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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
URGENTE Concordato fallimentare trasferimento immobili abusivi
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Angela Daniela Bonomo
Gioiosa Marea (ME)02/01/2023 11:51URGENTE Concordato fallimentare trasferimento immobili abusivi
Buongiorno,
Un concordato fallimentare omologato prevede la cessione di beni immobili in capo dell'assuntore mediante atto notarile. Considerato che alcuni beni presentano delle irregolarità urbanistiche/catastali, i notai interpellati a cagione delle citate criticità hanno sostenuto di non poter procedere allo stato al trasferimento. Trattandosi di fabbricati abusivi realizzati dopo il 17/03/1985, potrebbe trovare applicazione l'art. 46 del D.P.R. n . 380/01? Avete notizia di orientamenti dei Tribunali ovvero giurisprudenza che ha affrontato l'argomento.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/01/2023 18:43RE: URGENTE Concordato fallimentare trasferimento immobili abusivi
Il comma quinto dell'art. 46 del DPR n. 380 del 2001 stabilisce che "Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria".
Pertanto, se il bene si trova nelle condizioni indicate è ammissibile il trasferimento anche all'assuntore del concordato fallimentare, come lo sarebbe all'aggiudicatario di una vendita fallimentare, ove la procedura fosse continuata senza l'intervento del concordato.
In realtà il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare "trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi decreti del giudice delegato - ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione di tali beni necessaria ai fini della trascrizione del suddetto titolo, nonché l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, comma 3, legge fall. - hanno carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del suo potere dovere di sorveglianza sull'attuazione del concordato, e sono privi di carattere decisorio, non potendo influire con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale degli interessati, incise solo dalla menzionata sentenza, ne deriva che tali decreti non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione" (In termini Cass. 15/03/2013, n.6643, ma giur. costante).
Il ricorso all'atto notarile induce quindi a pensare che nella specie si sia trattato di una ipotesi del concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore; tuttavia ai fini che interessano anche in questo caso si attua un trasferimento coattivo nell'ambito di una procedura di chiara impronta pubblicistica, basata sul principio maggioritario che vincola anche le minoranze per effetto dell'avvenuta omologazione. Se il trasferimento all'assuntore costituisce, come noi riteniamo, una vendita di natura coattiva attuata nell'ambito di una procedura concorsuale, trova applicazione la disposizione richiamata all'inizio.
Zucchetti Sg srl
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