Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Omologazione concordato fallimentare e successiva chiusura della procedura fallimentare

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    10/03/2022 16:49

    Omologazione concordato fallimentare e successiva chiusura della procedura fallimentare

    Salve,
    al fine di ottenere un Vostro prezioso contributo in ordine agli adempimenti a carico del Curatore, significo quanto segue.
    A seguito di omologazione di una proposta di concordato fallimentare (depositata da una terza società proponente) ed espletati gli adempimenti previsti dal tessuto normativo di riferimento, il Tribunale ha dichiarato, in coerenza con l'art. 130 l.f., la chiusura della procedura fallimentare.
    Ciò posto, mi ponevo i seguenti quesiti:
    1) quale tipologia di pratica espletare presso la CCIAA atteso che alla chiusura del fallimento in ragione dell'omologazione del concordato fallimentare non consegue la cancellazione della società dal Registro delle Imprese che, invece, ritorna in bonis;
    2) la documentazione contabile, illo tempore depositata presso la Cancelleria del Tribunale, a chi dev'essere riconsegnata atteso che, nelle more, il Legale Rappresentante pro tempore è deceduto;
    3) eseguito il concordato fallimentare, il Curatore, ai sensi dell'art. 136, comma secondo, l.f., trasmette istanza al G.D. per la restituzione, in favore del proponente, del residuo attivo rispetto agli impegni concordatari assunti;
    4) il credito IVA, vantato dalla già fallita società, come viene "trasferito" alla società proponente atteso che, la proposta concordataria omologata, prevedeva il trasferimento, in favore del proponente, di tutta la massa attiva.
    In attesa di un Vostro contributo, Cordialmente.
    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/03/2022 18:25

      RE: Omologazione concordato fallimentare e successiva chiusura della procedura fallimentare

      La richiesta di cancella zione della società dal registro delle imprese va fatta, come espressamente chiarisce l'incipit del secondo comma dell'art. 118 l. fall. "nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società…"; la cancellazione, pertanto non va richiesta in caso di chiusura ai sensi dell'art. 130, per effetto della omologa del concordato fallimentare.
      Quanto alla documentazione contabile del debitore depositata in cancelleria, la legge fallimentare non se ne preoccupa, per cui se non è possibile riconsegnarla al debitore fallito tornato in bonis, potrebbe essere trasferita al terzo proponente il concordato (che potrebbe anche averne bisogno) o, se non di interesse, depositata in qualche posto anticipando il pagamento prima di chiudere il fallimento.
      Più che il secondo comma dell'art. 136 l. fall. vedremmo applicabile il terzo, nella parte in cui prevede che accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato "adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato"; disposizione che sembra più di altre adatta a disporre la restituzione, in favore del proponente, del residuo attivo rispetto agli impegni concordatari assunti; la richiesta al giudice delegato va fatta dal curatore, ma riteniamo possa essere fatta anche dall'interessato, su cui il giudice assumerà il parere del curatore.
      Quanto al quesito sub 4), giriamo la domanda alla sezione fiscale.
      Zucchetti Sg srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        13/03/2022 19:51

        RE: RE: Omologazione concordato fallimentare e successiva chiusura della procedura fallimentare

        Non essendo un passaggio all'interno di un gruppo societario, il credito IVA dovrà essere trasferito chiedendolo a rimborso e quindi cedendolo con le modalità ordinarie, chiaramente esposte dalla Risoluzione 103/2006: "deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, contenente l'esatta individuazione delle parti e, nella specie, dell'importo a credito ceduto".

        Successivamente l'articolo 69 del R.D. 2440/1923 stabilisce che tali cessioni "debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento".

        Tali adempimenti sono ribaditi dalla Circolare 192/1997, la quale ne aggiunge uno ulteriore, ovvero la trasmissione di copia autentica dell'atto: "Il contribuente-cedente deve notificare formalmente all'Ufficio I.V.A. ... l'avvenuta cessione del credito ... Tale cessione, inoltre, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio, contenente l'esatta individuazione delle parti, che il cedente deve inviare in copia autentica all'Ufficio I.V.A. competente nel suoi confronti"