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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
art.114 L.f. ripetizione riparti effettuati in un concordato
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Giampiero Barile
Parma21/10/2021 15:20art.114 L.f. ripetizione riparti effettuati in un concordato
Buongiorno,
in un concordato liquidatorio è stato effettuato un riparto finale con pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati, ad eccezione del compenso del commissario e del liquidatore giudiziale, le cui somme sono state accantonate in attesa della richiesta di chiusura del concordato. Nel tempo intercorso tra il riparto finale e la chiusura del concordato è stato dichiarato il fallimento della società su istanza di un creditore chirografario. Il nuovo curatore vuole richiedere la ripetizione delle somme erogate nel riparto finale in quanto afferma che il fallimento successivo è una procedura diversa e che pertanto non si applica l'art.114 L.F., Inoltre ritiene non rispettato il principio della par condicio creditorum, in quanto con il fallimento si sono create nuovi crediti prededucibili (campione fallimentare/compenso del curatore), chiaramente non prevedibili al momento del riparto finale.
E' corretta tale interpretazione?
Ritengo la manovra un artifizio per accrescere il proprio compenso, visto che tutto il lavoro è stato svolto dal Liquidatore Giudiziale.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/10/2021 18:24RE: art.114 L.f. ripetizione riparti effettuati in un concordato
Siamo d'accordo con lei. In primo luogo la presenza di nuove prededuzioni a causa della dichiarazione di fallimento non possono alterare il precedente rispetto della par condicio, quando le nuove spese non esistevano né erano prevedibili.
Quanto ai pagamenti già effettuati, il fallimento non è una nuova procedura staccata dal concordato ma è consecutiva alla stessa se si riallaccia alla stessa situazione di insolvenza; inoltre l'art. 114 l. fall. è indubbiamente dettato per i riparti fallimentari, ma contiene un principio generale di stabilità dei riparti effettuati nelle procedure concorsuali, nelle quali i creditori come subiscono limitazioni di esercizio dei loro diritti, (cfr. art. 168 l. fall, nel concordato) così hanno diritto ad ottenere in modo non più miutabile i pagamenti. Del resto se così non fosse il nuovo curatore, visto il secondo comma dell'art. 69bis l. fall. dovrebbe considerare inefficaci i pagamenti effettuati sulla base di un piano omologato dal tribunale o comunque agire in revocatoria, il che non sembra agevole.
Zucchetti SG srl-
Giampiero Barile
Parma21/10/2021 19:25RE: RE: art.114 L.f. ripetizione riparti effettuati in un concordato
il dubbio mi è sorto in considerazione della sentenza della Suprema Corte Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2018, n. 15495, in cui si afferma quanto segue:
"I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare se abbiano violato il principio della "par condicio creditorum", allorché emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione". Considerato che non sono stati pagati il commissario e il liquidatore potrebbe rientrare in tale contesto.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2021 19:33RE: RE: RE: art.114 L.f. ripetizione riparti effettuati in un concordato
Non abbiamo richiamato la sentenza da lei citata perché essa riguarda una procedura fallimentare aperta ante riforma del 2006 quando non esisteva il disposto del novellato art. 67, comma 3, lett. e) l. fall. in forza del quale non sono soggetti all'azione revocatoria, tra l'altro, "gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo".
Questa disposizione, che colpevolmente non abbiamo citato pur accennando alla difficoltà a procedere alla revocatoria dei pagamenti effettuati (nel che si sostanza la ripetizione delle somme erogate), è rafforzata dalla disposizione dell'art. 114 l. fall., che pone il principio già accennato e da quella dell'art. 140, co. 3 l. fall. che stabilisce che, in caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione o annullamento di un concordato fallimentare, i creditori anteriori "non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso". La nuova disposizione del terzo comma dell'art. 67 ha superato le problematiche dettate alla estensione delle altre due norme citate anche al concordato preventivo, e, comunque, dall'insieme delle stesse si deduce, sembra ombra di dubbio, che non sono ripetibili nel successivo fallimento le somme erogate ai creditori nel corso del precedente concordato, indipendentemente dalla violazione o meno della par condicio, su cui si sofferma la sentenza da lei richiamata, proprio perché non era applicabile, ratione temporis, alla fattispecie l'esenzione di cui al terzo comma, lett. e), dell'art. 67 l. fall. citata.
Zucchetti SG srl
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