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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Adempimenti finali curatore nel caso di abbandono beni immobili
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)28/12/2022 20:42Adempimenti finali curatore nel caso di abbandono beni immobili
Buonasera,
sono a chiedere il Vostro parere in merito agli adempimenti finali a carico del curatore nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato autorizzato a rinunciare alla liquidazione di beni immobili. In tale caso gli immobili sono tornati nella disponibilità della società fallita. In tale ipotesi una volta chiuso il fallimento, il curatore deve cessare comunque la partita Iva? E per la cancellazione dal registro delle imprese? Io riterrei opportuno cessare la partita Iva in modo da evitare contestazioni future con Agenzia Entrate e ritengo che nell'ipotesi in cui la società voglia vendere gli immobili possa chiedere la riapertura della partita iva indicando il suo rappresentante legale. Nell'ipotesi in cui la partita iva non venisse chiusa a mio avviso potrebbero insorgere responsabilità a carico del curatore fallimentare. Anche per la cancellazione dal registro imprese adotterei la stessa prassi.
IRingrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/01/2023 00:40RE: Adempimenti finali curatore nel caso di abbandono beni immobili
Se il fallimento si è chiudesse a norma dei nn. 1 o 2 dell'art. 118 l.fall. (nessuna istanza di ammissione al passivo o pagamento integrale dei debiti) la società tornerebbe in bonis e non vi sarebbe ovviamente alcuna necessità/possibilità di cancellarla dal registro imprese.
Per quanto riguarda la chiusura della partita IVA, se la società torna in bonis e ha ancora beni di proprietà non vediamo come possa essere chiusa la posizione IVA, dato che la cessione di tali immobili dovrà comunque essere assoggettata al tributo (salvo che si tratti di "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria", ex art. 2, III comma, lett. "c" del D.P.R. 633/72, ma ci pare ipotesi remota).
Riteniamo quindi, da quanto esposto nel quesito, che si ipotizzi la chiusura a norma dei nn. 3 o 4 dell'art. 118 l.fall. (insufficienza dell'attivo per il pagamento di tutti o una parte dei debiti).
In tal caso, a norma dell'art. 118, II comma, l.fall. il Curatore, oltre a chiudere la posizione IVA, l'avrà cancellata dal Registro delle Imprese e l'immobile sarà divenuto di proprietà indivisa dei soci di essa.
Non vediamo quale altro comportamento possa tenere il Curatore e quindi quali responsabilità possano gravare su di lui.-
Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)10/01/2023 11:40RE: RE: Adempimenti finali curatore nel caso di abbandono beni immobili
Buongiorno, con riferimento alla Vostra gentile risposta, il punto in cui indicate che a seguito della cancellazione della società i beni immobili rinunciati dal curatore divengono di proprietà indivisa dei soci pone ulteriori problematiche: in particolare se con la chiusura della partita iva si concretizza un trasferimento ai soci, il curatore prima della chiusura della partita Iva deve emettere la fattura per l'assegnazione di detti beni e versare la relativa imposta? Se si vuol sostenere che a seguito della chiusura della società si concretizza una assegnazione ai soci dei beni immobili, i relativi adempimenti a quale soggetto sono posti a carico? Il curatore che ha rinunciato non dovrebbe dover sostenere costi o essere gravato da ulteriori oneri.
Ringrazio per la cortese risposta.
Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/01/2023 19:33RE: RE: RE: Adempimenti finali curatore nel caso di abbandono beni immobili
Con la derelictio di cui al comma ottavo dell'art. 104ter l. fall., il curatore si priva della disponibilità dei beni che aveva acquisito, per cui non vi è alcun trasferimento di proprietà in quanto il diritto di proprietà è sempre rimasto in capo alla società fallita; in realtà il curatore che con la dichiarazione di fallimento e la trascrizione della relativa sentenza aveva acquisito all'attivo alcuni beni immobili per liquidarli e soddisfare i creditori, ove ritenga che la liquidazione di detti beni non sia conveniente per la massa dei creditori, restituisce alla società fallita la disponibilità che aveva appreso sugli stessi, di modo che quel che succede a detti beni successivamente alla dismissione non interessa più il fallimento in quanto gli stessi non fanno più parte dell'attivo fallimentare.
A maggior ragione non interessa più il fallimento ciò che accade alla società alla chiusura del fallimento e alla sorte dei beni dismessi. Il curatore, alla chiusura del fallimento della società ai sensi dei numeri 3 e 4 del primo comma del'art. 118 l. fall. è tenuto a presentare la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, giusto il disposto dell'inizio del secondo comma dell'art. 118.Ciò anche nell'ipotesi in cui la società abbia "in pacia" beni non liquidati in quanto la presenza di beni all'esito della liquidazione, volontaria come coattiva, non è causa di impedimento della cancellazione ed estinzione della società attuandosi, a seguito della estinzione una successione in capo ai soci dei diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, che appunto si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa (cfr. Cass. sez. unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013). Secondo le sezioni unite citate, si tratta di uno spostamento patrimoniale a favore degli ex soci non riconducibile ad un trasferimento a causa di morte, ma comunque a titolo gratuito, che si realizza non attraverso uno specifico atto societario ma quale effetto legale dell'estinzione della società (salvo che gli ex soci non abbiamo posto in essere eventuali atti ricognitivi o dichiarativi per "regolarizzare" il trasferimento.
Zucchetti Sg srl
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