Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale - professionisti -Nota di variazione Iva

  • Maria Grazia De Zorzi

    LECCO
    22/04/2022 12:30

    Riparto finale - professionisti -Nota di variazione Iva

    Nella predisposzione del riparto finale di un fallimento, in cui sono subentrata al Curatore precedente, mi viene richiesto dai vari professionisti, soddisfatti nel 2017 integralmente per il proprio credito privilegiato tramite un riparto parziale, di emettere al Fallimento Nota di variazione Iva , in quanto non incassata. Complessivamente si trata di un importo rilevante. Il precedente Curatore ha pagato il credito privilegiato (es.100) e la fattura è stata emessa per 100 + Iva 22. L'Iva a credito è stata poi detratta in corso di procedura dalle liquidazioni periodiche. Nel caso di specie, a mio avviso, le Note di variazioni che riceverò dovrebbero generare un debito erariale, da liquidare prima di ripartire il residuo disponibile agli altri creditori privilegiati (il ceto chirografario non verrà soddisfatto). Mi chiedo se sia corretta questa interpretazione, dato che non è stata considerata operativamente come Iva ante procedura, ma come un normale credito Iva di rivalsa. Ringrazio per la risposta.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/04/2022 21:43

      RE: Riparto finale - professionisti -Nota di variazione Iva

      Riteniamo che i due aspetti della vicenda debbano essere tenuti separati.


      Che l'IVA portata dalle fatture dei professionisti emesse in sede di riparto sia "IVA ante", e quindi non liberamente utilizzabile in compensazione in corso di procedura, è al momento la tesi predominante, seguita a quanto ci risulta dalla maggioranza delle sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate, ma non è ancora questione pacifica, pertanto l'averla considerata "IVA post" e quindi utilizzata in compensazione potrebbe non essere contestato dall'Ufficio; e anche se lo fosse l'esito di un eventuale contenzioso non è certo, quindi riteniamo che il comportamento più corretto sia semplicemente attendere una eventuale contestazione ed eventualmente farne solo oggetto di una informativa al Giudice Delegato.


      Slegata da ciò è invece la pretesa dei professionisti di emettere nota di credito, perché la Risoluzione 127/2008 ha preso sul punto una posizione chiara e decisa: "Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto.
      In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta
      ".

      Sulla base di tale Risoluzione, nel caso di riscossione dell'imponibile e non dell'IVA l'emissione della nota di credito non è consentita (indipendentemente dal fatto che il fallimento tale imposta l'abbia utilizzata in compensazione).

      Certo, è una Risoluzione dell'Agenzia e non una disposizione legislativa o una sentenza della Corte di Cassazione, ben potrebbe quindi il professionista sostenere una tesi opposta.