Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Compenso curatore - Concetto di attivo realizzato in caso di chiusura del fallimento ex art. 118, comma 2, L.F.
-
Gabriella Ansaldo
Prato26/11/2021 12:49Compenso curatore - Concetto di attivo realizzato in caso di chiusura del fallimento ex art. 118, comma 2, L.F.
Sono Curatrice di un fallimento in relazione al quale ho dato impulso alla chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, L.F., attesa la sussistenza di tre giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, uno per abusiva concessione di credito e gli altri due per revocatoria su pegno di polizze assicurative.
L'esito favorevole alla Curatela dei primi due gradi dei giudizi ha generato un assai cospicuo attivo, integralmente appreso ed incamerato nel corso delle procedura: tali liquidità, essendo oggetto dei predetti contenziosi pendenti, non sono però suscettibili di ripartizione in favore dei creditori e, come tali, dovranno essere accantonate prudenzialmente in sede di chiusura ex art. 118 L.F..
L'art. 1, n. 1, del D.M. n. 30/2012 statuisce che il compenso del curatore deve essere liquidato dal tribunale applicando le percentuali ivi previste sull'ammontare dell'attivo realizzato: in virtù del consolidato orientamento della Suprema Corte, nel concetto di attivo realizzato rientra "tutta la liquidità comunque acquisita" (ex multis Cass. n. 18996/2004; Cass. n. 5978/1997; Cass. n. 11952/1993).
La Suprema Corte ha altresì recentemente affermato che il compenso del curatore fallimentare va determinato applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo secondo i criteri di cui all'art. 1 D.M. n. 30/2012 (Cass. 31.07.2019, n. 20664).
Laddove, come nel caso di specie, il fallimento venga chiuso ex art. 118, comma 2, L.F., con un attivo realizzato che include somme apprese alla procedura proprio in virtù delle cause pendenti che costituiscono il presupposto della norma richiamata, le quali potrebbero però essere suscettibili di "restituzione" in favore della controparte, ciò nella denegata ipotesi di soccombenza della Curatela nell'ultimo grado del giudizio, quale "attivo realizzato" deve considerarsi ai fini della liquidazione del compenso al Curatore?
Quello effettivamente "realizzato" alla data della relativa richiesta, dunque ivi incluse le somme liquide apprese alla procedura ed oggetto delle cause pendenti, posto che nel concetto di "attivo realizzato" rientra "tutta la liquidità comunque acquisita", oppure l'attivo realizzato al netto delle predette somme?
In altri termini, ipotizzando un attivo di € 100,00 di cui € 20,00 rivenienti dai giudizi pendenti, quale attivo ai fini della liquidazione del compenso spettante al curatore deve aversi riguardo, ad € 100,00 oppure ad € 80,00 (=100,00 - 20,00)?
Prendendo spunto da tale ultimo esempio, a mio sommesso parere, dovrebbe aversi riguardo ad € 100,00, ciò in conformità:
- a quanto statuito dalla S.C., , posto che trattasi di attivo effettivamente "realizzato", nel quale rientra "tutta la liquidità comunque acquisita" ;
- all'art. 1 del D.M. n. 30/2012, il quale dispone di avere riguardo "all'ammontare dell'attivo realizzato", in assenza di eccezioni e/o condizioni, nonché di tener conto anche "dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento" (disposizione che, a mio sommesso avviso, non verrebbe rispettata laddove dall'attivo realizzato alla data di chiusura ex art. 118, comma 2, L.F., venisse espunta la somma di € 20,00 oggetto di contenzioso).
Vi ringrazio della cortese attenzione e resto in attesa di ricevere il Vostro autorevole parere.
Cordiali saluti
Dott.ssa Gabriella Ansaldo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2021 19:56RE: Compenso curatore - Concetto di attivo realizzato in caso di chiusura del fallimento ex art. 118, comma 2, L.F.
Il secondo comma dell'art. 118 l. fall. nel prevede la chiusura anticipata del fallimento, dispone che "Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento". Norma che riprende, per quanto qui interessa il concetto posto dal terzo comma dell'art. 113 , secondo cui devono essere "trattenute e depositate nei modi stabiliti al giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato".
Da questa disciplina si deduce, a nostro avviso, che le somme incassate in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non costituiscano attivo realizzato, che è tale quello che può essere utilizzato per il pagamento delle spese (e il compenso al curatore è una spesa) e per la soddisfazione dei creditori, posto che con la sentenza definitiva e passata in giudicato ciò che è stato incassato potrebbe essere restituito all'avente diritto. La cautela imposta dal legislatore nel non distribuire le somme incassate in forza di provvedimenti non definitivi impone anche di non considerare dette somme quale attivo realizzato ai fini della determinazione del compenso, anche perché seguendo questo principio il curatore non dovrebbe ricevere alcun danno se, al momento in cui i processi pendenti sono definiti, viene liquidato un supplemento di compenso tenendo conto dell'attivo definitivamente realizzato, nel mentre, seguendo la tesi opposta, ove il fallimento dovesse restituire le somme incassate, il curatore avrebbe ricevuto un compenso anche per una parte non dovuta.
Che al momento del riparto finale delle attività sopravvenute e dei residui accantonati si debba procedere ad un supplemento di liquidazione del compenso pare un fatto acquisito perché, indipendentemente dalla vicenda in esame , il curatore ha comunque svolto una ulteriore attività non precedentemente considerata, quale aver seguito le cause pendenti, fatto un ulteriore e finale conto gestione e un nuovo riparto, tant'è che l'art. 137 del CCII che entrerà in vigore il 15 maggio prossimo, prevede espressamente una integrazione del compenso per questa ulteriore fase,
Zucchetti Sg srl
-