Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Trattamento fiscale transazione su bene

  • Marco Arcari

    NOVA MILANESE (MB)
    10/07/2022 08:24

    Trattamento fiscale transazione su bene

    Buongiorno, gradirei avere un vostro parere sul trattamento fiscale di una transazione.
    In un fallimento del quale sono curatore l'avvocato del fallito mi segnala di aver comprato una vettura Porsche direttamente dal fallito ante dichiarazione fallimento, ma tale vendita non è stata trascritta al PRA sebbene sul contratto presso l'agenzia pratiche sia stata apposta marca da bollo e fornita data "quasi certa" (quest'ultima precisazione - umoristica- è poco rilevante in quanto sappiamo che può essere sostituita da altri elementi di prova a mio giudizio qui presenti).
    Orbene, bypassando velocemente tutta la normativa e la giurisprudenza che consente all'avvocato di fare opposizione alla decisione del curatore di acquisire il bene (citati dal legale (Cass., ordinanza 06.03.2020 n.6385; Cass. 7771/2016)), l'avvocato davanti al giudice in udienza di stato passivo si offre di comprare la vettura e il giudice acconsente alla "transazione con il curatore".
    Ma il diavolo fa le pentole, non i coperchi, e quindi quando poi perviene l'offerta dell'avvocato questa è per la vendita della vettura, "sic et simpliciter".
    Riflettendoci assuno convincimento che non sia possibile la pacifica qualificazione quale vendita, anche per semplici considerazioni inerenti la cancellazione delle pregiudiziali di Equitalia sul bene che l'avvocato avrebbe certamente chiesto. A mio giudizio avrei messo il giudice e la procedura in una situazione di rischio ipotetica opposizione, in quanto senza aver rispettato la norma sulle vendite di procedura competitiva e non essendo il bene di valore trascurabile, i poteri purgativi del giudice non si sarebbero perfezionati per un grave vulnus di procedura, ma questo è mio parere e qui non rileva.
    Quel che rileva è la soluzione a questa situazione,
    Per uscirne in maniera corretta senza mal di testa per il giudice, propongo all'avvocato una transazione ( nei mie pieni poteri seguenfo le previsoni della l.f) avente ad oggetto la rinuncia del bene Porsche ex art 104 ter comma ottavo, con cancellazione solo della trascrizione del fallimento.
    Bene, scusandomi per la lunga premessa, giungo infine al punto.
    Tale transazione , non essendo vendita, subisce applicazione IVA?
    Perché la sistemazione giuridica a mio giudizio non la prevedrebbe (in quanto trattasi di mera applicazione di previsione articolo legge fallimentare dell'articolo citato, e mai in precedenza ho applicato l'Iva quando ho semplicemente rinunciato, sebbene qui non si configuri semplicisticamente come atto unilaterale di valutazione del curatore...) ma essendo concreto il rischio che questo mio "de iure condito" possa addirittura configurare "un'artata manovra al fine della non applicazione del regime fiscale naturale, per conseguirne vantaggi indebiti", perifrasi ormai nota a tutti noi, mi domando se sia applicabile, sebbene non connaturata alo specifico provvedimento,l'IVA e così risolvere la situazione essendo per me la soluzione più convincente. Peraltro tale soluzione sarebbe coerente con quanto previsto dala Risposta 3/3/2021 n. 145 - Agenzia delle Entrate ma per diversi punti non coerente con precedenti posizioni sul tema, sebbene più datate.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/07/2022 18:38

      RE: Trattamento fiscale transazione su bene

      Prima di girare la sua domanda alla nostra sezione fiscale, ci permettiamo qualche considerazione preliminare alla questione da lei posta.
      1. La vendita dell'auto prima del fallimento ma non trascritta al PRA è inopponibile al fallimento ai sensi dell'art. 45 l. fall., per il quale "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori", pertanto correttamente l'auto è stata appresa all'attivo del fallimento e l'acquirente potrà soltanto insinuare al passivo il prezzo eventualmente pagato.
      2. Le sentenze richiamate e sopra citate non sono pertinenti in quanto esse affermano il diverso principio che il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore. La'art. 45 l. fall. entra in ballo proprio quale mezzo risolutore dei conflitti con i terzi, per cui, come costantemente affermato dalla Cassazione "L'opponibilità al fallimento del venditore di un contratto di cessione immobiliare (o di un bene mobile registrato) presuppone la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del negozio" (tra tante Cass. 13/09/2018, n.22419).
      3. L'esistenza di una controversia insorta sul punto- sebbene agevolmente risolvibile in favore del fallimento- potrebbe essere oggetto di transazione, come tutte le controversie avente ad oggetto diritti patrimoniali; si tratterebbe di una transazione traslativa che dovrebbe prevedere, da un lato la cessione dell'auto e dall'atro la corresponsione di una somma, con rinuncia alla lite pendente. Ovviamente non entriamo nel merito della convenienza di una tale transazione, ma diciamo soltanto che questa è una strada percorribile, sebbene si salti una vendita competitiva che si giustifica con la soluzione della controversia esistente, anche se , a quanto si capisce, le ragioni della curatela sembrano particolarmente forti .
      4. Il ricorso al comma ottavo dell'art. 104-ter l. fall. in funzione transattiva, non è ipotizzabile in quanto questa norma prevede la (non acquisizione o) dismissione di un bene la cui liquidazione appare chiaramente non conveniente e, comunque con la dismissione il fallimento rimette la disponibilità del bene nelle mani del fallito e su quel bene i creditori possono esercitare l'azione esecutiva in quanto il bene non fa più parte del fallimento. Ora non vediamo come lei possa dismettere una Porche, che lei stesso dice avere un certo valore, ritenendo che non sia conveniente la liquidazione.
      In conclusione, a nostro avviso, il fallimento ha la disponibilità dell'auto e la può mettere in vendita secondo procedure competitive, come dispone l'art. 107 l. fall., e l'acquirente insinuerà al passivo eventuali suoi crediti. Al più, se debitamente autorizzato, potrebbe trovare una soluzione transattiva con l'acquirente per definire la controversia in corso, convenendone il dare e avere, tenendo conto che, in base a quanto esposto, la posizione della curatela è abbastanza solida per cui la transazione dovrebbe presentare chiari vantaggi per la massa.
      Alla luce di queste premesse ci faccia sapere se il problema dell'Iva che ha prospettato è ancora attuale.
      Zucchetti SG srl
    • Marco Arcari

      NOVA MILANESE (MB)
      11/07/2022 21:25

      RE: Trattamento fiscale transazione su bene

      In questa circostanza non ci troviamo d'accordo, succede, l'importante è il confronto costruttivo, per il quale vi ringrazio.Io vi dico la mia, nonostante questa fosse solo la premessa del quesito d'interesse. Come ho scritto, il giudice ha chiesto al curatore di procedere nel trovare una soluzione (quindi riconoscendo parziale validità alla pretesa di controparte) e poi ha anche approvato la transazione (impropria se si vuole, ma molto efficace e capace di evitare al giudice il problema della rimozione delle pregiudiziali, sarà infatti mantenuta la trascrizione a favore dell'agente della riscossione, come già evidenziato anche a controparte). Peraltro le spese legaii sarebbero valutabili pari a non meno del prezzo della vettura ( controparte è un legale e le conseguenze ovvie in merito al sicuro contenzioso) considerazione per cui infine si giustifica, a mio parere anche quanto poi previsto e approvato, in ordine alla mancata convenienza complessiva con rinuncia all'acquisizione dell'auto, ma parallelo pagamento in contanti di una somma pari alla metà del valore dell'auto. Evidente convenienza anche rispetto all'assumere una posizione meno conciliante. Devo dire che trovo la decisione del giudice molto saggia e pragmanica, all'insegna della massima efficacia dell'azione di liquidazione giudiziale della procedura. Priva di strascichi giudiziari, senza compromettere in alcun modo la posizione di colui che ha iscritto in precedenza (Equitalia) e che certamente non verrà soddisfatto nel concorso.
      Ma tutto questo è ormai passato, sebbbene il confronto sia interessante e le informazioni incomplete fornite inizialmente possano avervi fuorviato. La transazione è già approvata e io chiedevo cortesemente del trattamento IVA vista la situazione evidenziata nel mio precedente post. Vi ringrazio per la vostra disponibilità a fornire riscontro sul tema fiscale.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        22/07/2022 11:14

        RE: RE: Trattamento fiscale transazione su bene

        L'aspetto fiscale è molto più semplice di quello procedurale affrontato negli interventi precedenti.
        L'Agenzia delle Entrate è infatti granitica in una interpretazione rigorosa dell'art. 3, I comma, del D.P.R. 633/72, che recita: "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti ... in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".
        In base a essa, di fatto solo le mere dazioni di danaro, e poco altro, sfuggono al tributo, perché qualunque sia la causa del pagamento, è facile ricomprenderla nell'amplissima nozione di "obbligazioni di fare, di non fare e di permettere".
        Riteniamo pertanto che il corrispettivo concordato sia senza dubbio da assoggettare a IVA.