Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Prededuzione IMU su immobile venduto

  • Antonio Vaccaro

    Siracusa
    01/12/2022 11:01

    Prededuzione IMU su immobile venduto

    Buongiorno, quale curatore ho venduto due immobili (terreni agricoli) di proprietà dei soci illimitatamente responsabili.
    La procedura si è aperta nel 1986 e il Comune ove si trovano gli immobili ha comunicato gli avvisi soltanto degli ultimi 5 anni, su espressa richiesta di liquidazione dello scrivente.
    Posto che l'attivo realizzato potrebbe non essere sufficiente a coprire l'intero ammontare dell'imu maturata negli ultimi 35 anni mi chiedo se sia possibile effettuare intanto il pagamento fuori riparto della prededuzione IMU per gli ultimi 5 anni per non incorrere nel ritardo e quindi avere da pagare anche gli interessi e sanzioni, oppure se occorre autoliquidare l'ICI e l'IMU degli ultimi 35 anni e sospendere il pagamento fino alla redazione del piano di riparto finale dell'attivo.
    La prededuzione per IMU ritengo vada collocata immediatamente dopo le spese di giustizia ed il compenso del curatore e dei professionisti nominati (consulente fiscale e legale della procedura), prima di ogni altro credito.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/12/2022 08:44

      RE: Prededuzione IMU su immobile venduto

      L'IMU maturata in corso di procedura fa parte dei debiti in prededuzione, da pagare quindi seguendo le disposizioni dell'art. 111-bis l.fall., il cui attuale terzo comma stabilisce che se "sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

      Se vi è il minimo dubbio che l'attivo possa non essere sufficiente al pagamento di tutti i debiti in prededuzione, anche tale tributo dovrà, anzi potrà, essere pagato solo in sede di riparto finale, ed essendo tale la previsione di legge, non saranno dovuti né interessi né sanzioni.

      Nella graduazione delle prededuzioni l'IMU godrà del privilegio generale mobiliare di grado 20 ex art. 2752, ult. comma, c.c.

      Il fatto che il Comune abbia comunicato solo la liquidazione del tributo relativo agli ultimi 5 anni è irrilevante, perché il presupposto impositivo è certo, e la liquidazione da parte del Comune dietro richiesta del Curatore sono solo un "gesto di cortesia" da parte dell'ente impositore, non un obbligo di legge né tantomeno, a nostro avviso, una dichiarazione vincolante.