Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

trattamento crediti prededuzione

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    06/12/2021 17:27

    trattamento crediti prededuzione

    Sto predisponendo un riparto parziale con fallco di un fallimento in cui è presente una massa mobiliare ed un unica massa immobiliare ipotecaria (con creditore bancario ipotecario di primo grado incapiente);
    tra i creditori sono presenti anche alcuni creditori prededucibili e precisamente: 1. credito per compenso del custode del fabbricato incaricato dal tribunale nella precedente e.i sfociata poi nel fallimento; 2. alcuni creditori in prededuzione per compensi professionali, ex art 2751 bis n.2, sorti durante il concordato in bianco sfociato anch'esso nel fallimento;
    domanda = volevo chiarimenti, se possibile, su quali masse partecipano tali creditori prededucibili ovvero, io riterrei che il primo, il custode, possa gravare anche sul realizzo dell'immobile ipotecato, mentre i secondi, i professionisti, soltanto sulla massa mobiliare;
    tra l'altro noto che anche lo stesso programma Fallco nel momento in cui si avvia il riparto, se si seleziona il pagamento dei creditori in prededuzione, imposta in automatico il flag solo su "imm" e "mob" e non su "imm ipo" (che potrebbe però essere scelto manualmente).
    Avrei gentilmente piacere di conoscere se ritenete corretto il trattamento dei crediti prededucibili da me suggerito che distingue tra i diversi tipi di crediti prededucibili.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/12/2021 18:03

      RE: trattamento crediti prededuzione

      Il credito per compenso del custode del fabbricato incaricato dal tribunale nella precedente e.i sfociata poi nel fallimento è una spesa specifica che inerisce al bene per cui grava non "anche sul realizzo dell'immobile ipotecato", ma solo su tale realizzo.
      I crediti per compensi professionali, ex art 2751 bis n.2, sorti durante il concordato in bianco sfociato anch'esso nel fallimento, in mancanza di altri dati, possiamo considerarle spese di carattere generali da distribuire, quindi, proporzionalmente su tutti i beni, mobili e immobili, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111ter l. fall.
      Zucchetti SG srl ;