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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
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Francesca Seta
senigallia (AN)29/03/2022 17:04RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
Buonasera,
in riferimento ad una snc, il Fallimento ha acquisito un bene immobile di proprietà di uno dei soci falliti ex 147 legge fall.
Dopo diversi tentativi di vendita il GD ha disposto la rinuncia del bene ex 104ter comma 8 legge fall.
Dovendo provvedere al rendiconto finale mi chiede se In questo caso, non essendo stata perfezionata la vendita, l'imu maturato nel periodo post fallimentare fino alla suddetta rinuncia va ammesso in caso di insinuazione del Comune in via chirografaria non essendoci il bene su cui grava lo specifico privilegio né tanto meno in prededuzione.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/03/2022 20:10RE: RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
No va esclusa in base al comma 768 dell'art. 1 l. 160/2019. Questo, infatti, dispone che "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", dal che si deduce che solo con il trasferimento del bene in favore dell'aggiudicatario (o con altre forme di vendita coattiva) il fallimento diviene soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che altrimenti rimane a carico del fallito.
Zucchetti SG srl-
Francesca Seta
senigallia (AN)30/03/2022 10:58RE: RE: RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
Nel ringraziare per la risposta, Vi sottopongo un ultimo aspetto.
In Vs precedenti discussioni sul tema mi è sembrato di evincere che la Vs posizione fosse relativa al pagamento dell'IMU in prededuzione ex 111bis legge fall anche in caso di rinuncia al bene ex 104ter legge fall in quanto trattasi di crediti sorti in pendenza o occasione del fallimento.
E' da ritenersi che l'intervento normativo del 2019 abbia superato e cristallizzato la questione nei termini precedenti?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como31/03/2022 10:34RE: RE: RE: RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
La questione, non rarissima, è stata per lungo tempo controversa, e ancora oggi le fonti sull'argomento sono scarsissime, quindi è possibile che in altre discussioni, o su altre fonti, si sia sostenuta, o almeno ipotizzata, la diversa soluzione della debenza del tributo.
La nostra posizione si basa sul tono letterale della norma e sull'ordinanza Corte di Cassazione n. 3845/2013, la quale afferma che "ove il fallimento o la liquidazione coatta vengano chiusi senza farsi luogo alla vendita ... la predetta obbligazione tributaria, quale progressivamente maturata, è posta a carico" del fallito che ne riacquisisce la disponibilità.
La fattispecie di cui si occupa l'ordinanza del 2013 è la chiusura della procedura con ritorno in bonis dell'imprenditore, ma il principio enunciato appare a nostro avviso applicabile anche alla diversa ipotesi di abbandono del bene da parte del Curatore.
Esistono però anche posizioni contrarie di cui, ancorché minoritarie, ci pare opportuno dare conto; fra esse la "Nota orientativa sulle modalità applicative dell'articolo 104-ter L.F. sulla c.d. derelizione dei beni appartenenti al fallito" del Tribunale di Savona, del 22/2/2017.
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M. Elena Cimatti
FORLI' (FC)07/10/2022 16:52RE: RE: RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
Buon pomeriggio, mi scuso per il disturbo che reco sottoponendovi il mio quesito, in risposta al quale non ho trovato supporto documentale idoneo per fronteggiare un colloquio con il Comune ma anche con gli organi della Procedura.
Il caso che mi si rappresenta è conseguente al subentro in apposita convenzione urbanistica comunale, quale curatore fallimentare della società immobiliare allora in bonis -intestataria del permesso di costruire alcune palazzine residenziali nel comparto- obbligata per contro alla urbanizzazione dell' area circostante ed alla loro futura cessione. Intervenuto il Fallimento, ho adempiuto alla Convenzione dando esecuzione ai vari adempimenti (collaudo, ecc..) essendo l'opera in fase conclusiva. In vista della futura cessione gratuita dell'area destinata a verde pubblico, mi interrogavo se la cessione "gratuita" potesse essere, ai fini dell'esonero IMU, assimilata alla rinuncia della liquidazione del bene ex art.104 ult.comma in quanto a causa della convenzione si realizza sì un trasferimento a favore del Comune ma detto trasferimento è comunque privo di alcuna utilità per il Fallimento. Per contro l'assoggettamento ad imu per il periodo di possesso sarebbe significativamente oneroso in termini di capacità contributiva se si pensa alla totale assenza di utilità dal bene trasferito ed una iniquità verso il restante ceto creditorio. Nel caso di assoggettamento ad IMU , sarebbe corretto chiedere al Comune di presentare domanda di ammissione al passivo per il credito prededucibile sorto in costanza di procedura , il cui credito sarà lasciato insoddisfatto per incapienza della massa attiva riferita al bene "area da cedere". L'attivo del restante e diverso comparto immobiliare è destinato infatti al soddisfacimento parziale di altri creditori (in particolare degli ipotecari) mentre la massa mobiliare è già incapiente per il privilegio mobiliare .Ringrazio per il riscontro che vorrete darmi.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/10/2022 15:07RE: RE: RE: RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
Preliminarmente, nessuna scusa e nessun disturbo: questo Forum è un servizio messo volentieri a disposizione degli utilizzatori di Fallco Software Giudirico per un confronto e un aiuto reciproco fra gli stessi.
Per quanto riguarda l'assoggettamento a IMU, la questione non è per nulla semplice; riteniamo infatti si possano percorrere due strade, entrambe non certo sicure al cento per cento:
- la tesi che in caso di abbandono dell'immobile non sia dovuta l'IMU è basata sula lettera dell'art. 1, comma 768, della legge 160/2019, che recita: "Per gli immobili compresi nel fallimento ... il curatore ... sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili"; se la cessione avviene mediante atto notarile invece che di decreto di trasferimento l'imposta è evidentemente comunque dovuta, perché si tratta comunque di cessione a titolo oneroso, ma se il trasferimento avviene con atto diverso (non sappiamo come verrà formalizzata la cessione al Comune), essendo a titolo gratuito si potrebbe sostenere, come in qualche modo ipotizzato nel quesito, che non siamo in presenza di un atto equiparabile a un decreto di trasferimento e il tributo non sia quindi dovuto
- per evitare di dover affrontare una possibile discussione sulla tesi esposta qui sopra, si potrebbe ipotizzare, in luogo della cessione, l'abbandono dell'area, così da non far sorgere l'obbligo di versamento dell'IMU; ma in tal caso il rischio è diverso: l'abbandono in luogo della cessione, costituisce un corretto adempimento degli obblighi nei confronti del Comune gravanti sulla procedura in base alla convenzione?.
Come avevamo premesso e abbiamo cercato di evidenziare, si tratta in entrambi i casi di strade non del tutto sicure e quindi entrambe rischiose; l'ideale sarebbe raggiungere un accordo con il Comune, ma in assenza di esso, il rischio di dover pagare l'IMU sinceramente ci pare sussista.
Non ci pare poi praticabile la soluzione ipotizzata nella seconda parte del quesito, perché:
- da un lato, l'art. 111-ter, III comma, l.fall. stabilisce che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca", e non ci pare che l'obbligo di trasferimento al Comune in forza di convenzione sia equiparabile a un privilegio speciale o a un'ipoteca
- dall'altro, la funzione del conto speciale è quella di "isolare" le entrate, al netto delle uscite, relative a un bene gravato da privilegio o ipoteca, per destinare primariamente al creditore privilegiato speciale il saldo fra tali entrate e uscite con preferenza rispetto agli altri, non di circoscrivere alle entrate relative a quel bene i fondi coi quali pagare le uscite e il creditore privilegiato: se nel conto speciale relativo a un bene ipotecato vi sono entrate per 100 e spese per 60, e quindi un netto di 40, se il credito garantito da ipoteca su quel bene è di 200, la differenza di 160 deve comunque essere pagata con le altre risorse della procedura, seguendo l'ordine dei privilegi.
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Francesca Seta
senigallia (AN)31/03/2022 10:38RE: RINUNCIA BENE IMMOBILE AI SENSI DELL'ART 104TER COMMA 8 - IMU
Grazie.
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