Attengo cortese risposta.
Grazie anticipatamente !
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2022 20:15RE: polizza assicurativa tutela legale - procedura di liquidazione coatta amministrativa
Tutto dipende da che tipo di assicurazione è intervenuta tra le parti. Lei parla di una assicurazione di tutela legale, che è una garanzia aggiuntiva e connessa all'assicurazione principale, per lo più RCA ma non solo, che prevede che, nel caso insorga la necessità di avvalersi di un avvocato, per la difesa dei propri interessi in seguito del verificarsi dell'evento assicurato, le spese legali vengano coperte dall'assicurazione. Questo è il succo della assicurazione tutela legale, ma poi sono le clausole contrattuali che ne segnano i contenuti concreti e, quanto al pagamento del legale - in genere indicato dalla stessa assicurazione o comunque avallato dalla stessa- di regola è l'assicurazione che le paga, anche se può essere previsto che sia l'assicurato ad anticiparle salvo rimborso.
Lei dice di non aver ancora visto il contratto assicurativo, per cui è preferibile che prrima abbia la documentazione completa, e poi prospettare la questione alla luce di ciò che è stato convenuto. Nel frattempo, considerato che l'avvocato non ha avanzato alcuna pretesa verso la procedura, può tranquillamente attendere cosa decide la compagnia assicuratrice.
Zucchetti Sg srl-
Laura Vendrame Innocenti
Bolzano (BZ)11/04/2022 18:07RE: RE: polizza assicurativa tutela legale - procedura di liquidazione coatta amministrativa
Buongiorno. Breve aggiornamento dopo aver ricevuto copia della polizza.
Anzitutto si tratta di una polizza di tutela legale non collegata ad altra polizza, con la quale la società di assicurazione "assicura il rischio delle spese legali e peritali, in sede civile, penale ed amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli assicurati e perdite pecuniarie".
Alcuni tratti salienti:
- l'incarico conferito ad un legale liberamente scelto dal contraente deve essere preventivamente ratificato dalla società di assicurazione;
- è onere dell'assicurato trasmettere in sede di denuncia tutta la documentazione idonea e necessaria, ivi compresa l'indicazione dell'importo del preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico;
- la società di assicurazione è impegnata al pagamento dei compensi pattuiti con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni
- la società di assicurazione non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall'Assicurato
- l'assicurato non può revocare il mandato conferito senza benestare della società di assicurazione. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la società assicuratrice rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari del secondo legale nominato dall'assicurato, deducendo anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri professionisti
- l'inosservanza di uno o più disposizioni comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.
Chiedo se a Vostro parere il professionista incaricato (avvocato) abbia azione diretta nei confronti dell'assicurazione e possa quindi pretendere da quest'ultima il pagamento del proprio compenso, o se sia la procedura a dover incassare l'importo ed il professionista a doversi insinuare.
Grazie.
L.V.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/04/2022 19:41RE: RE: RE: polizza assicurativa tutela legale - procedura di liquidazione coatta amministrativa
Come abbiamo detto nella prima risposta alla sua domanda del 28 febbraio scorso, molto dipende dal contenuto della polizza di tutela legale, che sono grosso modo riconducibili a due categorie: polizza di vera e propria tutela legale o polizza di gestione della lite (Cfr. Trib. Piacenza 29/05/2019, n. 327).
Invero, il patto di gestione della lite è un negozio atipico ed accessorio al contratto di assicurazione in base al quale l'assicuratore, a fronte di un evento che coinvolge la responsabilità civile dell'assicurato nei confronti di terzi, assume la gestione diretta della vertenza di danno, per cui compete alla compagnia assicuratrice la nomina dei legali (oltre che dei periti) i quali instaurano un rapporto diretto con la Compagnia, alla quale possono rivolgersi per il pagamento.
L'assicurazione di tutela legale, disciplinata dall'art. 173 del Codice delle assicurazioni private, integra invece il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali occorrenti all'assicurato per la difesa dei propri interessi in sede stragiudiziale o giudiziale in ogni tipo di procedimento, per lo più allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti; in tal caso l'art. 174 cod. ass. prevede la facoltà di scelta del professionista da parte dell'assicurato, purché abilitato secondo la normativa vigente, e, comunque il rapporto professione si instaura tra il professionista e l'assicurato, con obbligo0 della Compagnia di assicurazione di sostenere le spese legali. In tal caso, pertanto, il professionista è estraneo alla contratto di assicurazione e non ha, come detto nella risposta iniziale, legittimazione a rivolgersi alla stessa per ottenere il pagamento del suo compenso.
Tra queste due categorie vi sono tante posizioni intermedie, come quella da lei rappresentata che indubbiamente rientra nella categoria delle polizze di tutela legale, ma presenta indicazioni asimmetriche rispetto al modello sopra accennato; in particolare la clausola che prevede che in caso di revoca del legale nominato e nomina di nuovo avvocato "la società assicuratrice rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari del secondo legale nominato dall'assicurato, deducendo anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri professionisti", da cui sembrerebbe che la compagnia paghi direttamente il legale. L'indicazione, tuttavia ci sembra troppo labile per affermare tale principio, per cui restiamo dell'idea che anche nel suo caso il legale non abbia azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, potendo tutte le altre clausole che consentono interferenze della Compagnia riconducibili ad un controllo sulla legittimo sulle modalità di espletamento della polizza.
Come vede, questa esposta è la nostra interpretazione del contratto assicurativo sulla base delle indicazioni fornite, che non esclude che altri possano giungere a conclusioni diverse.
Zucchetti SG srl
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