Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Appalto Privato revocatoria pagamenti

  • Ambrosella Landonio

    Milano
    22/09/2022 15:37

    Appalto Privato revocatoria pagamenti

    L' applatatore non paga i suoi subappaltatori .
    I pagamenti effettuati dal comittente vengono utilizzati dall'appaltatore in parte per pagare i subappaltatori impegnati nei lavori del Committente e in parte per pagare altri subappaltatori impegnati in altri progetti.
    Nel contratto di appalto non è previsto che il comittente paghi direttamente i subappaltatori. E' stato però dato mandato alla banca affinché i pagamenti effettuati dal committente all'appaltatore venissero rimessi al subapplatatore.
    Vorrei avere conferma che tali pagamenti in quanto lesivi della par condicio creditorum possano essere revocati in caso di fallimento / liquidazione giudiziale ovvero apertura di altre procedure concorsuali a carico dell'applatatore.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/09/2022 19:47

      RE: Appalto Privato revocatoria pagamenti

      Riteniamo di si, ricorrendone i presupposti temporali in quanto la S. Corte (Cass. 05 agosto 2020, n. 16708) ha ritenuto che "Nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, in caso di revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito dall'Amministrazione committente, quale terzo pignorato, nei confronti del subappaltatore, nessun rilievo assume la circostanza che la stazione appaltante abbia o meno opposto, quale condizione di esigibilità, la prerogativa della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, assumendo invece valore assorbente la circostanza che la stessa si sia dichiarata debitrice nei confronti dell'appaltatore e, in quella veste, abbia ottemperato all'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione". Se tanto è vero in caso di pagamento coattivo a seguito di pignoramento presso terzi a maggior principio regge nel caso di pagamenti volontari.
      Nello stesso senso vanno le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. sez. un., 02/03/2020, n.5685) quando hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, "In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.". L'ovvia conseguenza è che il pagamento fatto direttamente al subappaltatore è revocabile.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Meggiolaro

        Vicenza
        01/03/2023 17:03

        RE: RE: Appalto Privato revocatoria pagamenti

        Il principio stabilito nelle sentenze della Suprema Corte menzionate (n. 16708/2020 e n. 5685/2020) vale anche nel caso di responsabilità solidale ex art. 48 Codice Appalti Pubblici? Nello specifico, se fallisce il subappaltatore, gli operatori economici raggruppati (ATI - aggiudicataria dell'appalto) possono/devono pagare direttamente i fornitori del subappaltatore fallito senza che il pagamento possa essere oggetto di revocatoria?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2023 17:25

          RE: RE: RE: Appalto Privato revocatoria pagamenti

          Le sentenze r8ichiamate riguardano l'ipotesi del fallimento dell'appaltatore e i rapporti con il subappaltatore. In particolare Cass. sez. un. 02/03/2020, n. 5685 (ripresa testualmente di recente da Cass. 27 luglio 2022, n. 23477) ha affermato il principio che "In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.". Tale principio solo apparentemente attiene alla semplice prededuzione dei crediti del fallimento, o agli effetti del fallimento sul contratto di appalto, ma in realtà segna una linea di demarcazione tra la disciplina degli appalti pubblici e quella del fallimento statuendo che, in caso di fallimento, non continuano a trovare applicazione le norme degli appalti dettate per quando committente, appaltatore subappaltatore sono in bonis in quanto su esse prevalgono le norme che il legislatore ha posto per il caso in cui uno o più di questi soggetti sia fallito.
          Orbene tale principio è applicabile anche al rapporto tra appaltatore subappaltaore in quanto il primo è il committente nei confronti del secondo, per cui rimane la responsabilità solidale del committente/appaltatore per i crediti retributivi e contribuitivi dei lavoratori del subappaltatore che hanno prestato la loro opera nell'appalto prevista dall'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 e succ. numerose modifiche.
          Per il resto prevale la disciplina fallimentare (per quel che può valere in questo rapporto), né ci sembra risolutivo il richiamo alla responsabilità solidale di cui al comma quinto dell'art. 48 del d.lgs 18/04/2016, n. 50. Questo, infatti, nel regolare i rapporti delle imprese costituite in associazione temporanea (ATI), precisa che "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori", affermando in tal modo che le imprese componenti l'ATI sono tra loro responsabili in solido per le obbligazioni contratte nei confronti della stazione appaltante, nei confronti del subappaltatore- ma non che rispondono in solido delle obbligazioni di costui verso terzi-, e nei confronti dei fornitori che hanno contrattato con la capogruppo e con le singole imprese del gruppo e non verso i fornitori del subappaltatore. Ne consegue che il curatore del fallimento del subappaltatore, se ha crediti nei confronti dell'ATI, può rivolgersi a ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo per ottenere il pagamento dell'intero, secondo le regole della solidarietà.
          Potrebbe, inoltre, la stazione appaltante rivolgersi all'appaltatore per le prestazione del subappaltatore, in quanto con il D.L. n. 77/2021, come convertito con modificazioni in L. n. 108/2021, è stato modificato il comma ottavo dell'art. 105 in tema di responsabilità del subappaltatore, disponendosi che "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto" (in precedenza era responsabile in via esclusiva il contraente principale nei confronti della stazione appaltante).
          Zucchetti SG srl