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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Concordato seguito da fallimento - sorte esecuzione immobiliare
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Sonia Candela
Castelnuovo Berardenga (SI)09/09/2020 19:13Concordato seguito da fallimento - sorte esecuzione immobiliare
Gentili Signori,
e' stato dichiarato il fallimento e la revoca del concordato preventivo.
Presso un altro Tribunale era in corso una esecuzione immobiliare di natura fondiaria. Posto che la sospensione vigeva fino alla pubblicazione della sentenza di fallimento, il creditore fondiario deve formalmente comunicare, o la cancelleria dell'altro Tribunale, la riassunzione della esecuzione o si può continuare il procedimento senza comunicare nulla al curatore?
(Nelle more della procedura il precedente avvocato della fallita a quanto pare non ha chiesto la interruzione e continua, a insaputa del curatore, al quale aveva relazionato sulle cause pendenti, a patrocinare la società fallita, ad esempio fissando appuntamenti con il CTU, ecc..).
Grazie dell'attenzione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/09/2020 12:43RE: Concordato seguito da fallimento - sorte esecuzione immobiliare
Lei giustamente parla di sospensione dell'esecuzione fino alla pubblicazione della sentenza di fallimento perché l'art. 168 l.fall., che pone il divieto delle azioni esecutive nel concordato non fa salve diverse disposizioni di legge; pertanto anche le esecuzioni fondiarie sono soggette al divieto di azioni esecutive nei confronti del debitore ammesso al concordato. L'art. 51, invece, contiene tale salvezza, per cui è pacifico che il creditore fondiario possa iniziare o proseguire l'azione esecutiva ordinaria anche in pendenza di fallimento.
Tanto chiarito, va sottolineato che l'azione esecutiva iniziata dal creditore fondiario. sospesa nella fase concordataria e ripresa a seguito del fallimento. è azione esecutiva ordinaria (interpolata con le regole sul credito fondiario) nei confronti del debitore e non nei confronti della curatela, che infatti intervenute in quella esecuzione per far valere i crediti preferiti a quello ipotecario. Sebbene, quindi, anche il bene oggetto dell'esecuzione sia appreso all'attivo fallimentare, il soggetto passivo dell'esecuzione rimane il fallito, sicchè la riassunzione va fata nei confronti del fallito, in quanto il creditore fondiario, in deroga all'art. 51, continua quella esecuzione iniziata nei confronti del soggetto fallito che eccezionalmente conserva la capacità processuale, dato che eccezionalmente può essere continuata l'esecuzione.
La legge non prevede una comunicazione al curatore della riassunzione, così come, in caso di fallimento diretto, nulla prevede non la prevede per avvertire il curatore che l'esecuzione continua; è l'organo fallimentare che deve informarsi posto che il comma 2 dell'art. 41 TUB si limita a dire che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione…"
Al di là di un obbligo è comunque opportuno che il creditore fondiario nel riprendere l'esecuzione avverta anche la curatela per gli ulteriori sviluppi della procedura e le inevitabili interferenze.
Zucchetti SG srl
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