Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Prova del credito per ammissione al passivo

  • Andrea Lacioppa

    TORREVECCHIA TEATINA (CH)
    12/03/2022 17:49

    Prova del credito per ammissione al passivo

    Buonasera.
    Vi sottopongo il mio caso: un creditore chiede l'ammissione allo s.p. sulla base di un bonifico fatto alla fallita per una prestazione mai eseguita, deducendo che il lavoro non è stato eseguito e la somma non è stata mai restituita.
    Alla mia proposta di esclusione, osserva e produce il contratto tra le parti, la corrispondenza intercorsa in cui il creditore rivendica la somma ed altra che dimostra il rapporto tra gli stessi.
    Il creditore non si è mai munito di alcun titolo esecutivo.
    Può essere ammesso il credito sulla base della documentazione di cui sopra, ritenendo provato il credito dell'istanza?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/03/2022 18:32

      RE: Prova del credito per ammissione al passivo

      E' sempre difficile rispondere a domande che chiedono la sufficienza di determinati documenti all'ammissione al passivo, senza leggere i documenti in questione, per cui possiamo solo indicare in via generale i principio che regolano la materia .
      In primo luogo il creditore non deve necessariamente essere in possesso di un titolo esecutivo per partecipare al passivo, in quanto il procedimento di accertamento del passivo è previsto proprio quale unico strumento processuale per accertare i crediti che possono partecipare al concorso sul patrimonio del fallito, sicchè tutti coloro che vantino pretese su tale patrimonio hanno l'onere di partecipare al procedimento di verifica perché sia accertato il loro creidto, sia esso già portato da un titolo giudiziario passato in giudicato, sia da un tiitolo provvisoriamente esecutivo sia in mancanza di un titolo già precostituito.
      I creditori per partecipare al passivo devono fornire la prova del credito azionato, però nessuno può dare la prova di un fatto negativo, come sarebbe nel caso la mancata esecuzione dell'opera che il fallito non avrebbe eseguito benchè pagato; pertanto, sempre in linea generale, se esiste la prova di un contratto dal quale emerge che il fallito avrebbe dovuto effettuare una determinata prestazione e il creditore assume che questa non è stata effettuata, è la controparte, ossia il curatore che deve dimostrare che, invece la prestazione è stata eseguita; di contro l'attuale creditore ha effettuato il pagamento, che è un sintomo dell'esecuzione dei lavori. E qui subentrano i particolari del contratto intercorso che potrebbero aiutare a spiegare come mai l'attuale i creditore abbia effettuato il pagamento, essendo evidente che se il pagamento consiste in un acconto o comunque era previsto in anticipo lo stesso non può essere significativo dell'effettuazione della prestazione del fallito, come, invece lo sarebbe ove il pagamento fosse previsto alla consegna del bene o dell'opera. Inoltre dalla contabilità del fallito, lettere, email ecc. potrebbe risultare qualche indizio (per esempio acquisto materiali che servivano per l'opera in questione), e poi va sentito il fallito, che potrebbe fornire elementi utili.
      Zucchetti Sg srl