Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Graduazione crediti prededucibili

  • Gilda Mastroianni

    Caserta
    13/12/2022 22:33

    Graduazione crediti prededucibili

    Fallimento del 2009. Nel 2012 ho pagato il campione fallimentare.
    Nel 2018 ho intrapreso azione di responsabilità nei confronti del vecchio amministratore , causa conclusa con sentenza di accoglimento a favore della curatela. Successivamente la curatela ha iscritto ipoteca su un bene immobile di proprietà dell'amministratore suddetto ed è intervenuta in una procedura esecutiva a danno dello stesso su quello stesso immobile. L'importo per l'iscrizione ipotecaria, pari ad euro 28.900,00 è stato prenotato a debito a carico dell'erario.
    Il mese scorso dalla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita in quella procedura esecutiva il fallimento ha introitato 27.000 euro che aggiunte al fondo già esistente di circa 1.000 euro porta ad un saldo sul c/c pari a circa 28.100,00 euro.
    Il GD mi ha invitato a fare richiesta di mandato per pagare le spese di giustizia pendenti, ma ho qualche dubbio.
    Atteso che è presumibile che i fondi non saranno infine sufficienti a coprire tutti i costi prededucibili, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca così come le spese per l'imposta di registro della sentenza, oltre alle spese per l'ulteriore causa intrapresa dal fallimento e che riguarda un'azione revocatoria ordinaria, concorreranno in proporzione con tutti i crediti prededucibili o saranno nella graduazione posposti agli altri costi prededucibili della curatela?
    Grazie anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/12/2022 17:58

      RE: Graduazione crediti prededucibili

      Tutte le spese prededucibili, qualora l'attivo non sia sufficiente al pagamento delle stesse, vanno graduate e pagate secondo l'ordine della graduatoria dei privilegi, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111 bis l. fall.. problema diverso, e più complesso, è stabilire la posizione di ciascuna nell'ordine dei privilegi; nel caso, la spesa per l'iscrizione ipotecaria potrebbe essere considerata una spesa di giustizia in quanto indispensabile per far valere il diritto di credito vantato nell'ottica esecutiva, nel mentre le spese del proprio legale per la revocatoria dovrebbero essere assistite dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c..
      Probabilmente il giudice ha inteso invitare il curatore a soddisfare per intanto le spese di giustizia che sono al primo posto nella graduatoria, pensando che tutte le spese di giustizia potranno essere soddisfatte; ma se così non è 8tra le spese di giustizia rientra anche il compenso del curatore), è preferibile rappresentare al giudice la reale situazione del passivo prededucibile e dell'attivo disponibile facendo presente che quest'ultimo non basta neanche a pagare tutte le spese di giustizia.
      Zucchetti SG srl