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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto post realizzo esecuzione immobiliare
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Pietro Malinverni
Milano24/01/2023 11:43Riparto post realizzo esecuzione immobiliare
Buongiorno,
in sede di fallimento di ditta individuale il fallimento è stato autorizzato ad intervenire in due procedure esecutive, a seguito delle quali sono state assegnate somme post realizzo di due vendite immobiliari nei comuni Milano e Torino.
L'attivo realizzato è pertanto costituito dalle due entrate da esecuzione immobiliare.
In sede di riparto finale risultano quindi:
Entrata vendita comune Milano eu 30
Entrata vendita comune Torino eu 110
Attivo da distribuire eu 100.
Allo stato, dovendo effettuare il riparto finale, nello stato passivo risultano:
comune Milano
- creditore A ipoteca 1 grado per eu 210 (in caso di non soddisfacimento integrale chiede privilegio 1 grado su eu 70);
- creditore B ipoteca 2 grado per eu 50
mentre non risulta nessun creditore ipotecario per comune Torino.
In sede di riparto finale, certamente verrà assegnata la somma di eu 30 al creditore A. Il residuo da ripartire di eu 70 andrà assegnato al creditore B in virtu' dell'ipoteca di 2 grado, o non essendoci piu' attivo direttamente riferito all'immobile di Milano il credito viene declassato al chirografo e 70 spetterà sempre al creditore A in virtu' del privilegio di 1 grado?
Poiche' il creditore procedente nella procedura esecutiva è il creditore B (2 grado), in sede di riparto posso ripartire al creditore A con ipoteca di 1 grado o essendo il creditore B il procedente che nulla ha ricevuto dalla procedura esecutiva vanta il diritto di prelazione sul creditore A?
Grazie infinite
Pietro Malinverni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2023 20:19RE: Riparto post realizzo esecuzione immobiliare
Lei dice che le entrate vendita comune Milano sono state eu 30 e quelle vendita comune Torino eu 110, per cui il complesso delle entrate ammonta a 140. Poi aggiunge che l'attivo da distribuire nel riparto finale ammonta a eu 100, per cui, non avendo accennato all'esistenza di eventuali privilegi immobiliari preferibili all'ipoteca (art. 2748 , co. 2, c.c.) è da ritenere che eu 40 siano stai utilizzati per spese. Se è così, poiché anche gli immobili in questione contribuiscono alle spese secondo il disposto del terzo comma dell'art. 111ter l. fall. lei deve, attraverso la tenuta dei conti speciali, determinare, in primo luogo il netto disponibile addebitando a ciascuno degli immobili pe relative spese specifiche e distribuendo quelle generali in proporzione.
Ammettiamo, a solo scopo esplicativo, che l'incidenza delle spese ammonti al 28%, si ha che, a seguito di tale operazione, il ricavato distribuibile dell'immobile di Milano sia 22 e quello dell'immobile di Torino 90.
Sull'immobile di Milano il creditore A ha iscritto ipoteca di primo grado per eu 210 e il creditore B ipoteca di secondo grado per 50, per cui è chiaro che va pagato prima il creditore A, al quale va assegnato l'intero ricavo dell'immobile di Milano di 22; il residuo credito di A di 188 (210-22), passa al chirografo, giusto il disposto del primo comma dell'art. 54 l. fall. per il quale "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo". lei dice che il creditore A chiede il privilegio di primo grado, ma non capiamo cosa voglia dire e in ogni caso, la richiesta avrebbe divuto farla in sede di verifica del credito, per cui se è stato ammesso solo in via ipotecaria, ricevuto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile gravato, non può pretendere altro in via preferenziale , come detto, passa al chirografo per la parte incapiente.
Eguale discorso vale per il creditore B. Anche questi può essere soddisfatto in via ipotecaria soltanto con il ricavato della vendita del bene ipotecato e, avendo una ipoteca di secondo grado, potrebbe essere soddisfatto in via preferenziale solo se fosse residuato un attivo della liquidazione di quel bene, dopo la soddisfazione del creditore di primo grado. Poiché neanche il creditore A ha trovato capienza integrale sul bene vincolato alla sua garanzia, passando in chirografo per il residuo credito non soddisfatto, a maggior ragione la stessa sorte subisce il creditore B per l'intero suo credito. Il fatto che B sia il crediore procedente non attribuisce nessun vantaggio, solo che B ha diritto al rimborso delle spese dell'esecuine on il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., se questa voce è stata ammessa al passivo.
In sostanza, attribuite eu 22- costituente il ricavato netto dell'immobile di Milano- al creditore A, che sul quel bene aveva ipoteca di primo grado, le entrate dell'immobile di Torino, su cui non esistono ipoteche, soddisfatti eventuali privilegiati immobiliari e privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria (art. 2776 c.c.), entra nel calderone dell'attivo a disposizione dei creditori chirografari, tali dall'inizio o divenuti tali per incapienza sui beni gravati.
Zucchetti SG Srl-
Pietro Malinverni
Milano25/01/2023 11:58RE: RE: Riparto post realizzo esecuzione immobiliare
Vi ringrazio molto per la risposta, dettagliata ed esaustiva. PM -
Pietro Malinverni
Milano25/01/2023 12:08RE: RE: Riparto post realizzo esecuzione immobiliare
Scusate giusto una precisazione su questo punto del quesito:
"A chiede il privilegio di primo grado, ma non capiamo cosa voglia dire e in ogni caso, la richiesta avrebbe divuto farla in sede di verifica del credito, per cui se è stato ammesso solo in via ipotecaria, ricevuto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile gravato, non può pretendere altro in via preferenziale , come detto, passa al chirografo per la parte incapiente".
Di fatto il credito è stato ammesso per credito ipotecario ma in sede di verifica è precisato "in caso di incapienza dal ricavato della vendita degli immobili soggetti ad ipoteca si ammette per euro 70k nella categoria Privilegiati grado 1".
In questo caso è corretto riconoscere il privilegio sui 70 e quindi con l'incasso della vendita dei beni di Torino pagare comunque il privilegio al creditore ipotecario dei beni di Milano?
Grazie
PM
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2023 20:07RE: RE: RE: Riparto post realizzo esecuzione immobiliare
Prendiamo atto dell'avvenuta ammissione, ma continuiamo a non capirne il significato, o meglio quale privilegio è stato riconosciuto e perché per 70.
Andiamo per ipotesi:
a-con il riconoscimento del privilegio di primo grado si è inteso attribuire il privilegio immobiliare di cui all'art. 2770 c.c. che è preferito ad ogni altro (comma 1, art. 2777 c.c.). Se è così, a parte la stranezza di un credito per spese di giustizia per l'esecuzione immobiliare di tale entità, tanto più che l'esecuzione, come lei ci diceva nella precedente domanda, è stata promossa dal creditore B, il privilegio in questione, come tutti i privilegi immobiliari è di natura speciale, per cui può essere esercitato solo sul ricavato del bene cui si riferisce, sicchè o il ricavato di 30 della vendita dell'immobile di Milano è stato già decurtato delle spese, specifiche e generali, nel qual caso tale credito è stato già soddisfatto (per questo noi abbiamo ridotto il ricavato a 22), oppure non lo è stato, ma comunque nulla cambia perché il ricavato di quel bene è stato attribuito interamente akl creditore A, il quale per tutti gli altri crediti con preferenza specifica su questo bene- si tratti di privilegio speciale o di ipoteca- non trovando capienza passano al chirografo, secondo il meccanismo spiegato nella precedente risposta.
b- con il riconoscimento del privilegio di primo grado si è inteso attribuire il privilegio immobiliare di cui all'art. 2771 c.c., che nella graduatoria di cui all'art. 2780 c.c. assume il primo posto, o meglio assumeva in quanto l'art. 2771 c.c. è stato abrogato; comunque esso riguardava i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ecc., che nulla hanno a che fare con la fattispecie. In ogni caso sarebbe sempre un privilegio speciale che andrebbe incontro allo stesso ostacolo di cui alla lett. a).
c- con il riconoscimento del privilegio di primo grado si è inteso attribuire il privilegio mobiliare. Se è così quello di primo grado è il privilegio che compete all'INPS per i contributi per invalidità e vecchiaia, che non vediamo cosa abbia a che fare con il caso. Solo se per un motivo a noi ignoto fosse stato attribuito tale privilegio, questo in caso di incapienza sui mobili, avrebbe collocazione sussidiaria sugli immobili (tutti gli immobili) per cui potrebbe partecipare alla distribuzione del ricavato dell'immobile di Torino in via preferenziale sui chirografari.
Zucchetti SG srl
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