Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto fallimento s.n.c.

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    15/04/2021 10:13

    Riparto fallimento s.n.c.

    Buongiorno,
    devo procedere con la predisposizione del riparto finale del fallimento di una s.n.c. e dei relativi soci.
    Le masse sono composte da quella societaria e da quella dei soci.
    La questione che vorrei porre alla vostra attenzione riguarda la posizione di un creditore ipotecario.
    E' stato alienato tramite procedura competitiva l'immobile del fallimento.
    Il ricavato è stato di 30. Il credito del creditore ipotecario insinuato è di 100.
    Poiché si tratta di un privilegio speciale sul bene, tutto il ricavato della vendita va associato all'insinuazione del creditore ipotecario.
    Il problema che si pone è che sul bene immobile sono maturati successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento tributi ICI/IMU del comune su cui insiste l'immobile.
    Trattandosi di tributi sorti dopo la dichiarazione di fallimento devono essere pagati in prededuzione ex art. 111 co. 4 L.F.
    L'ammontare dei tributi è pari a 33 e quindi superiore al ricavato della vendita.
    La normativa di riferimento prevede che in conformità al D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 art. 10 comma VI, in tema di ICI, richiamato dal D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 art. 9 comma VII, in materia di IMU, l'imposta dovuta deve essere versata entro il termine di tre mesi dalla data della vendita.
    L'autorizzazione al pagamento era già stata concessa dal G.D., alla quale non è stata data poi esecuzione per la mancanza del ricavato della vendita, poiché altrimenti il pagamento sarebbe stato eseguito con l'attivo della massa della società e quindi ritengo in maniera non corretta trattandosi di tributi che afferiscono l'immobile e quindi da soddisfare con il relativo ricavato.
    Per cui, venduto il bene, come procedo al pagamento dei tributi? Il problema è che dovendo versare i tributi al Comune al creditore ipotecario non verrebbe corrisposto alcunché, con conseguente declassamento in chirografo nel riparto.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/04/2021 20:06

      RE: Riparto fallimento s.n.c.

      Come lei giustamente ricorda, l'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011 prevede espressamente l'applicazione dell'art. 10, comma 6, d.lgs n. 5604/1992 secondo cui "per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili". E' chiaro, quindi, che l'ICI come l'IMU maturati nel corso del fallimento hanno carattere prededucibile e che la vendita costituisce la condizione di esigibilità del tributo, al cui pagamento al pagamento deve provvede il curatore nel termine indicato dalla norma citata.
      A questo punto si tratta di capire se il pagamento dell'IMU costituisce un debito o una spesa della procedura. Differenza di non poco conto perchè, nel primo caso, troverebbe applicazione il secondo comma dell'art. 111 bis, per il quale i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, "con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti"; nel secondo caso, troverebbe applicazione il terzo comma dell'art. 111ter, per il quale dal ricavato dei beni immobili, compresi quelli gravati da ipoteca, vanno detratte primariamente le spese specifiche relative all'immobile e una quota proporzionale delle spese generali. Nel suo caso, quindi, l'applicazione del secondo comma dell'art. 111bis comporterebbe la destinazione del ricavato immobiliare primariamente al creditore ipotecario, nel mentre l'applicazione del terzo comma dell'art. 111ter, comporterebbe la destinazione del ricavato immobiliare primariamente al pagamento dell'IMU e ICI.
      A nostro avviso IMU e ICI rientrano tra le spese della procedura, trattandosi non di obbligazioni contratte dal curatore per sue attività ma di una esborso previsto dalla legge legato alla disponibilità dell'immobile per la durata della procedura fino al momento della vendita (in tal l senso Trib. Milano 21 marzo 2015). Trattasi di una spesa specifica all'immobile, per cui deve gravare esclusivamente sullo stesso, di modo che, se si condivide questa impostazione, il ricavato immobiliare va destinato al pagamento dell'IMU ICI con preferenza sulle ipoteche; ovviamente ove i crediti ipotecari non trovino capienza sul ricavato del bene vincolato alla loro garanzia, degradano in chirografo.
      Zucchetti SG srl