Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

decreto trasferimento e cancellazione pregiudizievoli

  • Silvia Pavanello

    Milano
    01/02/2022 08:41

    decreto trasferimento e cancellazione pregiudizievoli

    Buongiorno. Un immobile di pertinenza del Fallimento viene venduto in sede esecutiva ordinaria immobiliare ( già pendente alla data del fallimento, ove la curatela è intervenuta ).
    Il decreto di trasefrimento viene emesso dal Giudice dell'Esecuzione .
    La cancellazione dei pregiudizievoli compete a quest'ultimo, o deve essere chiesta e autorizzata dal Giudice Delegato ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/02/2022 12:14

      RE: decreto trasferimento e cancellazione pregiudizievoli

      Se la vendita viene effettuata nella esecuzione individuale proseguita nel corso del fallimento- o perché pignorante è un creditore fondiario o perché in essa sia subentrato il curatore, ai sensi dell'art. 107 l. fal., in sostituzione del creditore procedente che non può più procedere per il divieto ex art. 51 l. fall.- è il giudice dell'esecuzione che emette il decreto di trasferimento del bene espropriato e, come stabilisce il primo comma dell'art. 586 cpc, con lo stesso ordina "che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento".
      Considerato che lo scopo della norma è quello di attuare, quale effetto di ogni vendita coattiva, la purgazione del bene in modo che questo pervenga all'aggiudicatario libero da pesi e che la sentenza di fallimento attua un pignoramento generale si beni del debitore, e quindi anche sull'immobile espropriato in sede individuale (tant'è che su esso è stata trascritta la sentenza di fallimento),, l'ordine di cancellazione emesso dal giudice dell'esecuzione comprende, a nostro avviso, anche la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento; del resto, se così non fosse, non si vede come tale trascrizione potrebbe essere cancellata dal momento che il potere in proposito assegnato dal secondo comma dell'art. 108 l. fall. al giudice delegato si può esercitare con riferimento alla vendita nel fallimento, sicchè se la vendita avviene fuori della procedura concorsuale, il giudice delegato non potrebbe esercitare tale potere e rimarrebbe la trascrizione della sentenza di fallimento.
      Zucchetti Sg srl