Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Prededuzione credito di lavoro post dichiarazione

  • Gianluca Dal Pozzo

    Bologna
    12/01/2023 17:45

    Prededuzione credito di lavoro post dichiarazione

    Buongiorno, tra la data di apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale (novembre 2022) e la data di cessazione del rapporto di lavoro, sia effettiva che della notifica del licenziamento, causa l'esistenza di una sede secondaria non dichiarata in altra regione e sia per il tempo impiegato per l'identificazione dei soggetti ancora in carico (non vi è stato alcun supporto da parte della società debitrice), sono trascorsi diversi giorni.
    Ora alcuni dipendenti chiedono l'ammissione al passivo in prededuzione delle retribuzioni per il periodo trascorso tra la data di dichiarazione della L.G. e la ricezione della lettera di licenziamento (non c'è stato esercizio provvisorio), pur se quest'ultima riporta come effetto del licenziamento la data di apertura della procedura.
    Può il lavoratore aver diritto al riconoscimento adducendo che non era stato informato dalla sopraggiunta liquidazione giudiziale continuando così a prestare la propria attività lavorativa, permanendo ancora funzionante "il bene giuridico azienda" e quindi ponendo a carico della massa le relative retribuzioni, oppure vige in ogni caso l'assunto che non ha diritto ad insinuarsi per il periodo compreso tra l'apertura e la data in cui il curatore dichiara lo scioglimento del rapporto?
    In subordine il credito può essere riconosciuto non in prededuzione ma in privilegio ex art. 2751 bis n. 1?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/01/2023 19:35

      RE: Prededuzione credito di lavoro post dichiarazione

      A norma del primo comma dell'art. 189 CCII "I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso" e il secondo comma dello stesso articolo dispone che "Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale".
      Da queste disposizioni deriva con chiarezza che il recesso ha effetto dalla data di apertura della liquidazione e che per il periodo successivo, fino alla comunicazione del recesso, il rapporto rimane sospeso, tant'è che per il terzo comma , "decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6".
      Nel caso, a quanto è dato capire i lavoratori hanno continuato a lavorare anche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento non perché ci sia stato un esercizio provvisorio né su richiesta del curatore, ma semplicemente per le difficoltà a conoscere l'esistenza della sede ove il lavoro veniva espletato; questo dato, a nostro avviso, non impedisce l'applicazione delle citate disposizioni in quanto la sentenza che apre la liquidazione giudiziale produce o suoi effetti nei confronti dei terzi dalla data della iscrizione della stessa nel registro delle imprese (art. 49, co. 4), per cui da quel momento si ha per conosciuta da tutti. Peraltro il compenso per tale lavoro successivo all'apertura della procedura dovrebbe essere considerato in prededuzione, ma l'art. 6, comma 1, lett. d) attribuisce la prededuzione ai crediti sorti durante la procedura solo se riguardano "la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa", oltre quelli relativi al compenso degli organi preposti e alle prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi, il che conferma che tali prestazioni non possono essere compensate, salvo a considerale come crediti concorsuali benchè sorti successivamente alla dichiarazione di insolvenza..
      con la conseguenza che dovrebbe considerarsi concorsuale un credito.
      Zucchetti SG srl