Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto finale prededucibili

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    13/03/2020 11:53

    riparto finale prededucibili

    La procedura dispone di una somma residua dopo aver effettuato il pagamento del compenso del curatore.
    La somma residua è destinata al pagamento di tre professionisti che hanno svolto attività per la procedura, e precisamente due legali che hanno svolto prestazioni relative a pratiche giudiziali e stragiudiziali relative a crediti vantati dalla fallita, ed un commercialista che ha svolto attività relative all'aggiornamento della contabilità ed agli adempimenti fiscali della fallita.
    Il credito dei professionisti è stato liquidato dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 25, comma 1, n.4 e n.6 LF.
    La somma residua è sufficiente a pagare soltanto (e per il 99% circa) gli importi imponibili dei tre professionisti al netto degli accessori (Cassa nazionale Previdenza ed IVA).
    Si chiede:
    - se gli importi imponibili vadano pagati in proporzione con la medesima graduazione considerato che le prestazioni svolte a favore della procedura sono state liquidate sia con l'art. 25 c.1 n. 4 che con l'art. 25 c.1 n.6 e tutte sono state svolte da professionisti incaricati dal curatore in corso di procedura;
    - se i beneficiari dall'importo ricevuto dovranno procedere a calcolare a ritroso il contributo previdenza e l'IVA da versare da esporre nella parcella definitiva alla procedura, corrispondente all'importo effettivamente corrisposto, con la conseguenza che l?IVA ricalcolata sull'imponibile ricevuto incrementera' il credito IVA complessivo endoconcorsuale della procedura.
    Ringrazio per la preziosa collaborazione e saluto cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/03/2020 19:51

      RE: riparto finale prededucibili

      Quanto alla prima domanda i tre professionisti godono tutti della prededuzione e, quando l'attivo è insufficiente a soddisfare interamente la categoria delle prededuzioni,il curatore deve fare una graduazione tra i crediti in base alle originarie cause di prelazione. Nel caso si tratta di tre professionisti, per cui tutti e tre, che siano avocati o commercialisti, godono del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., sicchè lei si trova tre crediti prededucibili collocabili tutti, all'interno della categoria dei prededucibili, nella medesima posizione in quanto assistiti tutti dal medesimo privilegio. In tal caso soccorre l'art. 2782 c.c., per il quale "i crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo".
      Quanto al secondo quesito, va ricordato che a seguito della modifica dell'art. 2751bis n. 2, entrata in vigore l'1.1.2018, il privilegio che assiste il credito dei professionisti e prestatori d'opera si estende anche al credito per rivalsa IVA e CPA. Non sappiamo se le prestazioni professionali siano antecedenti o posteriori alla data indicata, o meglio se risale a prima o dopo la data indicata dell'1.1.2018 il completamento delle prestazioni. Noi comunque , posto che l'attività è stata svolta nel corso della procedura e funzionale alla stessa, calcoleremmo anche IVA e CPA in privilegio alla luce della nuova norma; tuttavia anche una diversa soluzione non dovrebbe portare grandi spostamenti, in quanto ciò che è importante è unificare il trattamento per tutti e tre i professionisti, anche per evitare reazioni ad un provvedimento differenziatore che sarebbe difficile da spiegare; se si trattano tutti allo stesso modo, il problema si ridimensiona perché per tutti aumenta o diminuisce il credito da soddisfare in proporzione.
      Zucchetti SG srl