Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Esigibilità canoni d'affitto d'azienda post deposito domanda di CP in bianco

  • Debora Zani

    Brescia
    02/12/2022 16:18

    Esigibilità canoni d'affitto d'azienda post deposito domanda di CP in bianco

    Buongiorno,
    una società concede in affitto il ramo d'azienda, decorrenza 01/01/2022, canoni mensili posticipati.
    A luglio 2022 deposita domanda di ammissione alla procedura di concordato con riserva.
    L'affittuaria ante deposito fornisce finanza alla conduttrice che stanzia in contabilità debiti per "anticipi da clienti".
    A marzo 2022 emette una fattura per l'intero canone annuale, il relativo credito verso l'affittuaria viene compensato con i predetti debiti.
    A mio avviso i canoni di locazione che sono maturati nei mesi successivi a luglio, fino alla fine dell'anno, devono essere versati alla società in quanto maturati post deposito, a prescindere da quando è stata emessa la relativa fattura. Secondo voi è corretto?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/12/2022 20:04

      RE: Esigibilità canoni d'affitto d'azienda post deposito domanda di CP in bianco

      E' abbastanza evidente che l'operazione da lei descritta è stata congenata dalle parti e conclusa con una compensazione volontaria la cui caratteristica è proprio quella di attuare la compensazione quando non ricorrono i presupposti per la compensazione legale nè per quella giudiziale (purchè non si tratti di crediti non compensabili), per cui anche i crediti non ancora esigibili e futuri (come i canoni di affitto successivi) possono volontariamente essere posti in compensazione . Se si fosse in presenza di un fallimento la compensazione, anteriore all'apertura della procedura sarebbe revocabile ma trattandosi di concordato con riserva, il commissario, se nominato, qualora ritenga (come tutto lascia presumere) che si sia trattato di una manovra fraudolenta finalizzata a sottrarre introiti alla fase della procedura, "deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18! (comma sesto art. 161 l. fall.); norma simile, seppur più articolata è posta dall'art. 47 CCII che trova applicazione qualora la domanda sia stata presentata dopo il 15 luglio). Col rischio peraltro che dichiarato il fallimento, "la compensazione volontaria, pur consentita dagli artt. 1252 c.c. e 56 l. fall ., può integrare il delitto di cui all' art. 216, comma 3, l. fall . nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri" (da ult. Cass. pen. 26/04/2022 , n. 26412).
      Riteniamo complicato, invece l'utilizzo dello strumento della scioglimento del contratto di compensazione, sia per la legge fallimentare che per il nuovo codice, in quanto non vi sono prestazioni ancora da adempiere. E' probabile, tuttavia, che facendo presente al debitore le prospettive sopra indicate, questi faccia in modo che i canoni successivi all'accesso alla procedura siano pagati al lui e riversati nell'attivo concordatario.
      Zucchetti SG srl