Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Monte pegni e fallimento

  • Elisa Rizzi

    Pavia
    22/04/2022 12:49

    Monte pegni e fallimento

    Buongiorno
    sono curatore di un fallimento di una ditta individuale.
    La fallita aveva dato in pegno un bene prezioso (anello) presso un Monte Pegni di una banca.
    Il monte pegni rifiuta di consegnare alla curatela il bene, sostenendo che l'anello di cui il Fallimento richiede l'acquisizione, è stato costituito in pegno  secondo le modalità previste dalla L. 10 maggio 1938, n. 745 e dal R.D. 25 maggio 1939 n. 1279. 
    Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 745 del 1938, l'operazione speciale di prestito presso il Monte Pegni  prevede il rilascio di una polizza al prestatario. Quest'ultima costituisce titolo al portatore e abilita il suo possessore al riscatto del bene, previo pagamento del monte delle somme date in prestito, degli interessi e degli accessori (art. 11). 
    Secondo il Monte Pegni, la normativa sopra richiamata costituisce legge speciale e non  è derogabile dalla Legge fallimentare , altresì allega l'unica sentenza della Cassazione che tratta tale argomento  (Cass. I sez. civile, n. 8975 del 25.7.1992).
    Chiedo se sia mai capitato un caso analogo e come vi siate comportati.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2022 20:26

      RE: Monte pegni e fallimento

      E' la prima volta che ci viene prospettata una questione del genere e anche noi l'unico precedente specifico che abbiamo rinvenuto è Cass. 25/07/1992, n. 8975, che ha così statuito: "Una legge speciale può essere derogata solo da altra legge speciale successiva che abbia lo stesso oggetto, ovvero un oggetto più ampio, comprensivo di quello della precedente. Pertanto, ai beni costituiti in pegno da un soggetto, poi fallito, presso un monte dei pegni, retto dalla disciplina della legge 10 maggio 1938 n. 745 e del r.d. 25 maggio 1939 n. 1279, non è applicabile l'art. 53 legge fall., nemmeno nel caso in cui il fallimento sia portatore delle relative polizze, atteso che la disciplina del pegno delineata dalla legge speciale successiva (quella fallimentare), non comprende la materia del pegno speciale accordato ai monti di pegno, per il quale sono previste particolarità di natura sostanziale, intimamente connesse alle modalità di esecuzione e non attuabili con le modalità liquidative del fallimento". La sentenza è ampiamente e persuasivamente argomentata, per cui pensiamo che vi siano pochi spazi per una diversa soluzione (nello stesso senso, tra i giudici di merito, Trib. S.Maria Capua Vetere, 03/05/2000).
      Zucchetti Sg srl