Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liberazione immobile dopo esperimenti di vendita

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    15/03/2022 12:21

    Liberazione immobile dopo esperimenti di vendita

    Buongiorno, in una procedura fallimentare l'amministratore della società fallita non vuole liberare, alla fine degli esperimenti di vendita, i beni rimasti presso l'immobile di terzi , che lo richiede libero.
    Essendo la procedura priva di fondi come si può procedere ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/03/2022 19:08

      RE: Liberazione immobile dopo esperimenti di vendita

      Ci sembra di capire che nell'ambito della procedura fallimentare di una società (srl probabilmente) sia stato venduto l'immobile della società, ancora occupato da beni della società e l'amministratore della società fallita si rifiuta di provvedere alla liberazione dell'immobile.
      Se è così, i beni situati ancora nell'immobile sono ancora nella disponibilità del fallimento per cui è il curatore (e non l'amministratore della società fallita) che deve provvedere alla loro sistemazione per consegnare all'aggiudicatario l'immobile libero da persone e cose. Presumiamo peraltro che la mancanza di disponibilità per la procedura sia momentanea in quanto l'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo della vendita.
      Se invece le cose situate nell'immobile sono dell'amministratore o comunque sono state dismesse dalla curatela ai sensi del comma ottavo dell'art. 104 ter l. fall. o ancora siano di terzi, si segue altra strada.
      Invero, l'art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all'art. 560 cpc, comma sesto, i seguenti periodi:
      "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza … Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati…"
      Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che "In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: "le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto") le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene".
      Come vede queste disposizioni sono contenute nell'art. 560 cpc, da cui la domanda: questa norma è applicabile alle vendite fallimentari?
      La giurisprudenza di merito e la dottrina prevalente lo ammettono sia quando la vendita si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile (in questo senso, Trib. Reggio Emilia, sez. fallimentare, 26/10/2013), sia quando la vendita si è svolta mediante procedure competitive (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016). A quest'ultimo proposito si è osservato che sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l'una o l'altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate cioè contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell'uno e nell'altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l'ordine di liberazione.
      In sostanza, se si versa in questa seconda fattispecie prospettata, l'ordine di liberazione può essere adottato indipendentemente dalle modalità della vendita previste nel programma di liquidazione (affermazione questa che oggi trova ulteriore conforto nella considerazione per cui l'ordine di liberazione non è più titolo esecutivo e quindi non si pone più il tema della tipicità), per cui, se l'immobile non è abitato dal debitore (come nel caso prospettato dalla domanda), l'aggiudicatario potrà senz'altro chiedere che la curatela si occupi della liberazione dell'immobile a norma del citato art. 560 cpc.
      Zucchetti SG srl