Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale

  • Maria Silvia Bentivogli

    Udine
    06/10/2021 12:31

    Riparto parziale

    Buongiorno,
    vi scrivo in qualità di curatore di un fallimento a cui è proceduta un'esecuzione immobiliare.
    Mi spiego meglio: è stato dichiarato il fallimento della società in fase conclusiva di un'esecuzione immobiliare. Essendo presente un creditore fondiario, l'esecuzione ha sostenuto spese e incassato il prezzo dell'unico immobile presente e distribuito provvisoriamente delle somme alla banca procedente e al creditore fondiario. Il fallimento è subentrato alla procedura esecutiva e ha incamerato dall'esecuzione il ricavato residuo.
    Il quesito che mi pongo ora in fase di riparto parziale è il seguente: è corretto che il fondiario abbia incassato l'intero importo del credito in forza di un'ipoteca di secondo grado rispetto alla banca procedente che vanta un credito ipotecario di primo grado?
    Appurato il fatto che le somme provvisoriamente distribuite non soccombono in fase di riparto in quanto restano da distribuire ai suddetti creditori ancora circa 100 euro, come devo comportarmi per quanto sopra descritto?
    Spero di essermi spiegata.
    Grazie in anticipo.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2021 18:45

      RE: Riparto parziale

      Se abbiamo ben capito la situazione è la seguente: al momento del fallimento della società A, erano in corso due esecuzioni sull'unico immobile di sua proprietà: una promossa da un creditore ipotecario ordinario di primo grado B e una da un creditore fondiario C, titolare di una ipoteca di secondo grado (situazione già abbastanza strana).
      Ovviamente l'esecuzione del creditore B è diventata improseguibile per il divieto di cui all'art. 51 l.fall., nel mentre il creditore fondiario C ha potuto continuare, essendo egli sottratto al citato divieto, giusto il disposto dell'art, 41 TUB.
      Fin qui sembra essere tutto chiaro, ma poi iniziano i dubbi ricostruttivi e, in particolare, non capiamo cosa ha fatto il fallimento e cosa ha fatto il giudice dell'esecuzione, che poi sono questioni che tra loro si intrecciano.
      Lei dice che "Il fallimento è subentrato alla procedura esecutiva", il che lascerebbe pensare che lei, a norma del sesto comma dell'art. 107 l. fall. sia subentrato nella posizione del creditore B;, ma se così fosse stato il fallimento avrebbe dovuto essere pagato quale creditore ipotecario di primo grado e il residuo attribuito al creditore fondiario C, in quanto l'ipotecario di primo grado va pagato, sempre e comunque, prima dell'ipotecario di secondo grado, anche se quest'ultimo ha una ipoteca fondiaria; invece dal resto della domanda desumiamo che è avvenuto il contrario.
      Evidentemente lei non è subentrato nella posizione del creditore B, ma è intervenuto, a norma dell'art. 41 TUB, nella esecuzione fondiaria continuata da creditore C, per cui questo è stato pagato interamente e la curatela, come lei dice, "ha incamerato dall'esecuzione il ricavato residuo".
      Non possiamo dire se sia stata corretta questa distribuzione perché la correttezza dipende da quali crediti lei abbia fatto valere attraverso l'intervento, che a sua volta dipende dai crediti insinuati. L'intervento del curatore nell'esecuzione individuale fondiaria serve appunto a far valere in quella sede i diritti di credito prioritari sull'ipoteca del fondiario; normalmente sono le prededuzioni comprensive delle spese del fallimento, ma vi sono dei privilegi prioritari sull'ipoteca a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., e, nel caso, vi era una ipotecario di primo grado (B), che non poteva più agire esecutivamente ma poteva insinuarsi al passivo fallimentare e, una volta ammesso, questo credito avrebbe potuto essere esercitato dal curatore nell'esecuzione individuale,.
      Ad ogni modo, se la ricostruzione fatta è esatta, nulla è perduto, perché i conteggi finali si fanno in sede fallimentare, ove il creditore fondiario C deve comunque insinuarsi al passivo per mantenere l'attribuzione provvisoria ricevuta e ove, presumibilmente, si è nel frattempo insinuato anche il creditore B; a questo punto, in sede di riparto si stabilisce , considerate le spese e i crediti prevalenti sulla ipoteca del creditore fondiario quanto a questi compete in sede di fallimento, con obbligo di restituire quanto ricevuto in più per poter appunto soddisfare i creditori che nell'ordine della graduazione sono prevalenti sull'ipoteca di secondo grado.
      Zucchetti SG srl
    • Maria Silvia Bentivogli

      Udine
      06/10/2021 21:01

      RE: Riparto parziale

      Ringrazio molto per la risposta ma forse mi sono spiegata male...c è stata una sola esecuzione immobiliare. Il creditore fondiario però dalle verifiche in sede di stato passivo risulta aver iscritto ipoteca nel 2010, mentre la banca procedente che aveva avviato la procedura esecutiva ha iscritto l ipoteca nel 2007.
      È qui che non capisco se sbaglio io a pensare che il fondiario dovrebbe restituire le somme in fase di riparto fallimentare, in quanto la banca risulta ipotecario di primo grado.
      L'esecuzione immobiliare ha distribuito provvisoriamente le somme ai creditori procedenti (fondiario e l istituto bancario) e bonificato al fallimento il ricavato residuo al netto delle suddette somme e dei costi sostenuti.
      In attesa, ringrazio.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        07/10/2021 18:52

        RE: RE: Riparto parziale

        La questione non cambia molto e le sue odierne precisazioni per la verità non aiutano molto a capire cosa è accaduto. Intanto chiariamo che abbiamo qualificato strana la situazione del creditore fondiario con ipoteca di secondo grado per il fatto che l'art, 38 TUB stabilisce che "Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili", pur consentendo che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, possa determinare le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
        Ciò detto e dato atto della presenza nella medesima esecuzione di un creditore ipotecario ordinario di primo grado (denominato B nella precedente risposta) e di un creditore fondiario di secondo grado (C), a seguito della dichiarazione di fallimento dell'esecutato, l'esecuzione o comunque l'intervento di B doveva essere bloccato a norma dell'art. 51 l. fall. e invece C poteva continuare l' esecuzione da lui iniziata o in cui era intervenuto. non vigendo per lui il divieto di cui all'art. 51 l. fall. per la espressa previsione dell'art. 41 TUB. A questo punto, se il giudice dell'esecuzione o il delegato ha proceduto, come se il fallimento non fosse intervenuto, avrebbe dovuto distribuire il ricavato secondo l'ordine delle iscrizioni ipotecarie e pagare, pertanto, prima il creditore B e, se rimaneva qualcosa, attribuirlo a C e l'eventuale residuo darlo al debitore esecutato, ossia al curatore del suo fallimento. Se invece ha bloccato l'esecuzione del creditore B, avrebbe dovuto pattribuire in via provvisoria la somma ricavata al creditore fondiario C, fino a concorrenza del suo credito, e restituire il residuo al fallimento.
        Cosa è accaduto in sede esecutiva? Lei dice che "l'esecuzione immobiliare ha distribuito provvisoriamente le somme ai creditori procedenti (fondiario e l istituto bancario) e bonificato al fallimento il ricavato residuo al netto delle suddette somme e dei costi sostenuti", il che lascerebbe intendere che sia stata seguita la prima alternativa, ma che, principalmente entrambi i creditori B e C sono stati integralmente soddisfatti, tanto che è rimasto un residuo assegnato alla curatela fallimentare.
        Questa deduzione è tuttavia smentita dal fatto che lei nella originaria domanda dice di essere subentrato nella procedura esecutiva e si poneva la domanda: "è corretto che il fondiario abbia incassato l'intero importo del credito in forza di un'ipoteca di secondo grado rispetto alla banca procedente che vanta un credito ipotecario di primo grado?", il che faceva e fa presumere che quest'ultimo non sia stato soddisfatto per intero, a differenza del creditore fondiario. Non a caso nella precedente domanda avevamo detto "in particolare, non capiamo cosa ha fatto il fallimento e cosa ha fatto il giudice dell'esecuzione, che poi sono questioni che tra loro si intrecciano".
        Ad ogni modo, qualunque cosa sia successo, come abbiamo già detto, i capisaldi cui fare riferimento solo i seguenti:
        a-il creditore ipotecario di primo grado va pagato prima di quello di secondo grado (artt. 2852 e seg. c.c.
        b-ciò che è stato fatto in sede di esecuzione individuale va rivisto in sede fallimentare, in cui vanno fatti i conteggi definitivi detraendo la quota delle spese del fallimento imputabili al bene ipotecato (art. 111ter l. fall.) e distribuendo il netto secondo l'ordine di legge: prima vanno pagate le prededuzioni, po i privilegi prioritari sull'ipoteca, poi il creitore ipotecario di primo grado e infine quello di secondo grado.
        c-se quest'ultimo, che iò credioe fondiario ha ricevuto in sede esecutiva più di quanto gli competerebbe nel fallimento seguendo l'ordine indicato, deve restituire la parte eccedente.
        Zucchetti Sg srl