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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
Riparto parziale beni immobili oggetto di ipoteca
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Luca Orsini
Pescara07/03/2022 16:46Riparto parziale beni immobili oggetto di ipoteca
Buonasera,
in un concordato preventivo con cessione dei beni di una SNC sono stati aggiudicati e venduti alcuni beni immobili di proprietà dei soci; beni che erano stati messi a disposizione della procedura (la proposta omologata consiste infatti nella cessione di beni della società debitrice nonché nella cessione dei crediti della stessa, e, all'occorrenza, dei beni personali dei soci). Poichè detti beni sono gravati da numerose iscrizioni ipotecarie si chiede se, ai fini di un primo riparto pariziale delle somme realizzate, si debba distinguere tra iscrizioni per debiti della società in concordato e/o per debiti personali dei soci e, con riferimento a ciascuna delle due circostanze, se il riparto debba o meno seguire le regole di cui all'art. 111 ter.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/03/2022 19:00RE: Riparto parziale beni immobili oggetto di ipoteca
L'ammissione al concordato di una società di persone non coinvolge i soci illimitatamente responsabili in quanto il fondamento dell'estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili si trova nella previsione eccezionale contenuta nell'art. 147 l. fall. che non è richiamato nel concordato; ed infatti, gli artt. 167, 168 e 169 l. fall. disciplinano gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo, previsti in relazione al debitore ammesso alla procedura sia esso imprenditore individuale che collettivo, e non ai soci illimitatamente responsabili.
Posto, quindi, che l'ammissione della società di persone ad una procedura concorsuale diversa dal fallimento, come appunto al concordato, non determina l'automatica estensione della procedura stessa ai soci né l'attrazione dei beni di costoro nel concorso provocato dal concordato della società, il socio illimitatamente responsabile può disporre dei propri beni in favore del concordato. A nostro avviso, questi apporti possono essere considerati finanza esterna perché, al di là dell'ancora dibattuto problema della natura della responsabilità dei soci illimitatamente (se rispondono della stessa obbligazione della società fin dall'origine o sono sussidiariamente obbligati al pagamento dell'obbligazioni altri della società), se i soci e loro beni non sono attratti nella procedura concordataria, i loro apporti devono, in quanto provenienti da soggetti formalmente estranei alla procedura, vanno considerati quali risorse non del concordato ma di altri soggetti, comunque legati alla società.
Ovviamente nel mettere a disposizione del concordato i beni dei soci, vanno salvaguardati i diritti dei terzi sugli stessi, per cui la messa a disposizione degli stessi è al netto dei gravami su essi esistenti.
In tal senso Cass. 17/05/2019, n.13391 che, dopo aver ribadito che in tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente nell'attivo concordatario, aggiunge: "tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall." Ossia rimane l'ipoteca e di tanto si deve tenere conto mella stima di cui all'art. 160. co. 2 l. fall. in modo che saranno i creditori, ai quali va illustrata anche l'esistenza dei soci e dei loro beni e dei vincoli esistenti, a giudicare se il concordato può passare o è preferibile negare il consenso ed arrivare al fallimento, che coinvolge anche i soci.
La questione da lei posta è quindi superata a monte nel senso che pagati i creditori con preesistente prelazione iscritta o trascritta (a favore di creditori sociali o personali), il residuo è un ricavato del concordato a disposizione dei creditori
Zucchetti Sg srl-
Luca Orsini
Pescara07/03/2022 21:24RE: RE: Riparto parziale beni immobili oggetto di ipoteca
Vi ringrazio molto per la risposta. Il mio dubbio è se anche sul ricavato dì quei beni i costi specifici vanno detratti per intero e le spese generali - proporzionalmente determinate - vanno detratte prima dì destinare le relative somme ai creditori ipotecari o, diversamente, essi devono essere preliminarmente soddisfatti per intero e solo un eventuale residuo può essere oggetto dì riparto in favore della procedura e dei creditori della stessa. Nello specifico, se le iscrizioni superano il ricavato della vendita andrà qualcosa alla procedura o proprio nulla? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/03/2022 19:17RE: RE: RE: Riparto parziale beni immobili oggetto di ipoteca
I diritti di garanzia reale dei terzi sui beni messi a disposizione da terzi per la realizzazione delle finalità del concordato non debbono subire pregiudizio dall'atto di disposizione del titolare, per cui vanno prima salvaguardati i diritti preesistenti, e il residuo entra nel patrimonio del concordato e segue la stessa sorte degli altri beni del debitore.
Zucchetti Sg srl-
Lorenzo Di Nicola
Pescara09/03/2022 22:05RE: RE: RE: RE: Riparto parziale beni immobili oggetto di ipoteca
Faccio questa domanda. Dal momento il socio (di snc) risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, se apporta i suoi beni (ad esempio solo immobili) nel concordato e a causa dei vari ribassi d'asta il valore degli immobili diventa inferiore al passivo ipotecario gravante sui medesimi, non dovrebbe comunque il ricavato sopportare una aliquota delle spese prededucibili societarie, prima di essere attribuito agli ipotecari personali?
Grazie per Vs risposta.
Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2022 18:22RE: RE: RE: RE: RE: Riparto parziale beni immobili oggetto di ipoteca
La considerazione da lei fatta è sicuramente valida per i beni del debitore gravati da ipoteca, ma nel caso si sta parlando di beni di soggetti che, sebbene soci illimitatamente responsabili dei debiti della società in concordato, non sono assoggettati anch'essi al concordato, né lo sono i loro patrimoni, come abbiamo detto nella prima risposta. Di modo che i soci possono mettere a disposizione della procedura propri beni immobili per favorire la realizzazione delle finalità del concordato e ciò possono fare o creando un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. (che tuttavia alcuni giudici ritengono inammissibile ed altri lo ammettono in quanto persegue interessi meritevoli di tutela), nel qual caso oltre alla trascrizione dell'atto è richiesto anche un mandato irrevocabile a vendere gli immobili in favore degli organi della procedura, oppure semplicemente consentendo, con una procura in favore degli organi a vernderli e destinare il ricavato alla soddisfazione dei creditori. In entrambi casi i creditori con diritti reali antecedenti alla trascrizione dell'atto di destinazione o della procura a vendere non possono essere pregiudicarti dall'atto dispositivo del titolare e, in entrambi i casi- specie nel secondo, che è quello di più comune attuazione - i beni messi a disposizione non entrano nel patrimonio del debitore concordatario o, comunque, vi entra solo il residuo netto, dopo la soddisfazione dei diritti di garanzia reali preesistenti. Di conseguenza, la questione del rapporto tra spese prededucibili e ipoteche non si pone, in quanto queste ultime sono estranee alla procedura dovendo essere soddisfatte al di fuori della stessa 8anche s eil termine non è del tutto esatto).
Zucchetti Sg srl
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