Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Istanza di fallimento su basta paga

  • Francesco Tirelli

    Reggio Emilia (RE)
    15/09/2020 16:43

    Istanza di fallimento su basta paga

    Buongiorno.
    E' possibile dare la prova dell'insolvenza del debitore, ottenendone il fallimento, sulle sole buste paga dei dipendenti o è indispensabile ottenere, preventivamente, il decreto ingiuntivo, con conseguente precetto e pignoramento negativo?
    Grazie mille.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/09/2020 19:58

      RE: Istanza di fallimento su basta paga

      In linea di diritto non è necessario che il creditore istante del fallimento sia munito di un titolo esecutivo e, tanto meno, che abbia promosso una esecuzione; tuttavia quel creditore deve fornire la prova che il debitore di cui chiede il fallimento versi in stato di insolvenza, che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 l. fall.). Pertanto o questa situazione emerge da altri elementi (esecuzioni promosse da altri, protesti cambiari, revoca fidi bancari, ecc.), altrimenti è il creditore che deve dare elementi di prova dell'insolvenza e l'esistenza di un credito, mai azionato, non è certamente prova della insolvenza.
      Inoltre il creditore deve fornire la prova di vantare un credito, altrimenti è privo di legittimazione ad agire, e le buste paga, di per sé, non lo sono, in quanto il fatto che il lavoratore disponga delle buste paga dimostra che ha ricevuto la retribuzione; e il fatto (se è questo che vuol dire) che il lavoratore disponga delle buste paga solo fino ad una certa data e non per il periodo successivo, può essere solo un elemento da integrare con altri. Inoltre, per la dichiarazione di fallimento, deve emergere dagli atti dell'istruttoria prefallimentare che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati non e' complessivamente inferiore a euro trentamila (art. 15, co. 9 l. fall.), oltre alla fallibilità del debitore (ma l'onere della prova della non fallibilità è a carico del debitotre ( art. 1) ART. 1 quest'ultima condizione .
      Zucchetti SG srl