Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cancellazione ipoteche

  • Daniela Aschi

    Roma
    13/06/2022 19:36

    cancellazione ipoteche

    In un fallimento è stata venduta la quota di proprietà di un immobile del fallito, pari a 2/225 dell'intero, quindi una quota minima. L'importo era basso e pertanto il G.D. ha consentito la vendita per trattativa privata e non competitiva. Si chiede ora alla procedura, la cancellazione delle ipoteche che risultano iscritte da banche ed altri creditori su tutto l'immobile, quindi anche sulle altre quote di proprietà dei terzi.
    Cancellare le ipoteche però significherebbe privare i creditori della garanzia sull'immobile relativamente a tutti gli altri comproprietari e quindi non ritengo sia fattibile.
    Se non ricordo male in un vostro parere di qualche tempo fa, si faceva presente che, ove l'ipoteca non sia frazionata, non si possa disporre la cancellazione sulla quota ceduta.
    Vi sarei grata di un parere.




    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/06/2022 18:34

      RE: cancellazione ipoteche

      Lei ricorda bene perché in materia opera il principio, affermato dall'art. 2809 c.c., della indivisibilità dell'ipoteca, per il quale, quando i beni vincolati siano più di uno o appartengano in comproprietà a più soggetti, l'ipoteca grava per intero su tutti fin quando il credito garantito non sia interamente soddisfatto sia per il capitale che per gli interessi, con la conseguenza che, se il ricavato della vendita di un bene non copra l'ammontare del credito, gli altri beni ole altre quote non possono ritenersi liberati.
      Estranea alla fattispecie è la previsione dell'art. 2825 c.c. perchè questa norma prende in considerazione il caso in cui l'ipoteca concernente beni indivisi sia costituita contro uno soltanto dei condomini, nel mentre nel caso l'iscrizione ipotecaria, a quanto capiamo, è stata eseguita contro tutti i comproprietari del bene a garanzia di una obbligazione (presumibilmente) solidale per cui l'ipoteca presa sull'intero bene e, quindi su tutte le quote che lo compongono, è da considerare, in linea di massima, come un'ipoteca unica e indivisibile, di modo che a seguito della vendita di una quota (anche se fosse una vendita coattiva) non può essere cancellata l'iscrizione solo sulla quota alienata.
      Zucchetti SG srl