Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CANCELLAZIONE GRAVAME TRASCRITTO

  • Mirko Pardini

    Lucca
    31/05/2022 13:30

    CANCELLAZIONE GRAVAME TRASCRITTO

    All'apertura di un fallimento, è stata trascritta la relativa sentenza dichiarativa su un immobile del socio dichiarato fallito. Poco tempo dopo, stante la dichiarazione di fallimento in estensione di un socio occulto, è stata trascritta anche tale sentenza sugli immobili di proprietà di detto socio.
    Successivamente un terzo soggetto (assuntore) ha presentato domanda di concordato fallimentare, che è stato integralmente adempiuto. Anzi, all'esito della procedura, il terzo assuntore ha persino rinunciato all'acquisizione, originariamente prevista nella domanda di concordato fallimentare, degli immobili di proprietà dei falliti, che pertanto sono rimasti nella titolarità degli stessi.
    Nel decreto di chiusura nulla è stato disposto in merito alle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni sui beni immobili, peraltro richieste con la domanda di concordato fallimentare. I falliti, tornati in bonis, hanno richiesto al Giudice delegato la cancellazione delle trascrizioni relative alle sentenze dichiarative di fallimento e delle iscrizioni ipotecarie avvenute ante fallimento, ma il GD ha ritenuto di non disporne la cancellazione, perché l'art. 136 c. 3 LF si riferirebbe solo alle iscrizioni effettuate a garanzia del concordato fallimentare (e non alle ipoteche iscritte precedentemente) e la cancellazione dei gravami ai sensi dell'art. 108 LF presupporrebbe l'esperimento di una vendita competitiva, che nel caso di specie non è mai stata effettuata.
    Oggi i falliti chiedono la cancellazione quanto meno delle trascrizioni relative alle sentenze di fallimento.
    E' possibile che il Giudice delegato debba disporne la cancellazione in osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 88 c. 2, 108 c. 2 e 118 c. 1 n. 2 in modo da "neutralizzare" gli effetti e le finalità della trascrizione iniziale, peraltro con potenziale vantaggio anche di eventuali creditori dei falliti tornati in bonis?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2022 20:50

      RE: CANCELLAZIONE GRAVAME TRASCRITTO

      La decisione presa dal giudice delegato al momento dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato ci sembra corretta, tuttavia dopo questo momento, che è quello finale della sopravvivenza degli organi fallimentari alla chiusura del fallimento a seguito dell'omologa del concordato, non vediamo come il giudice delegato possa ancora prendere un provvedimento inerente il fallimento e la cancellazione della relativa sentenza avendo ormai esaurito la sua funzione.
      Si può tentare di farsi rilasciare dall'ex curatore una attestazione dell'avvenuta esecuzione del concordato e munirsi di una copia del provvedimento di chiusura del fallimento e con questi documenti chiedere la cancellazione della sentenza di fallimento. E' un tentativo.
      Zucchetti SG srl