Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Fallimento in cui il realizzo di un bene immobile risulta incapiente

  • Walter De Carolis

    San Benedetto del Tronto (AP)
    22/04/2022 19:20

    Fallimento in cui il realizzo di un bene immobile risulta incapiente

    L'attivo della procedura risulta essere costituito da un immobile, su cui grava ipoteca di un istituto di credito, che è stato alienato ad un valore molto inferiore rispetto a quello di perizia.
    Il Curatore una volta accantonata la somma per il suo compenso non è in grado di pagare integralmente IMU e spese condominiali maturate dopo il fallimento.
    Si chiede di conoscere l'ordine di pagamento di IMU, spese condominiali e debito ipotecario.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/04/2022 18:42

      RE: Fallimento in cui il realizzo di un bene immobile risulta incapiente

      In primo luogo le spese della procedura prevalgono sull'ipoteca giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall.. In caso di incapienza tra le prededuzione va effettuata una graduatoria secondo l'ordine dei privilegi (ult. comma art. 111bis l. fall. e le spese condominiali non godono di alcun privilegio, sicchè in tale graduatoria sollo collocate al chirografo.
      Quanto all'IMU maturata in corso di fallimento, il relativo credito gode di prededuzione, ma va ricordato che tale credito, in caso di graduazione, godrebbe all'interno della categoria delle prededuzioni, di un privilegio generale mobiliare di grado ventesimo (art. 2752, c.c., ora comma 3 ma originario quarto comma) e che le spese specifiche da soddisfare in prededuzione (quale è quella dell'IMU dovuta dal fallimento), vanno detratte dal ricavato del bene cui si riferiscono. Alla luce di tanto il pagamento dell'IMU in questione va eseguito con il ricavato immobiliare se questo riguarda l'immobile cui si riferisce l'IMU e va considerato quale spesa di giustizia; se non trova capienza o comunque per la parte incapiente, effettuando la graduazione tra le prededuzioni, l'IMU assume il grado ventesimo nella distribuzione del ricavato mobiliare; nella distribuzione di ricavato immobiliare (riguardante beni diversi da quelli cui si riferisce l'IMU), tale credito assume, nell'ambito delle prededuzioni, collocazione chirografaria.
      Zucchetti Sg srl