Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Progetto di riparto parziale in una liquidazione coatta amministrativa

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    12/11/2022 07:50

    Progetto di riparto parziale in una liquidazione coatta amministrativa

    Spettabile Forum,

    con la presente sono a richiedere quale sia il corretto iter da seguire nel caso di progetto di riparto parziale (non acconti) in una procedura di l.c.a.
    Dalla lettura della norma (artt. 113 e 212, l. fall.) non capisco se e quando si debbano notiziare i creditori inseriti nell'elenco, se lo stesso debba essere depositato in Cancelleria, quali siano i termini per eventuali reclami, opposizioni, osservazioni, che tipo di autorizzazione alla distribuzione di somme dia il Ministero, se la stessa autorizzazione debba essere comunicata ai creditori.
    Mi sembra che non sia utilizzabile lo schema del progetto di riparto fallimentare.
    Vi ringrazio come sempre.
    Un saluto.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/11/2022 08:45

      RE: Progetto di riparto parziale in una liquidazione coatta amministrativa

      L'art. 212, co. 3, dispone che "Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113", il che comporta che non può essere distribuito più dell'80% delle somme complessive da ripartir, devono essere trattenute e depositate le quote destinate ed assegnate alle quattro categorie di creditori elencati nella norma richiamata e così via. Come si vede l'art. 113 non contiene la disciplina processuale riguardante i riparti di cui tratta l'art. 110 l. fall., per cui sono legittime le sue domande, dal momento che l'art. 110 non è richiamato nella liquidazione coatta.
      Da tale mancato richiamo si è dedotto che, seppur non vi sia l'obbligo di una periodica ripartizione come previsto dall'art. 110 nel fallimento, non è precluso al commissario liquidatore di effettuare riparti parziali, visto che il terzo comma dell'art.212 li implica. Non esistendo una regolamentazione per questo tipo di riparti, specie per quanto riguarda l'aspetto delle comunicazioni che lei si pone, si ritiene che possano essere applicate ai riparti parziali le modalità di presentazione del riparto finale di cui all'art. 213; del resto anche nel fallimento il procedimento di ripartizione è previsto dall'art. 110 unico sia per i riparti parziali che per quello finale, per cui anche nella liquidazione l'unica normativa dettata nell'art. 213 per il riparto finale ben può essere adattata anche ai riparti parziali .
      In sostanza seguiremmo le disposizioni di cui all'art. 213 l. fall.
      Zucchetti SG srl