Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Pegno

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    29/03/2022 10:27

    Pegno

    Buongiorno,
    Vi chiedo cortesemente un Vs. parere sulla seguente fattispecie.
    Creditore ammesso quale pignoratizio ex art. 53-54, in quanto sussistente un pegno a favore del credito (i beni erano rappresentati da quadri).
    Il curatore non ha provveduto alla vendita dei beni, né il creditore vi ha dato corso in proprio ex art. 53 LF.
    Il fallimento è stato chiuso nel 2018 (e la società cancellata) e i beni sono ancora detenuti presso il creditore.
    Come posso procedere come del creditore per escutere il pegno?
    Mi consigliate di fare istanza di riapertura del fallimento (ma non mi paiono integrate le condizioni), oppure di procedere direttamente contro i soci della società (che è stata cancellata post chiusura del fallimento)?
    Vi ringrazio
    cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/03/2022 20:04

      RE: Pegno

      Potremmo già provare a dare una risposta, ma stante l'anomalia della situazione (creditore garantito da pegno che è rimasto senza essere definita la relativa posizione, fallimento chiuso sa quattro anni e cancellazione della società ex fallita dal registro imprese) sarebbe opportuno che precisasse almeno il suo ruolo. Ossia quando chiede come procedere per escutere il pegno parla quale creditore pignoratizio o quale ex curatore del fallimento o quale ex legale rappresentante della società fallita, o ad altro titolo; sarebbe anche opportuno sapere se il creditpore si era insinuato al passivo del fallimento e, in caso positivo, come è stato ammesso e se è stato in qualche soddisfatto.
      Grazie
      Zucchetti Sg srl
      • Lorenzo Dallari

        Reggio Emilia (RE)
        30/03/2022 09:25

        RE: RE: Pegno

        Buongiorno,
        io sono il legale del creditore pignoratizio che si ha presentato domanda di insinuazione nel fallimento ed è stato ammesso.
        il fallimento è stato chiuso "per l'impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori" (art. 118 n. 4).
        Vi ringrazio
        cordialmente
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/03/2022 18:58

          RE: RE: RE: Pegno

          Sinceramente non vediamo quale utile azione possa intraprendere che è la difficoltà che si incontra nelle situazioni anomale quale è la presente in cui, non sappiamo come, esistono dei beni dati in pegno, il creditore si insinua al passivo facendo valere il pegno e il fallimento viene chiuso ai sensi del n. 4 dell'art. 118 l. fall. senza liquidare, né far liquidare, i beni dati in pegno e soddisfare, nei limite consentiti dalla capienza, il creditore pignoratizio.
          E' giurisprudenza ormai pacifica che in caso di cancellazione della società di capitali (quale pensiamo sia quella del caso visto che non si parla del fallimento di soci illimitatamente responsabili) i crediti e beni residuati si traferiscono in capo agli ex soci, tra i quali si istaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa sugli stessi; i debiti permangono ma i creditori non possono più agire nei confronti della società, che ormai si è estinta, ma possono invece agire nei confronti degli ex soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione o a seguito della chiusura del fallimento.
          In questo quadro, non vi è spazio per una azione del creditore pignoratizio nei confronti della società, ormai estinta, ma neanche nei confronti dei soci, posto che il fallimento si è chiuso ai sensi del n. 4 dell'art. 118.
          Si potrebbe in astratto ipotizzare una azione nei confronti dell'ex curatore per non aver provveduto a definire la sua posizione in pendenza di fallimento, ma bisognerebbe conoscere gli atti e capire, principalmente, se e quale sia il danno, e, cioè se il creditore pignoratizio sarebbe stato soddisfatto nel fallimento (e in che misura) applicando correttamente l'art. 53 l, fall; il che dipende dall'entità del credito e delle garanzie nonché dalla entità di altri crediti prioritari sul pegno.
          Di contro i soci, meglio ex soci, potrebbero rivendicare la restituzione dei quadri dati in pegno quali comproprietari dei beni di proprietà della società e non liquidati nel fallimento.
          A questo punto vale la pena muoversi?
          Zucchetti SG srl