Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Riapertura Fallimento per somme sconosciute e divenute disponibili dopo la chiusura.

  • Alberto Pazzi

    Grottazzolina (FM)
    12/10/2021 16:31

    Riapertura Fallimento per somme sconosciute e divenute disponibili dopo la chiusura.

    Dopo la chiusura del fallimento avvenuta ad aprile 2021 , due giorni fa sono stato contattato dal curatore di un altro fallimento dell'anno 2006 (scrivendomi che la società fallita ( di cui ero il curatore) vantava un credito privilegiato di circa 8.000 e che trova soddisfazione nel riparto approvato . Ai sensi dell'art 121 L.F l'istanza di riapertura può essere richiesta anche da un creditore.
    E' dovere del curatore comunicare l'esistenza di tale somma ai creditori con possibilità di soddisfazione del loro credito , affinché possano valutare l'opportunità di presentare istanza di riapertura ?
    Se si, è opportuno dare un termine agli stessi creditori per manifestare la loro intenzione o meno di fare istanza ex art 121 , in maniera tale che in tal modo possano manifestarmi per iscritto la loro intenzione ?
    In caso di non interesse a produrre istanza comunicherei al Curatore di destinare la somma ai falliti.
    Ringraziando della preziosa collaborazione, saluto cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2021 20:04

      RE: Riapertura Fallimento per somme sconosciute e divenute disponibili dopo la chiusura.

      Una volta chiuso il fallimento nell'aprile del 2021, lei ha cessato le funzioni di curatore e non ha più alcun compito da svolgere, (a meno che non siano rimaste situazioni in sospeso (ammissioni con riserva, deposito per creditori irreperibili, chiusura anticipata, ecc.), per cui alla comunicazione del curatore dell'altro fallimento, può solo rispondere che il fallimento di cui lei era curatore è stato chiuso, per cui il fallito è tronato in bonis ed è legittimato a ricevere la somma che quel fallimento distribuirà.
      Come lei giustamente dice, solo il debitore stesso o un creditore può chiedere la riapertura del fallimento, e non l'ex curatore, per cui questi non è tenuto neanche a dare comunicazione ai creditori di un probabile incasso da parte del l'ex fallito; se un creditore viene a conoscenza, in qualsiasi modo, di tale incasso, potrà fare istanza di riapertura del fallimento, e il tribunale dovrà valutare se nel patrimonio del fallito sono entrate attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura.
      Zucchetti SG SRL