Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Pagamenti inefficaci ex art. 44 LF - revocatoria

  • Pasquale Mazza

    Trento
    15/06/2022 11:43

    Pagamenti inefficaci ex art. 44 LF - revocatoria

    Buongiorno,
    sono il Curatore di una società fallita.

    Un creditore della stessa aveva avviato molti anni fa una azione revocatoria avente ad oggetto la vendita di alcuni beni mobili – veicoli tra la fallita e un terzo acquirente.
    Dopo vari anni di giudizio, il creditore vince la azione revocatoria e procede quindi al pignoramento dei veicoli intestati ai terzi acquirenti.
    La società a questo punto viene dichiarata fallita e, dopo l'apertura del fallimento, il creditore ottiene la vendita dei veicoli pignorati e l'assegnazione del ricavato in acconto sul maggior credito.
    A mio avviso , il pagamento del debito dovrebbe risultare inefficace ex art.44 LF; mi pongo, peraltro, il dubbio se lo sia davvero nel caso di specie, la cui particolarità deriva dal fatto che il creditore ha ottenuto parziale soddisfazione di un suo credito ante fallimento, ma mediante la vendita di beni altrui che il Curatore non avrebbe mai potuto apprendere, in quanto erano ormai scaduti tutti i termini per l'esperibilità di una analoga azione revocatoria da parte del Curatore.
    Chiedo, pertanto, quale sia, per Voi, la soluzione corretta e se vi è nota giurisprudenza su tale questione.
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti.
    dott. Pasquale Mazza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/06/2022 18:37

      RE: Pagamenti inefficaci ex art. 44 LF - revocatoria

      Come è noto, l'accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore di chi abbia effettuato una vendita pregiudizievole non determina la invalidità dell'atto dispositivo oggetto della revocatoria, ma produce la inefficacia relativa dello stesso solo nei suoi confronti di modo che il creditore vittorioso avrà la possibilità di agire
      esecutivamente nei confronti dell'acquirente secondo le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c., come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente, fosse ancora nella disponibilità del proprio debitore.
      Alla luce di tanto, quindi, l'attuale proprietario, pur risultando estraneo al rapporto obbligatorio tra debitore e il creditore, diventa la parte passiva del processo esecutivo in quanto titolare del diritto oggetto di espropriazione, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2901, 2902 2910 c.c. e 602 c.p.c. Se dopo l'emissione della sentenza revocatoria e la sua esecuzione, il venditore viene dichiarato fallito, il pagamento ricevuto dal creditore non è a nostro avviso revocabile in quanto avvenuto (non volontariamente da parte del terzo ma) con espropriazione di beni di terzi estranei al fallimento; né questo porta ad una alterazione della par condicio perché l'acquirente che ha subito la revocatoria potrà insinuare al passivo del fallimento il credito per equivalente del valore del bene staggito.
      Zucchetti SG srl