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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO FALL.RE POST ESECUZIONE INDIVIDUALE PENDENTE ALLA DATA DI FALLIMENTO
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Diego Moscato
MILANO11/10/2022 14:09RIPARTO FALL.RE POST ESECUZIONE INDIVIDUALE PENDENTE ALLA DATA DI FALLIMENTO
Gradirei conoscere la vostra autorevole opinione sul seguente caso.
Sono stato nominato curatore in surroga in un fallimento di SNC aperto da quasi cinque anni.
Alla data di Fallimento pendeva una esecuzione individuale a carico della società e di uno dei due 2 falliti in estensione promossa dal creditore ipotecario con successivo intervento di altro creditore fondiario e del Fallimento.
L'immobile sociale veniva aggiudicato ed il professionista delegato presentava un progetto di distribuzione col quale assegnava una parte del ricavato, al netto delle spese dell'esecuzione, al post dichiarato Fallimento.
Viceversa il ricavato degli immobili afferenti alla massa del socio veniva direttamente assegnato al Fondiario e non risulta che vi siano state osservazioni del Fallimento.
Entrambi i beneficiari del progetto di distribuzione sono stati ammessi al passivo.
Ciò posto, se le assegnazioni delle somme ricavate dalle vendite nell'esecuzione individuale sono provvisorie, mi domando se il curatore può presentare un riparto parziale fallimentare nel quale graduare i crediti prededucibili (tra cui il compenso del Curatore) in modo da chiedere eventualmente al fondiario la retrocessione al Fallimento di quanto percetto in eccedenza (invero al somma da questi percepita non è stata decurtata da alcuna spesa prededucibile fallimentare) e dare all'ipotecario ordinario una percentuale del ricavato (riveniente dalla esecuzione non partecipata dal fondiario) come detto assegnato dal professionista delegato al Fallimento.
In nel caso di riparto parziale il compenso del Curatore andrebbe indicato come "quota ideale" stimata o, invece, dovrebbe essere preventivamente liquidato dal Tribunale come acconto?
Per quanto cocnerne l'IMU avrebbe docuto essere pagata dal Professionista delegato o dal Fallimento?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2022 20:36RE: RIPARTO FALL.RE POST ESECUZIONE INDIVIDUALE PENDENTE ALLA DATA DI FALLIMENTO
La problematica da lei proposta è quanto mai interessante anche alla luce di un recente intervento della Cassazione. Tuttavia prima di inoltrarci in una discussione che potrebbe risultare non pertinente sarebbe opportuna una più dettagliata descrizione della fattispecie:
noi abbiamo capito che in una esecuzione individuale promossa da un creditore ipotecario ordinario è intervenuto un creditore fondiario; dichiarato il fallimento del debitore è intervenuto anche il curatore. Da qui la domanda chi e come ha continuato l'esecuzione dopo la dichiarazione di fallimento? È stato distribuito qualcosa all'originario ipotecario non fondiario? Il creditore fondiario che ha ricevuto qualcosa si è insinuato al passivo del fallimento?
Ci chiarisca questi punti. Grazie
Zucchetti SG srl-
Diego Moscato
MILANO11/10/2022 22:59RE: RE: RIPARTO FALL.RE POST ESECUZIONE INDIVIDUALE PENDENTE ALLA DATA DI FALLIMENTO
Grazie per la pronta risposta:
noi abbiamo capito che in una esecuzione individuale promossa da un creditore ipotecario ordinario è intervenuto un creditore fondiario;
- ESATTAMENTE. L'ESECUZIONE ERA INIZIATA PRIMA DEL FALLIMENTO SU IMPULSO DELLA BANCA CREDITRICE IPOTECARIA "A" IN FORZA DI MUTUO CONCESSO ALLA SOCIETÀ GARANTITO DA IPOTECA ISCRITTA SUL CAPANNONE DI QUESTA NONCHÉ SULL'APPARTAMENTO (II GRADO) E SUL BOX (I GRADO) DEL SOCIO FALLITO "X".
IN ITINERE INTERVIENE IL FONDIARIO "B" CHE, PRECEDENTEMENTE a "A", AVEVA CONCESSO UN MUTUO AI DUE SOCI FALLITI GARANTITO DA IPOTECA SULL'APPARTAMENTO DEL SOCIO X CUI SOPRA (I GRADO).
dichiarato il fallimento del debitore è intervenuto anche il curatore. Da qui la domanda chi e come ha continuato l’esecuzione dopo la dichiarazione di fallimento?
- IL PRECEDENTE CURATORE
È stato distribuito qualcosa all’originario ipotecario non fondiario?
Il creditore fondiario che ha ricevuto qualcosa si è insinuato al passivo del fallimento?
POSTO CHE I LOTTI IN VENDITA ERANO DUE, DI CUI, IL PRIMO RELATIVO AL CAPANNONE E IL SECONDO RELATIVO ALL'APPARTAMENTO E AL BOX, ALLA BANCA A (NON FONDIARIA) SONO STATE DISTRIBUITE SOLTANTO SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE, SUDDIVISE AL 50% TRA I DUE LOTTI,
MENTRE AL CREDITORE FONDIARIO "B" È STATO DISTRIBUITO IL RICAVATO DELLA VENDITA DELL'APPARTAMENTO AL NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA.
IL RIMANENTE E' STATO DISTRIBUITO AL FALLIMENTO NEL QUALE LE BANCHE SI SONO ENTRAMBE INSINUATE IN VIA IPOTECARIA SUI BENI GRAVATI DALLE SOPRADETTE ISCRIZIONI.
SPERO DI ESSERE STATO PIU' CHIARO RESTANDO A DISPSOZIONE PER ULTERIORI OCCORRENSE GRAZIE.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2022 18:53RE: RE: RE: RIPARTO FALL.RE POST ESECUZIONE INDIVIDUALE PENDENTE ALLA DATA DI FALLIMENTO
L'esecuzione è stata promossa dalla banca creditrice A, assistita da ipoteca ordinaria sui beni della snc fallita (capannone) e del socio X fallito anch'esso (appartamento e box); il creditore fondiario B è intervenuto nella sola esecuzione sull'appartamento del socio, avendo preco evidentemente ipoteca di primo grado solo su tale bene.
Intervenuto il fallimento, quindi, l'esecuzione promossa dalla banca A sul capannone della società e sul box del socio X è diventata improseguibile per il divieto dettato dall'art. 51 l. fall., e lei non dice che il curatore abbia deciso di continuarla, sostituendosi al creditore istante ai sensi dell'art. 107, comma sesto, l. fall.
L'esecuzione sull'appartamento è evidentemente proseguita su iniziativa del creditore fondiario banca B- che, a norma dell'art. 41 TUB, gode del privilegio processuale di poter iniziare e proseguire le esecuzioni anche in pendenza del fallimento del debitore, in deroga all'art. 51 l. fall-, per cui, quando dice che il curatore è intervenuto nell'esecuzione, dobbiamo intendere che questi è intervenuto, a norma sempre dell'art. 41 TUB, nell'esecuzione individuale continuata dal creditore fondiario (e tale intervento è completamente diverso dalla sostituzione di cui all'art. 107, co. 6, ci sui sopra).
Nel frattempo i beni capannone della società e box del socio X, estranei alla esecuzione fondiaria, dovrebbero essere stati acquisiti all'attivo fallimentare e liquidati nel fallimento, visto che il curatore non si è sostituito al creditore procedente per continuare lui l'esecuzione già in corso. Lei invece ci dice 8nella domanda iniziale) che anche questi beni sono stati liquidati in sede esecutiva dopo la dichiarazione di fallimento e non capiamo come il delegato abbia potuto procedervi se il curatore non si era sostituito al creditore ipotecario non fondiario.
Comunque poco male perché di fatto nulla è stato attribuito del ricavato di questi beni alla Banca A, se non le spese dell'esecuzione (che ritualmente, a seguito della dichiarazione di improseguibilità, avrebbe dovuto insinuare al passivo fallimentare, ove però avrebbe goduto dell'elevato privilegio ex art. 2770 c.c.) ed il ricavato è stato attribuito al curatore. Correttamente invece il ricavato della vendita dell'appartamento è stato attribuito, detratte le spese, al creditore fondiario B, che ha proseguito l'esecuzione fondiaria su quel bene.
Correttamente entrambi i creditori ipotecari si sono insinuati al passivo del fallimento. La banca A mantiene l'ipoteca sui beni capannone della società e box del socio X per cui il credito della stessa va collocato in posizione ipotecaria sul detti beni e, quindi la prelazione ipotecaria si esercita sul ricavato. La banca B, anche se integralmente soddisfatta nell'esecuzione individuale, deve insinuarsi per l'intero credito al passivo del fallimento, giusto il disposto del comma terzo dell'art. 52 l. fall. e in sede fallimentare, bisogna calcolare le spese cui l'ipotecario è tenuto a contribuire a norma dell'art. 111ter, co, 3 l. fall. in modo da stabilire quanto sarebbe spettato a quel creditore se non avesse effettuato l'esecuzione fondiaria. Se ha percepito da tale esecuzione, più di quanto gli competerebbe nel fallimento, la banca B e tenuto a restituire la differenza.
Zucchetti SG srl-
Diego Moscato
MILANO14/10/2022 10:36RE: RE: RE: RE: RIPARTO FALL.RE POST ESECUZIONE INDIVIDUALE PENDENTE ALLA DATA DI FALLIMENTO
Grazie per la puntuale e sollecita risposta.
Dalla documentazione in mio possesso preciso che il Curatore ha spiegato "intervento" successivamente alle 2 banche.
In merito al vs inciso:
"bisogna calcolare le spese cui l'ipotecario è tenuto a contribuire a norma dell'art. 111ter, co, 3 l. fall. in modo da stabilire quanto sarebbe spettato a quel creditore se non avesse effettuato l'esecuzione fondiaria. Se ha percepito da tale esecuzione, più di quanto gli competerebbe nel fallimento, la banca B e tenuto a restituire la differenza";
intendendo effettuare un riparto parziale riguardante il ricavato dell'esecuzione (in relazione ai crediti delle 2 banche ammesse al passivo) mi domando se, ai fini della graduazione delle spese/uscite, debba fare liquidare un acconto sul compenso del Curatore o se possa limitarmi ad indicare una stima del compenso medesimo parametrata alle tariffe vigenti, oltre ad un accantonamento per le ulteriori spese prededucibili.
Inoltre mi sembra che non abbiate risposto al quesito sull'Imu che non era stata pagata (il periodo scoperto dalla data di fallimento alla vendita).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/10/2022 14:14RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO FALL.RE POST ESECUZIONE INDIVIDUALE PENDENTE ALLA DATA DI FALLIMENTO
Sono percorribili entrambe le strade. Farsi liquidare un acconto eviterebbe ogni possibile contestazione ma poi richiederebbe un ulteriore conteggio al momento del riparto finale quando viene liquidato l'intero compenso; quantificare il possibile compenso, senza un provvedimento del tribunale, evita questo rischio, ma si espone a possibili contestazioni.
E' preferibile seguire la prima indicazione, sicuramente più conforme alla legge.
Per quanto riguarda l'IMU del periodo fallimentare, questa è un'altra spesa della procedura (l'immobile, anche se liquidato in sede esecutiva, è entrato a far parte dell'attivo fallimentare) cui deve far fronte la procedura e considerare tra le spese da detrarre dall'attivo ricavato dall'immobile ipotecato dal creditore fondiario al fine di stabilire il credito effettivo di questi che deve essere soddisfatto nel fallimento.
Zucchetti SG srl
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