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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Definitività riparto pariziale
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Micaela Marcelli
POGGIBONSI (SI)09/09/2021 17:09Definitività riparto pariziale
Buonasera,
in qualità di curatore fallimentare ho presentato un riparto parziale, al quale non sono state presentate osservazioni, ho quindi ho ottenuto dal Giudice delegato il decreto di definitività del riparto parziale.
Vorrei cortesemente sapere:
- se il decreto di definitività deve essere comunicato ai creditori;
- se i creditori possono comunque proporre opposizione al piano di riparto definitivo non avendo presentato osservazioni nei quindici giorni previsti dalla norma.
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Micaela Marcelli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/09/2021 19:23RE: Definitività riparto pariziale
Lei non ci dice se si tratta di fallimento vecchio rito (dichiarato anteriormente al 16 luglio 2006) o nuovo rito, e sembrerebbe ricorra la prima ipotesi dal momento che fa riferimento alle osservazioni dei creditori.
Invero, secondo la versione originaria dell'art. 110 l. fall. una volta presentato il progetto di riparto al giudice delegato, questi poteva, sentito il comitato dei creditori, intervenire sullo stesso apportando "le variazioni che ravvisa convenienti", dopo di che ne ordinava il deposito in cancelleria e disponeva che dell'avvenuto deposito fosse data comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori. Costoro, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di deposito, potevano proporre osservazioni che venivano valutate dal giudice delegato, il quale, tenuto conto delle osservazioni mosse "stabiliva con decreto il riparto, rendendolo esecutivo". Pertanto, nel vigore di tale normativa, l'unica comunicazione ai creditori era quella del deposito in cancelleria del progetto di riparto che, una volta dichiarato esecutivo non poteva essere più impugnato dai creditori.
Nel nuovo rito la procedura ha subito più interventi e, sebbene la procedura sia completamente cambiata rispetto al passato, sono rimasti fermi i due capisaldi accennati; anche nel nuovo rito, infatti, i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto di riparto e trasmissione del ripartoi stesso, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36. Decorso tale termine, precisa il comma quarto, senza che siano stati proposti reclami, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Non esistono quindi più le osservazioni, né il giudice può intervenire sul riparto se non a seguito di reclamo ex art. 36, ma anche ora ai creditori va comunicato il deposito del progetto di riparto nonché il riparto stesso via pec, e una volta dichiarato esecutivo il riparto, i creditori non possono più impugnarlo.
Zucchetti Sg srl-
Micaela Marcelli
POGGIBONSI (SI)17/09/2021 08:52RE: RE: Definitività riparto pariziale
Avete ragione scusate,
mi sono espressa male. Si tratta di una procedura nuovo rito dichiarata nel 2015, con possibilità per i creditori di proporre reclamo. Ho già inviato ai creditori la comunicazione del deposito del progetto di riparto con allegato il riparto stesso, quindi se ho capito bene nel momento in cui il Giudice delegato ha dichiarato il piano di riparto definitivo i creditori non possono più impugnarlo e non devo inviare ulteriori documenti ai creditori ne effettuare ulteriori depositi in cancelleria, ma devo soltanto procedere all'esecuzione dei pagamenti previsti dal riparto dopo aver richiesto l'autorizzazione ed il mandato al Giudice Delegato.
Ringrazio per la disponibilità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2021 19:08RE: RE: RE: Definitività riparto pariziale
Corretto, lei ha sintetizzato i commi 2-3- e 4 dell'art. 110l. fall.
Zucchetti Sg srl
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