Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Prededuzione e riparto

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    30/01/2023 08:46

    Prededuzione e riparto

    Spettabile Forum,
    fallimento del febbraio 2022. Il proprietario dei locali in cui erano ricoverati i beni mobili viene ammesso allo stato passivo per il mese di gennaio 2022 ed in prededuzione per i canoni successivi a scadere sino alla liberazione dei locali a titolo di indennità di occupazione mensile. L'immobile verrà riconsegnato il prossimo 2 febbraio. Avendo il proprietario dei locali bisogno di liquidità, lo stesso mi ha fatto pervenire una proposta in cui accetta il pagamento del 50% della prededuzione maturata a saldo tombale della posizione (lo stesso non avrà nulla a pretendere nemmeno per il mese di gennaio 2022). Ovviamente le somme non sono contestate. Faccio presente che non vi sono altre prededuzioni e che le somme restanti saranno sufficienti a pagare il compenso del curatore, spese di giustizia, nonché compenso al legale per azione di responsabilità in corso di proposizione. Chiedevo a questo punto se per pagare quanto richiesto al locatore occorra passare dal piano di riparto oppure possa essere autorizzata la spesa dal G.D. quale transazione. Il CDC non è stato nominato.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2023 15:51

      RE: Prededuzione e riparto

      Il terzo comma dell'art. 111 bis l. fall. stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". E' vero che nella specie i crediti del locatore, anche quelli prededucibili, sono stati inseriti nel passivo, per cui sembrerebbe doversi seguire l'iter dei riparti, ma nel caso, in primo luogo, l'ammissione la passivo è indicata solo per differenziare il trattamento del credito concorsuale insinuato e stabilire che dalla data indicata nel passivo i crediti successivi sono prededucibili; inoltre attraverso la transazione si fa l'interesse della massa in quanto il debito del fallimento viene risotto alla metà e , sottoscrivendo la transazione e pagando il debito ridotto, non si altera la par condicio dal momento che si tratta di una prededuzione e l'attivo è sufficiente a soddisfare tutti i crediti appartenenti a questa categoria.
      Non vi è motivo, pertanto, per non addivenire alla transazione e al pagamento immediato dell'importo transatto, posto come condizione per definire la questione, previa autorizzazione del g.d., mancando il comitato dei creditori.
      Zucchetti Sg srl