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LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONSULENTE FISCALE - QUALE NORMA APPLICABILE?

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    08/07/2022 13:46

    LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONSULENTE FISCALE - QUALE NORMA APPLICABILE?

    Buongiorno, un professionista è stato nominato dal curatore per fornire la propria consulenza fiscale. Il GD nel provvedimento ha qualificato il professionista (dottore commercialista) come coadiutore. L'attività professionale svolta è consistita nella redazione di un parere preliminare sull'applicabilità dell'IVA o dell'Imposta di Registro alla vendita di un terreno edificabile, nonché sul calcolo delle imposte IVA, di Registro, IMU e TASI. Per la liquidazione degli onorari si applica l'articolo 2 del D.M. 1825 del 30.05.2002 o l'articolo 28 del D. M. 20.07.2012 n° 140?
    Grazie per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/07/2022 20:00

      RE: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONSULENTE FISCALE - QUALE NORMA APPLICABILE?

      Secondo la giurisprudenza della S. Corte, "il coadiutore del curatore fallimentare (quale è stato qualificato nel caso il professionista commercialista incaricato delle prestazioni descritte)- la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice; pertanto il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorchè si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale), essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni". (In termini Cass. 08/02/2011, n. 3066; conf. Cass. 09/05/2011 , n. 10143; Cass. 26/01/2005, n. 1568).
      Ne discende che il decreto ministeriale applicabile è quello del 30.5.2002 (publ. Nelle GU n. 182) che tratta del compenso spettante "al perito o al consulente tecnico" e non il d.m. del 2012 che tratta invece dei compensi per rapporti tra privati in cui il giudice interviene quando è chiamato a liquidare il compenso dei professionisti in difetto di accordo tra le parti.
      Zucchetti SG srl