Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

ATTRIBUZIONE RICAVATO VENDITA NELL'AMBITO DI UNA P.E. AL FALLIMENTO

  • Marco Carbone

    Roma
    21/04/2022 12:51

    ATTRIBUZIONE RICAVATO VENDITA NELL'AMBITO DI UNA P.E. AL FALLIMENTO

    Con riferimento ad una Procedura Esecutiva attivata nel 2016 dal creditore fondiario su 10 immobili dove:
    * nel 2017 è stato dichiarato il fallimento del debitore
    * nel 2017 la curatela è intervenuta nella Procedura Esecutiva
    * il Giudice Delegato del fallimento ha autorizzato il programma di liquidazione che prevede che la vendita dei 10 immobili debba proseguire nell'ambito della P.E.
    * nel 2017 il creditore fondiario è stato ammesso dal G.D. al passivo del fallimento
    * nel 2022 sono stati aggiudicati nell'ambito della P.E. 2 immobili su 10
    * il creditore fondiario ha presentato istanza ex art. 41 TUB con richiesta di versamento diretto a Suo favore del prezzo offerto, salvo conguaglio in sede di precisazione finale del credito e approvazione del progetto di distribuzione

    si chiede conferma, o meno, che il delegato alla vendita della P.E. debba riversare al creditore fondiario solo una parte del prezzo ricavato dalla vendita che tenga conto:
    1. delle spese della Procedura Esecutiva aventi privilegio ex art. 2770 c.c. (custode, delegato, stimatore, etc)
    2. delle spese prededucibili ex art. 111 bis L.F. della Procedura Fallimentare - da versare al curatore post emissione del decreto di trasferimento emesso dal G.E. - per imu calcolata dalla data del fallimento alla data del decreto di trasferimento, iva su fattura di vendita, oneri condominiali, campione fallimentare, contributo unificato, compenso curatore (assumendo quale valore dell'attivo l'importo ristorato dal delegato alla vendita o il prezzo di aggiudicazione?), software gestionale fallco, casella pec, spese legali per intervento nella P.E., etc

    Nel ringraziarVi anticipatamente per l'impagabile supporto che fornite, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2022 20:23

      RE: ATTRIBUZIONE RICAVATO VENDITA NELL'AMBITO DI UNA P.E. AL FALLIMENTO

      La richiesta del creditore fondiario di vedersi attribuito il ricavato della vendita è fondata in quanto l'art. 41 TUB lo consente; ovviamente dal ricavato vanno decurtate le spese della procedura, come in ogni esecuzione e i crediti prioritari su quello ipotecario azionati dal curatore con il suo intervento.
      In questi casi il problema è la documentazione che il curatore deve allegare per l'intervento e in proposito riportiamo alcuni passi della circolare del Tribunale di Piacenza esplicativa dei rapporti tra credito fondiario e fallimento che ci sembra una delle più esaustive. Tale ufficio indica tra gli adempimenti del curatore che interviene nell'esecuzione fondiaria:
      a-Chiedere la liquidazione al Collegio di un acconto sul proprio compenso ai sensi dell'art. 109, comma 2. 1.f., acconto che corrisponderà alla quota del suo compenso rapportata, sull'attivo, al ricavato dalla vendita e, sul passivo, all'ammontare del credito insinuato dal creditore fondiario relativo alla procedura esecutiva.
      b) Oltre alla liquidazione del compenso, il curatore deve predisporre un piano/prospetto indicante gli oneri prededucibili e a tal fine, il curatore provvederà a;
      -quantificare l'importo relativo all'ICI/IMU (o qualunque tributo relativo all'immobile venduto) maturato nel periodo intercorso fra la sentenza di fallimento e la data della aggiudicazione del bene;
      - quantificare le spese condominiali maturate nel periodo intercorso fra la sentenza di Fallimento e la data di aggiudicazione;
      -quantificare l'ammontare delle spese generali maturate fin a quel momento (ad esempio, il canone Fallco, il Campione Fallimentare, etc..) applicandole in percentuale rispetto all'attivo stimato complessivo;
      - verificare l'esistenza di privilegi immobiliari ex art.2748 comma secondo c.c.
      - verificare l'esistenza di eventuali altri oneri prededucibili sostenuti dalla procedura e riferibili all'immobile oggetto di esecuzione (ad esempio, spese assicurative);
      - chiedere al GD la liquidazione del compenso al difensore della Procedura.
      Le somme di cui sopra devono essere indicate come prededucibili nel piano predisposto in sede fallimentare e dovranno quindi essere riconosciute dal Delegato in prededuzione ex art. 111 L.F. al fallimento, anche in sede di riparto esecutivo.
      c) Il piano/prospetto così predisposto dal Curatore verrà sottoposto al GD, il quale provvederà ad apporre un apposito Visto ("di esecutività" o di "autorizzazione").
      il decreto collegiale di liquidazione del compenso ed il piano vistato dal G.D. verranno poi
      prodotti in sede esecutiva, per farli "valere" in sede di riparto innanzi al Delegato. Sulla base di tali provvedimenti, in fase esecutiva, sarà determinata la somma che il creditore fondiario avrà diritto di ricevere dal ricavato della vendita, atteso il carattere meramente processuale e provvisorio del privilegio fondiario, dovendo l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito essere operati esclusivamente in sede fallimentare, e dovendo il Giudice dell'Esecuzione limitarsi a prendere atto della esistenza di un provvedimento del GD che abbia disposto in tal senso.
      d) I compensi per gli ausiliari liquidati dal GE saranno posti a carico della Procedura (capiente) e corrisposti direttamente in sede di riparto esecutivo, trattandosi di compensi per prestazioni rese anche nell'interesse della massa dei creditori e destinati, in ogni caso, ad avere natura prededucibile in quanto parificabili ai compensi liquidati ai coadiutori/delegati del Curatore sede allimentare (esercitando sul bene, di fatto, funzioni proprie del Curatore) e comunque muniti del
      privilegio per spese di giustizia con rango superiore ad altri privilegi su ricavato dei beni liquidati ex art. 111 quater, comma 2, L.F.1;
      e) I crediti per atti conservativi o di espropriazione muniti di privilegio ex art. 95 c.p.c. e 2770 c.c. (spese legali per il pignoramento, etc..) sostenuti dal creditore fondiario saranno parimenti riconosciuti e corrisposti dal Delegato in sede di riparto, purché siano stati preventivamente accertati e graduati in sede fallimentare, al pari del credito principale derivante dal mutuo fondiario; in difetto di preventiva ammissione allo stato passivo, saranno riconosciute successivamente in sede fallimentare con beneficio della prededuzione ex art. 111 L.F. e 2770 c.c. in quanto effettuate nell'interesse della massa dei creditori.
      Zucchetti Sg srl
      • Santa Rosanna Parente

        FARA FILIORUM PETRI (CH)
        05/10/2023 17:47

        RE: RE: ATTRIBUZIONE RICAVATO VENDITA NELL'AMBITO DI UNA P.E. AL FALLIMENTO

        Rosanna Parente
        Chieti
        05/10/2023
        Buonasera,
        in merito ad una Procedura Esecutiva pendente alla data del fallimento e nella quale il Curatore è intervenuto, composta da più lotti , alcuni dei quali venduti e trasferiti prima del fallimento ed altri venduti dopo l'apertura del fallimento, si chiede di conoscere se le somme ricavate dalla vendita di tutti i lotti, compresi quelli i cui decreti di trasferimento siano avvenuti prima del fallimento, siano da riversare tutte nelle casse del fallimento; si precisa che il creditore fondiario è stato ammesso al fallimento.
        Vi sarei grata se voleste altresì fornirmi qualche riferimento giurisprudenziale.
        Vi ringrazio in anticipo del supporto fornito.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/10/2023 12:08

          RE: RE: RE: ATTRIBUZIONE RICAVATO VENDITA NELL'AMBITO DI UNA P.E. AL FALLIMENTO

          Se, come pare di capire, l'esecuzione in corso era stata promossa e proseguita da un creditore fondiario, come l'art. 41 TUB consente, il ricavato dalle vendite effettuate nel corso della esecuzione fondiaria, anche se è intervenuto il curatore del fallimento del debitore, va attribuito al creditore fondiario, detratte le prededuzioni azionate dal curatore con il suo intervento, che prevalgono sull'ipoteca. Il creditore fondiario, infatti, gode del privilegio processuale di poter iniziare e proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza del fallimento del debitore in deroga al divieto di cui all'art. 51 l. fall., fermo restando che deve comunque insinuarsi al passivo per mantenere definitivamente quanto ricevuto in sede esecutiva; a sua volta in questo tipo di esecuzione l'intervento del curatore non è sostituivo di quello del creditore istante, come previsto dall'art. 107 l. fall. ma serve proprio a far valere nell'ambito della esecuzione fondiaria, i crediti della curatela prioritari sull'ipoteca,.
          Questa soluzione è pacifica in giurisprudenza in quanto trova fondamento nel citato art. 41 del testo unico bancario.
          Zucchetti SG srl