Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

possibilità di riparto in presenza di atto di pignoramento presso terzi agenzia riscossione su crediti di lavoro

  • Daniela Occhionero

    TERMOLI (CB)
    11/04/2022 17:58

    possibilità di riparto in presenza di atto di pignoramento presso terzi agenzia riscossione su crediti di lavoro

    Gent.ma Redazione, si vuole sottoporre alla Vs attenzione il seguente quesito:
    premesso:
    - che è stato depositato in data odierna il PROGETTO DI RIPARTO FINALE di un Fallimento e che si è in attesa del relativo provvedimento,
    - che nel Progetto di Riparto sono state riconosciute da corrispondere ad un lavoratore somme per circa euro 5.000 al lordo di ritenuta, derivanti complessivamente da TFR, crediti di lavoro per mensilità retributive, mancato preavviso, pari ad una percentuale di riparto inferiore al 40%,
    - che in data 16/02/2016 era stato notificato al Fallimento (in qualità di terzo pignorato) da parte di EQUITALIA un Atto di pignoramento presso terzi relativo al suddetto lavoratore (debitore pignorato) , ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/1973.
    Tutto ciò premesso, posso correttamente ritenere che il suddetto atto PPT , in quanto non seguito dal pagamento, sia divenuto inefficace ai sensi di legge e che pertanto le somme riconosciute da pagare al lavoratore e indicate nel Progetto di Riparto depositato, vista l'inefficacia del PPT non siano più soggette al vincolo di indisponibilità, e quindi che esse siano pagabili al lavoratore, dovendo ora Equitalia (Agenzia Entrate Riscossione) esperire azione esecutiva mobiliare ai sensi dell'art. 72 bis comma 2 del DPR 602/1973 e dell' art.72 comma 2 ?
    Preciso che ad oggi il Fallimento non ha ricevuto alcun atto di citazione deducendo che ancora non è stata intrapresa azione esecutiva.
    Si ringrazia anticipatamente per la cortese e preziosa risposta che si vorrà dare.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/04/2022 09:47

      RE: possibilità di riparto in presenza di atto di pignoramento presso terzi agenzia riscossione su crediti di lavoro

      L'art. 72-bis del DPR 602/1973 disegna una "corsia preferenziale" per il pignoramento dei crediti verso terzi da parte del concessionario per la riscossione dei tributi, corsia che evita il passaggio davanti al Giudice dell'Esecuzione.

      In forza di tale disposizione Equitalia ha pignorato le somme dovute dalla procedura e tale pignoramento non può certo essere decaduto perché il pagamento di tale debito da parte della procedura avviene dopo svariati anni (salvi i termini prescrizionali propri del pignoramento, che non ci pare siano scaduti). Nè essa poteva avviare alcuna azione esecutiva, essendole ben note le modalità di pagamento in sede fallimentare.


      Il dubbio che può rimanere è se nel frattempo Equitalia si sia soddisfatta altrimenti, e quindi il pagamento non le sia più dovuto.

      Suggeriamo quindi di chiedere per iscritto ad Agenzia delle Entrate Riscossione di confermare se il suo credito, a tutela del quale è stato effettuato il pignoramento, sia tutt'ora esistente.

      Se si riceverà risposta positiva, riteniamo che in sede di riparto le somme (nette da ritenuta) dovute al dipendente ammesso al passivo vadano effettivamente corrisposte all'agente per la riscossione.