Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Bilancio ex art.198 CCI

  • Paolo Morini

    Città di Castello (PG)
    02/01/2023 09:01

    Bilancio ex art.198 CCI

    Buon giorno, chiedo un vostro parere nel caso di una liquidazione giudiziale di una srl che ha come ultimo bilancio depositato il 2018 e non ha fornito al Curatore praticamente nessuna scrittura contabile..il curatore pertanto ha solo gli estratti conto forniti dagli istituti di credito e le fatture elettroniche scaricare dal portale (nessun altro documento, neanche lo stato patrimoniale di apertura).
    Il bilancio che il curatore è chiamato a depositare (il debitore non ha provveduto), responsabile in via sussidiaria, pertanto, sarà del tutto incompleto e oserei dire quasi inattendibile.
    Alla luce di quanto sopra si chiede come consigliate di procedere, se redigere il bilancio con i documenti in possesso o altro?
    Grazie

    dott. Paolo Morini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/01/2023 18:41

      RE: Bilancio ex art.198 CCI

      E' consigliabile redigere il bilancio con i documenti a disposizione, precisando la carenza di dati più precisi.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Gabriele Piva

        Milano
        20/04/2023 09:32

        RE: RE: Bilancio ex art.198 CCI

        Grazie per le vostre risposte. Due domande:

        1) qual è la scadenza per la redazione e deposito del bilancio da parte del curatore ex art. 198 CCII?
        Per come mi pare di capire, Il termine ricavabile implicitamente dal 130, co 4 CCII sarebbe di 60 giorni dopo dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

        2) In base all'art. 130, co 4 CCII, il Curatore è tenuto anche alla redazione del rendiconto 2487-bis c.c. in sostituzione del debitore inadempiente?
        Per come mi pare di capire, direi di No poiché il 2487-bis c.c., letto in congiunzione con il 198, non prevedrebbe l'intervento del Curatore. Egli avrebbe solo l'obbligo di ricevere il rendiconto dal precedente organo ammnistrativo, qualora gli amministratori "uscenti" abbiano avuto cura di redigerlo.

        Vi ringrazio in anticipo delle risposte e del supporto.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/04/2023 19:47

          RE: RE: RE: Bilancio ex art.198 CCI

          Il secondo comma dell'art. 198 ccii dispone che "Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore". Da questa formulazione sembrerebbe che il curatore, alla scadenza dei trenta giorni dall'apertura della procedura, constatato che il debitore non ha adempiuto a quanto dovuto, provveda immediatamente alla redazione del bilancio; tuttavia il comma quarto dell'art. 130 nel prevedere che il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, debba presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata, alla quale va allegato "il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2", fa capire che il termine finale per la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, sostitutivo di quello non prodotto dal debitore sia quello indicato in quest'ultima norma, come da lei correttamente intuito.
          E' vero che la norma continua prevendendo che alla relazione sia allegato anche "il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate", ma quest'ultimo inciso non ci sembra riferibile al bilancio- come a dire che alla relazione va allegato il bilancio presentato dal curatore, evidenziando le modifiche apportate dal curatore- giacchè nel quarto comma dell'art. 130 si parla di "bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, che è quello appunto "formato" dal curatore in sostituzione della inerzia del debitore, altrimenti la norma avrebbe parlato non di bilancio formato ai sensi del secondo comma dell'art. 198, ma di bilancio presentato dal debitore.
          Le rettifiche, quindi si riferiscono quindi solo al rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis, che, come il terzo comma di tale norma dispone, deve essere consegnato al curatore nel mentre l'art. 198 non prevede che, in mancanza, debba essere redatto dal curatore; del resto tale rendiconto è tipico di chi lascia una carica- come nella norma civilistica richiamata gli amministratori che vengono sostituiti dal liquidatore- per cui esso non può essere redatto da chi si sostituisce.
          Condividiamo pertanto anche la conclusione cui lei perviene su questo punto che il curatore ha "solo l'obbligo di ricevere il rendiconto dal precedente organo ammnistrativo, qualora gli amministratori uscenti abbiano avuto cura di redigerlo", con la precisazione che, in questo caso, il curatore può apportare eventuali rettifiche e deve depositare il rendiconto con evidenziate le rettifiche nel termine di cui al comma quarto dell'art. 130.
          Zucchetti SG srl