Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

REVOCATORIA OPPONIBILE AL FALLIMENTO

  • Luciano Bonomo

    Verona
    02/01/2023 10:58

    REVOCATORIA OPPONIBILE AL FALLIMENTO

    Nel fallimento di cui sono curatore mi viene legittimamente opposta una sentenza definitiva di revocatoria ante fallimento riguardante la vendita di un immobile acquistato della società in bonis.
    In primo luogo, chiedo se il terzo rivendicante, poiché non creditore diretto del fallimento, debba insinuarsi al passivo ovvero sia sufficiente che presenti una precisazione del proprio credito per poter essere pagato sul ricavato della vendita competitiva dell'immobile effettuata dalla procedura fallimentare, salvo eventuali ipoteche anteriori.
    Chiedo, inoltre, se a seguito della vendita il G.D. possa ordinare la cancellazione della domanda giudiziale e della successiva sentenza di revocatoria, entrambe regolarmente trascritte, ovvero, in caso negativo, quale via debba seguire l'aggiudicatario per procedere alle cancellazioni delle formalità.
    Grazie
    Luciano Bonomo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/01/2023 18:42

      RE: REVOCATORIA OPPONIBILE AL FALLIMENTO

      Per semplificare la fattispecie prospettiamo l'ipotesi che A abbia venduto a B un bene immobile e C, creditore di A, abbia agito in revocatoria ordinaria ottenendo la declaratoria di efficacia di detta vendita da A a B; dopo che la sentenza revocatoria è divenuta definitiva B viene dichiarato fallito.
      La premessa del discorso è che cui l'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso; ossia, rapportando il principio all'ipotesi prospettata, il creditore C ha la possibilità di agire come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente B, sia ancora nella disponibilità del proprio debitore A e, conseguentemente, egli, per soddisfare la propria pretesa creditoria, può agire esecutivamente nei confronti del terzo acquirente B rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c..
      La particolarità è che nella specie, il terzo acquirente B è stato dichiarato fallito, da cui la domanda se la sentenza possa essere portata in esecuzione nei confronti del fallimento stante il divieto di cui all'art. 51 l. fall.
      La Cassazione ha dato risposta positiva a questo quesito, affermando che "In caso di fallimento dell'acquirente di un bene immobile, il creditore dell'alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 c.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta (a maggior ragione, quindi,- aggiungiamo noi- quando la sentenza revocatoria è antecedente la dichiarazione di fallimento) , viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali" (Cass. 02/12/2011, n.25850).
      Al momento della vendita e del pagamento del prezzo, il giudice delegato può disporre la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria e della relativa sentenza in quanto il diritto del vincitore è garantito dalla prelazione di cui parla cassazione sopra citata.
      Zucchetti Sg srl