Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

decesso amministratore e socio srl

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    20/05/2022 12:36

    decesso amministratore e socio srl

    Buongiorno, nel corso della procedura è deceduto il socio amministratore della srl fallita.
    La società era composta da due soci (padre e figlio).Il Padre amministratore.
    Ora rimane solo il figlio come socio.
    Quali sono gli adempimenti da compiere ?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2022 17:37

      RE: decesso amministratore e socio srl

      Vanno tenute distinte le posizioni di socio e di socio amministratore. la quota di partecipazione di un socio rappresneta un bene trasmissibile agli eredri, per cui la morte del socio comporta che la sua quota di partecipazione si trasmette ai chiamati all'eredità secondo le regole testamentarie o di legge e colui o coloro che subentrano nella partecipazione assumono la qualità di socio, con i relativi diritti ed obblighi.
      La carica di amministratore è, invece, personale e non cade in successione, per cui alla morte del legale rappresentante della società, la stessa – che con la dichiarazione di fallimento è rimasta in vita- deve procedere, attraverso l'assemblea dei soci costituita dal socio superstite e dagli eredi del socio defunto, alla nomina di altro amministratore. Questa situazione infatti non rientra nella previsione dell'art. 12 l. fall., in quanto non è deceduto il fallito, ma un socio, anche amministratore, della società fallita, per cui è venuto meno il legale rappresentante della società fallita e questa deve provvedere alla sostituzione. In mancanza di accordo uno dei soci può presentare istanza al Tribunale affinchè nomini un amministratore provvisorio che compia gli atti più urgenti; in caso di persistente inerzia dei soci, il curatore potrà fare ricorso, per il compimento di atti che richiedono un coinvolgimento della società fallita, alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
      Zucchetti Sg srl
      • Gianluca Porcelli

        Latina
        24/05/2022 17:01

        RE: RE: decesso amministratore e socio srl

        Salve, per curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non si intende il curatore per eredità giacente.(giusto?)
        Il curatore speciale ex art. 78 c.p.c. può provvedere al ritiro dei beni chiesti in derelizione?
        Grazie

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/05/2022 18:53

          RE: RE: RE: decesso amministratore e socio srl

          No, non si intende il curatore all'eredità giacente ma il curatore di cui parla l'ar. 78 cpc. Come abbiamo detto nelle precedente risposta il ricorso a questa figura costituisce l'estremo tentativo nel perdurare dell'inerzia alla sostituzione del legale rappresentante. tecnicamente la figura del curatore speciale serve a ovviare alla mancanza di un rappresentante nelle azioni giudiziarie, ma in mancanza di altre possibilità e stante l'urgenza, può tentare questa via sperando in una non rigorosa interpretazione del giudice.
          Zucchetti SG srl
          • Gianluca Porcelli

            Latina
            25/05/2022 09:28

            RE: RE: RE: RE: decesso amministratore e socio srl

            Salve, il socio superstite (figlio) e gli eredi del defunto amministratore hanno fatto rinuncia all'eredità. Quindi non si assumono la veste di legale rappresentante.
            Detto ciò , nella mia situazione (restituzione beni al fallito per derelizione (già ottenuta autorizzazione dal GD) e beni personali dell'amministratore rimasti nell'immobile di proprietà di terzi (leasing), la nomina di un curatore speciale può far fronte alla risoluzione di questa problematica?
            In caso negativo, la soluzione rimane lasciare i beni all'interno dell'immobile di terzi?

            Grazie
      • Luana Berti

        MONDAVIO (PU)
        11/10/2022 09:24

        RE: RE: decesso amministratore e socio srl

        Buongiorno, intervengo alla questione avendo lo stesso caso di decesso del socio amministratore di srl con figlia socio superstite; essendo nella fase finale di liquidazione del compenso e successivo riparto è comunque obbligatorio e necessario la nomina del legale rappresentante? Premetto, gli eredi non hanno ancora deciso l'eventuale accettazione dell'eredità?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/10/2022 20:33

          RE: RE: RE: decesso amministratore e socio srl

          Al momento esiste un socio, che è la figlia superstite del defunto, e i chiamati all'eredità sono in attesa di decidere se accettare l'eredità del deceduto socio in modo da ricostituire la pluralità dei soci o rinunciare ed aprire di conseguenza una procedura di eredità giacente.
          Tutto questo interessa il fallimento della società relativamente, nel senso che manca il legale rappresentante della società, alla cui nomina il fallimento è però estraneo. Se la procedura fosse all'inizio si potrebbe valutare se la possibilità di porre un termine ai chiamati all'eredità per esprimere la loro opinione sull'accettazione o meno, ma stante alla fase del riparto finale, crediamo che intanto convenga procedere al riparto in modo che i creditori non risentano ulteriore danno per altro ritardo, e poi prendere contatti con la socia superstite per vedere di chiudere il fallimento con conseguente cancellazione della società dal registro imprese, dando per scontato che la chiusura avvenga ai sensi del n. 3 o 4 del primo comma dell'art. 118 L. Fall.
          Zucchetti Sg srl .
    • Gianluca Porcelli

      Latina
      16/06/2022 15:41

      RE: decesso amministratore e socio srl

      Ma non posso chiedere autorizzazione al GD per lo smaltimento dei beni dei quali ho richiesto la derelizione.
      Devo per forza nominare un curatore speciale ex art.78 cpc?

      Grazie
      • Zucchetti SG

        18/06/2022 06:53

        RE: RE: decesso amministratore e socio srl

        Una delle modalità attraverso cui può essere ottenuta la liberazione dell'immobile acquisito all'attivo del fallimento è la pronuncia, da parte del giudice delegato, dell'ordine di liberazione di cui aell'art. 560 c.p.c..
        Invero, si tratta di provvedimento che la giurisprudenza (di merito, in quanto non constano pronunce di legittimità) ritiene applicabile anche al procedimento liquidatorio che si svolge in seno alla procedura fallimentare (cfr. Tribunale, Reggio Emilia, 26/10/2013; Trib. Mantova, 13 ottobre 2016), e che farà il suo definitivo ingresso nelle procedure concorsuali con l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, posto che l'art. 216, comma secondo, contiene un esplicito rinvio all'ordine di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c..
        Siamo consapevoli del fatto che l'ordine di liberazione viene concepito come ancillare rispetto al procedimento liquidatorio, ma è altrettanto evidente (come peraltro recentemente ribadito da cass. 28-3-2022, n. 9877) che lo scopo ultimo del provvedimento è quello di assicurare le finalità pubblicistiche proprie della procedura esecutiva.
        Se dunque l'ordine di liberazione tutela interessi pubblici (che coincidono con gli interessi della procedura esecutiva) esso può essere chiamato a svolgere la medesima finalità anche in sede concorsuale, dove l'ordine di liberazione diviene strumentale rispetto all'attuazione degli obiettivi dichiarati nel programma di liquidazione, e potrà essere utilizzato quante volte l'occupante non sia in grado di esibire un titolo opponibile alla procedura che imponga, in conseguenza della sua opponibilità, l'utilizzo dei rimedi che da quel titolo conseguono.
        Si potrebbe, pertanto: chiedere al giudice la pronuncia dell'ordine di liberazione; chiedere ed ottenere la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; notificare a quest'ultimo l'ordine di liberazione pronunciato, assegnandogli un congruo termine per provvedere all'asporto dei beni. In caso di inerzia essi si intenderanno abbandonati, a norma dell'art. 560, comma sesto, c.p.c.